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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 30106/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30905-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] privato R.G.N. 30905/2019 Cron.

Rep.

Ud. 03/10/2023 CC avverso la sentenza n. 269/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 600/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con la sentenza n. 269/2019, la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona P.G. con la quale era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere le differenze retributive dovutegli per l’attività svolta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come banconista V livello del CCNL pubblici esercizi ed era stata condannata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma complessiva di euro 9.558,43 a titolo di differenze retributive, tredicesima,quattordicesima, indennità ferie e tfr; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi; cheSandro Siracusa ha resistito con controricorso; cheil collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di D’[OSCURATO:PERSONA]; che tale atto, d ebitamente sottoscritto dalle parti e dai loro Difensori,risulta accettato dal controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).

PQM La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30905-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] privato R.G.N. 30905/2019 Cron. Rep. Ud. 03/10/2023 CC avverso la sentenza n. 269/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 600/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 269/2019, la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona P.G. con la quale era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere le differenze retributive dovutegli per l’attività svolta dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] come banconista V livello del CCNL pubblici esercizi ed era stata condannata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma complessiva di euro 9.558,43 a titolo di differenze retributive, tredicesima,quattordicesima, indennità ferie e tfr; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi; cheSandro Siracusa ha resistito con controricorso; cheil collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di D’[OSCURATO:PERSONA]; che tale atto, d ebitamente sottoscritto dalle parti e dai loro Difensori,risulta accettato dal controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso
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