CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in data 11 ottobre 2017 dal Tribunale di Pisa in relazione ad un furto aggravato ex art. 625 n. 7 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] cui fu sottratta l'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] (il fatto contestato come violazione dell'art. 648 cod. pen è stato così diversamente qualificato già in primo grado). Considerato che col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per essere stata ritenuta l'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. in una situazione in cui, per espressa ammissione della persona offesa, l'auto era stata lasciata aperta e con le chiavi inserite con la conseguenza che l'esposizione alla pubblica fede non sarebbe stata determinata da necessità. Ritenuto che tale censura non superi il vaglio di ammissibilità; rilevato infatti che, così argomentando, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale l'auto era esposta per necessità alla pubblica fede perché era parcheggiata per strada e lo sarebbe stata, dunque, anche se fosse stata chiusa a chiave. Rilevato che, col secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche non ostante il comportamento collaborativo dell'imputato. Rilevato che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto: in primo luogo, escludendo che potesse essere considerato quale «segnale di resipiscenza» l'aver ammesso il furto in presenza di una contestazione per ricettazione; in secondo luogo, osservando che non emergevano dagli atti elementi positivamente valutabili ai fini della applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.; in terzo luogo, sottolineando che la pena è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale previsto per il furto monoaggravato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento. delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]\ere