CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45723/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso al predetto condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 16.12.2016, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione del disposto di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, con i quali il ricorrente, lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto "attendere il pronunciamento della Corte di appello di Brescia sull'istanza di revisione" proposta dal Bellezza in data 18.2.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 16.12.2016, "prima di revocare la sospensione condizionale della pena", esponendo le ragioni per le quali detta domanda di revisione potrebbe trovare accoglimento. Trattasi di motivi del tutto eccentrici rispetto all'oggetto dell'impugnato provvedimento e, dunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente