CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/01/2021 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (escludendo l'aumento per la recidiva ex art. 64, terzo comma, cod. Pen., riducendo la pena per i reati satellite e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Roma, in data 03/09/2019, con la quale REALE Pasquale era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata, associazione per delinquere e resistenza a pubblico ufficiale a lui ascritti. 2. Ricorre per cassazione il REALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti di cui al capo 2) in termini di tentata rapina. Si censura il carattere apparente della motivazione, meramente riproduttiva di quella di primo grado, con la quale la Corte territoriale aveva disatteso il corrispondente motivo di appello senza considerare che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato catturato nelle vicinanze circa mezz'ora dopo i fatti. Si richiama inoltre un precedente giurisprudenziale secondo cui la tentata rapina impropria è configurabile solo se la sottrazione sia stata previamente realizzata, e si evidenzia che, nella sentenza che aveva definito il giudizio nei confronti dei coimputati, i fatti erano stati riqualificati in termini di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si censura il richiamo ai precedenti del REALE, "neanche definitivi", ed il mancato apprezzamento, ai fini che qui rilevano, della confessione resa dall'imputato. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza della qualificazione giuridica del reato sub 2) e il carattere meramente ripropositivo della ulteriore doglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che in parte privo della necessaria specificità. 2.1. Il ricorrente ha invero contestato la qualificazione giuridica dei fatti rubricati al capo 2), argomentando dal fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto dopo circa mezz'ora dal tentativo di introdursi, insieme ai complici, nell'abitazione della persona offesa. Il rilievo difensivo omette completamente di confrontarsi con il fatto (diffusamente esposto nella sentenza di primo grado, e richiamato in sintesi dalla Corte territoriale: cfr. pag. 4) che gli operanti, subito avvertiti dalla centrale operativa, si recarono nella zona del delitto individuando due autovetture sospette che presero a seguire, ma gli occupanti (tra cui il REALE) riuscirono a darsi alla fuga dopo aver compiuto manovre pericolose e avventate, mettendo in pericolo anche gli agenti impegnati nell'inseguimento e alla fine abbandonando i veicoli. Dopo alcuni minuti, a seguito di ulteriori appostamenti alla ricerca dei fuggitivi, venne tratto in arresto lo [OSCURATO:PERSONA], a bordo di una ulteriore vettura segnalata (cfr. pag. 3 ss. della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni appaiono pienamente apprezzabili in questa sede in virtù del noto principio della reciproca integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, in presenza di una "doppia conforme"). In tale ben diversa ottica ricostruttiva, rimasta priva di effettiva confutazione, nessun dubbio può porsi in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla correttezza, da parte della Corte territoriale, del richiamo ai consolidati principi 2 affermati da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (nelle specie, le forze dell'ordine) conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa» (Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli, Rv. 279813). Altrettanto priva di fondamento risulta la doglianza volta a contestare la configurabilità di un concorso di reati, avendo questa Suprema Corte chiarito che «il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza sia strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente» (Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269502, relativa ad una fattispecie in cui gli autori di un tentato furto, al fine di sfuggire alle forze dell'ordine, avevano lanciato la propria autovettura contro quelle delle pattuglie intervenute, cagionando lesioni personali ad uno degli agenti). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza occorre giungere quanto alla residua censura. Risulta invero del tutto immune da rilievi deducibili in questa sede la motivazione della Corte territoriale, che ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche valorizzando la presenza di nove precedenti a carico del REALE, in parte specifici e recenti, e la inidloneità della confessione — peraltro congruamente apprezzata ai fini della esclusione della contestata recidiva - a bilanciare la gravità dei numerosi reati reiteratamente commessi. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ries