CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13608/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/1969avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse diVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce ilvizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione con riferimento ai motivid’appello, in particolare in ordine alla conferma della sua responsabilità per il reato di cuiall’art. 648-bis, cod. pen., non è consentito in quanto reiterativo di doglianze già presentatein appello e ivi adeguatamente disattese con argomentazioni non censurabili in questa sede,oltre che generico per indeterminatezza, in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 7, dove viene specificato che laconsapevolezza della provenienza delittuosa si ricavava dal fatto che l’imputata fossedestinataria di un vaglia circolare da parte del [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare la causale di taletrasferimento di somme di denaro), non indica gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato;considerato che nell’alveo delle deduzioni di merito si collocano le censure con lequali si denuncia la mancata considerazione di tutti i singoli elementi risultanti in atti, inquanto esse si risolvono in una valutazione alternativa a quella della Corte di appello, che haevidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti,che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elementoeventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, inbase al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché talevalutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo diaffermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motiviespressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ilsuo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396del 15/11/2022 Ud., dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018Ud., dep. 2019, Currà, Rv. 275500 – 01);considerato che a eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione alprimo motivo d’impugnazione esposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale sideduce l’erroneità della qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 640 cod. pen. piuttosto cheai sensi dell’art. 648-bis cod. pen.. Anche in questo caso la corte di appello ha reso unamotivazione adeguata, logica e non contraddittoria, spiegando che il fatto andavacorrettamente ricondotto all’ipotesi prevista dall’art. 648-bis cod. pen., in ragione dellospostamento e della frammentazione del bene al fine di occultarne la provenienzadelittuosa. Il motivo d’impugnazione, dal suo canto, denuncia, in realtà, un travisamento delfatto, dal che discende la sua inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito diun ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddettotravisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata allaricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulentitecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo diprova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre chequesta verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01);Rilevato il motivo con il quale entrambi i ricorrenti deducono il vizio di contraddittorietà eillogicità della motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche,non è consentito in sede di legittimità edè manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità,come quella del giudice adito, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche (si veda, in particolare, pag.8 della sentenza impugnata ove il diniego delle attenuanti trova fondamento nella mancanzadi elementi di segnale positivo sintomatici di ravvedimento e la congruità della pena nellacomplessiva gravità del fatto), prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del2 6 / 1 0 / 2 0 1 8 , M o n t u o r i , n . m . ) ; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]