CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2018
Cassazione n. 11275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 29378/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- UNICREDIT s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. P i erluigi [OSCURATO:PERSONA], con procura sp eciale in atti ; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1164/2018, della Corte d’appello di L’Aquila , depositata l’11/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza ex art. 702quater c . p . c . , emessa il 28 .2.17, il Tribunale di l’Aquila, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] erede universale della mutuataria [OSCURATO:PERSONA]- dichiarò la nullità della clausola del contratto di mutuo ipotecario relativa agli interessi, condannando la banca alla restituzione della somma dieuro 17.930,10 argomentando che, sulla base della c . t . u . , il tasso degli interessi moratori pattuitodel 5,80% era risultato superiore alla soglia usuraria all’epoca vigente, sicché, in applicazione dell’art. 1815, c.2, c . c . , pur in mancanza della concreta applicazione degli interessi moratori (per puntuale pagamento delle rate), il mutuo si era convertito da oneroso a gratuito, con conseguente obbligazione restitutoria delle somme già corrisposte a titolo d’interessi. 2. Con sente nza depositata il 14.6.18 la Corte territoriale accolse l’appello proposto dall’Unicredit s.p.a.- con rigetto della domanda dell’appellato-osservando che: in tema di contratti di mutuo, sul tasso- soglia relativo all’usura, l’art. 1 l. n. 108/96 riguardava sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi; il superamento del suddetto tasso- soglia era stato accertato con esclusivo riferimento alla pattuizione degli interessi moratori e non con riguardo agli interessi corrispettivi, determinati in misura inferiore al predetto tasso, come accertato dal c.t.u.; non vi era stata concreta applicazione degli interessi moratori al contratto di mutuo, anticipatamente estinto dal mutuatario; considerata la diversa natura degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, la sanzione di nullità di cui all’art. 1815, c.2, c.c., doveva essere limitata agli interessi moratori, con esclusione di quelli corrispettivi; pertanto, risultan do legittima la pattuizione della clausola, non era configurabile un indebito d’interessi da parte del mutuatario il quale non aveva neppure un concreto interesse a far valere la nullità della determinazione degli interessi moratori, in quanto mai versati e non applicabili data l’anticipata estinzione del mutuo. 3.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due moti vi; Unicredit s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 1815, c.2, c . c . , in combinato disposto con gli artt. 1419 c.c., 100 c . p . c . , 644, c . p . , per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’accertata nullità della clausola determinativa degli interessi, per superamento del tasso- soglia usurario, relativamente agli interessi moratori, era da intendersi parziale, e non s’estendesse invece agli interessi corrispettivi. Al riguardo, il ricorrente assume che la pronuncia impugnata sia viziata in quanto la stessa pattuizione di un tasso d’interessi usurario viola l’art.1815 c.c., a prescindere se relativo agli interessi corrispettivi o di mora,con il conseguente obbligo per la banca di restituire le somme pagate a titolo d’interessi corrispettivi. 2.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 92, c.p . c . , 3, 24, 111, Cost., per aver la Corte d’appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per il doppio grado, invece che compensarle, senza tener conto della novità della questione e dell’attivataprocedura di mediazione da parte del ricorrente, il cui esito negativo era dipeso dalla mancata partecipazione della banca. 3.Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, e comunque infondato. Invero, in tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria dell’usuradegli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato ‒ come è accaduto nel caso di specie ‒ adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi l’applicazione di detti interessi (Cass. 1818/2021; Cass.S.U. 19597/2020).4. Invero, nel caso concreto gli interessi moratori non sono stati mai applicati, avendo il mutuatario pagato le rate regolarmente ed estinto il mutuo. 5. Il motivo è comunque infondato, atteso che la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso-soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare (Cass.,n. 9237/2020). 6. Il secondo motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass.24502/2017; Cass., n.8421/2017). 7. In particolare, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass., n.10685/2019). 8.Ora, nella fattispecie, la doglianza in questione tende inammissibilmente al riesame dei fatti, avendo la Corte d’appello, nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado di merito, correttamente applicato i citati principi generali, escludendo, seppur implicitamente, i giusti motivi per la compensazione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta i l ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri