CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 06804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24950/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Potenza n. 1175/2020 depositato i l 23/7/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione del decreto del Tribunale di Potenza, del 23/7/2020, notificato in data 29/7/2020, con il quale è stato respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del provvedimento del G.D. che –in ottemperanza all’art. 177 disp. att. c.p.c. – aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. la somma di euro 113.000 (data dalla differenza fra il prezzo della prima aggiudicazione pari ad euro 460.000, l’importo della cauzione già versata ed incamerata dalla procedura di euro 22.000 e il prezzo dell’aggiudicazione avvenuta a seguito del successivo esperimento di vendita, pari a euro 325.000). 2. Avverso tale provvedimento del Tribunale di Potenza l’ingiunta ha presentato ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] intimato si è costituito con controricorso, con il quale ha concluso per l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’avversa impugnazione. 4. E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 13/2/2026, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si fonda su di un unico composito motivo che denuncia laviolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2922 c.c., 587 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. nonché del principio di correttezza e buona fede connaturato in tali norme, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.. La tesi della ricorrente mira, in buona sostanza, a divaricare i presupposti per l’emissione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione e incameramento della cauzione, rispetto a quelli per l’emissione del provvedimento di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c., al fine di sostenere che – nel primo caso – il provvedimento sarebbe “automatico”, mentre nel secondo dovrebbe operare una valutazione più restrittiva, fondata sull’imputabilità o colpevolezza dell’inadempimento in capo all’aggiudicataria decaduta, che nella specie non sussisteva sulla scorta di alcune giustificazioni allegate davanti al giudice del merito. 1.1. Occorre premettere in diritto che l’incameramento della cauzione in caso di inadempienza dell’aggiudicatario, di cui all’art. 587 c.p.c., come pure la successiva irrogazione del provvedimento di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c., sono istituti applicabili anche al sistema delle vendite fallimentari, atteso l’analogo fondamento basato sulla pubblicità e trasparenza del procedimento, sulla effettività della gara e sulla tendenziale sicurezza dell’acquisto in esito all’esperimento positivo della vendita, principi che potrebbero essere messi in discussione (e con essi l’appetibilità di queste forme di allocazione sul mercato degli attivi concorsuali) laddove l’ordinamento ammettesse che chi si rende aggiudicatario possa, ad nutum, semplicemente mutare opinione sulla convenienza dell’acquisto o, per le più diverse ragioni soggettive, omettere il pagamento del saldo prezzo ed imporre, con esso, una nuova gara a prezzo base ribassato, con un inevitabile allungamento dei tempi e la frustrazione del principio di efficienza delle vendite coattive. Ciò è tanto vero che si è affermato (cfr. Cass. 9930/2005 ) che il decreto del tribunale fallimentare, che conferma il provvedimento con il quale il giudice delegato ha dichiarato la decadenza dell'aggiudicatario di un bene, per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, pronunciando altresì la perdita della cauzione, costituisce un atto di natura decisoria, in quanto incide su diritti soggettivi dell'assegnatario stesso, ed è, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., confermando, pertanto, l’esperibilità dei menzionati rimedi a tutela dell’efficienza della liquidazione dell’attivo. 1.2. Sia l’incameramento della cauzione che il provvedimento di refusione della perdita causata dall’aggiudicatario inadempiente ex art. 177 disp att. c.p.c. presuppongono un inadempimento oggettivo in capo all’aggiudicatario, essendo quest’ultimo tenuto a dimostrare, con onere a suo carico, che il mancato pagamento del saldo prezzo non costituisce inadempimento. Quello che diverge, naturalmente, è il momento cronologico in cui i due provvedimenti possono essere emessi, in quanto il primo ha carattere immediato, mentre il secondo può essere pronunciato solo una volta esperito il secondo procedimento di vendita e verificato che – in concreto – si sia verificato un danno per la procedura (o per il creditore esecutante nel caso di esecuzione individuale). Tale danno potrebbe, in ipotesi, mancare perché, ad esempio , la seconda asta ha permesso di ottenere un prezzo di aggiudicazione addirittura più alto rispetto al tentativo “abortito” per il mancato pagamento del primo aggiudicatario; inoltre, al fine del calcolo si deve altresì tener conto dell’entità della cauzione già incamerata (così come risulta essere avvenuto nel caso in esame). In ciò risulta evidente che entrambi i provvedimenti (sia la decadenza con trattenimento della cauzione che il successivo provvedimento ex art. 177 disp. att. c.p.c.) presuppongono unicamente l’inadempimento oggettivo dell’aggiudicatario, non essendo necessario per l’emissione del secondo alcuna riprovevolezza ulteriore o colpe particolari; manca in effetti una natura sanzionatori a della norma, che è unicamente volta a ristabilire quell’equilibrio economico che il mancato versamento del saldo prezzo e la necessità di procedere ad un nuovo tentativo di vendita ha provocato. Non a caso nel recente passato si è stabilito (vds. Cass. 19142/2006) che ove il soggetto che abbia presentatol'offerta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano non già le conseguenze di cui all'art. 1337 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale, ma quelle previste in materia di procedura espropriativa dall'art. 587 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. cod. proc. civ. (perdita della cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'aggiudicatario, salva la prova contraria su quest'ultimo incombente (cfr. altresì Cass.3405/2012). 1.3. Tanto premesso in diritto, il motivo risulta formulato in modo inammissibile sotto ogni profilo di doglianza se si ha riguardo alle giustificazioni che in concreto l’aggiudicatario ha allegato per giustificare il (pacifico) mancato versamento del saldo del prezzo: - quanto alla dedotta presenza di irregolarità catastali o di amianto, occorre rilevare come tali aspetti risultino solo genericamente indicati e siano stati ritenuti indimostrati nella loro reale incidenza sulla funzionalità del bene staggito, con una valutazione del materiale probatorio che certamente non può essere nuovamente riesaminata in questo giudizio di legittimità; - quanto alle difficoltà economiche connesse ad un preteso accertamento fiscale subito dall’aggiudicataria, le stesse appaiono, anche in via deduttiva e di principio, inidonee a giustificare il mancato pagamento del saldo prezzo; una simile giustificazione, infatti, fa riferimento a comportamenti che rientravano nella stessa sfera di dominabilità del debitore e che era suo onere fronteggiare tempestivamente (giacchéper la prestazione di carattere monetario vale il principio genus numquam perit); peraltrole difficoltà prospettate finiscono per presupporre, a monte , un inadempimento o una irregolarità fiscale comunque riconducibile allo stesso aggiudicatarioe non integrano , perciò , un caso di forza maggiore né il factum principis. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, perciò, conforme a diritto laddove ha richiamato l’applicabilità dell’art. 2922 c.c. anche alla vendita in ambito fallimentare ed ha coerentemente osservato – con valutazione di carattere meritale in questa sede non ulteriormente sindacabile – che la mancanza di variazione catastale avrebbe prodotto unicamente conseguenze di carattere transitorio e non di definitiva inutilizzabilità del bene, mentre per la presenza di amianto “si tratterebbe di mere voci del tutto irrilevanti”, escludendo poi che la sopravvenienza di accertamenti fiscali costituisca causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione o, tantomeno, di eccessiva onerosità sopravvenuta. 2. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente ed in favore del controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200# (di cui per anticipazioni Euro 200), oltre a spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore i