CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25678/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286 - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro assolutamente generiche. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - nell'arco temporale tra l'ordine di allontanamento e il controllo di polizia che riguardava [OSCURATO:PERSONA] lo stesso non dimostrava di essersi attivato per adempiere all'ordine del Questore (in particolare procurarsi un documento valido per l'espatrio ovvero le somme necessarie al rimpatrio); - non sussiste in radice un giustificato motivo da rendere inesigibile ovvero difficoltoso o pericoloso il comportamento collaborativo richiesto dalla norma, essendo le considerazioni espresse dall'imputato (la condizione di indigenza economica e l'assenza di un titolo valido per l'espatrio) assolutamente vaghe e smentite dalla situazione personale, familiare, abitativa e lavorativa emersa sul conto del prevenuto (che è risultato avere dimora sul territorio statuale insieme alla mamma, residente in Italia, e al marito della stessa, e, quindi, avere in Italia una risorsa di supporto e sostegno, e, inoltre, svolgere attività lavorativa, ancorché saltuariamente) dopo l'emissione del provvedimento di allontanamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa torna sull'indisponibilità di mezzi e di risorse per l'allontanamento obbligato - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 mag