CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 32096/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16463-2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I.C.A. — [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -controricorrente – avverso lasentenzan. 274/2020 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO dellaLIGURIA, depositat a il 27/2/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Liguria , con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la pronuncia n. 238/2017 della Commissione t ributaria p rovinciale di Savona, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento, emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del Comune di Savona,a titolo di imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2015. Avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado [OSCURATO:SOCIETA]proponericorso per cassazione, affidato ad unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 5 , 6 e 7, comma 1, del d.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507/1993 per avere la Commissione tributaria regionale, con riguardo agli impianti della contribuente, contenenti plurime frecce pubblicizzanti diverse attività , erroneamente affermato che l'imposta sulla pubblicità doveva essere calcolata in ragione non dellacomplessiva area occupata dalla pubblicità, ma con riferimento all'interasuperficie espositiva del supporto. 1.2.La doglianza è fondata. 1.3. La tesi della Commissione tributaria regionale è nel senso che trattandosi di un unico impianto, con più frecce direzionali, andava applicato l’art. 7, comma 1d.lgs cit., considerando la superficie dell’intero impianto, non le singole pre-insegne. 1.4. Al riguardoquesta Suprema Corte (vedi sent. n. 252/2012) ha, già da tempo, stabilito il principio secondo cui in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito. 1.5. L'interpretazione sistematica della citata norma di cui all'art. 7, comma 1 e 2 del d. lgs. n. 507/1993, in relazione all'art. 6, comma 2 del citato decreto, estende, inoltre,al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l'obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del «mezzo pubblicitario», previsione, quest'ultima, che, come espresso dalla succitata sentenza, non può che trovare «esclusiva giustificazione razionale nell'indissolubile legame tra “mezzo” e “messaggio” pubblicitario individuato come fondamento del presupposto d'imposta». 1.6. Trattasi, peraltro, di un’interpretazione ribadita da questa Corte in numerose successive pronunce (tra cui, oltre alla citata, Cass. n. 10459 del 2018, vedi Cass. n. 29706 del 2018, Cass. n. 20948 e n. 20947 del 2019, Cass. n. 3939/2021 e Cass. n. 35109/2021). 1.7. I principi sopra richiamati ed enucleati a partire dalla citata pronunzia del 2012 vanno, dunque, in questa sede ribaditicon riferimento al caso in questione, in cui la composizione dei cartelli pubblicitari si caratterizza, invero, per la presenza di una pluralità di insegne diverse tra loro e riferibili a diverse impresee, quindi, sprovviste di qualsivoglia «collegamento strumentale inscindibile», e all’interno del mezzo pubblicitario sono risultati presenti messaggi riferibili a più soggetti e non già ad unico soggetto pubblicizzato. 1.8. È evidente, pertanto, che, nel caso in questione, difetta quella «unitarietà del presupposto impositivo anche nella ipotesi di pluralità di mezzi pubblicitari»che consente la determinazione dell’imposta «in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti». 1.9.Ciò comporta, conseguentemente, la determinazione del tributo in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. 1.10. Per completezza è opportuno, inoltre, evidenziare che nel caso in esame la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019, come modificata dalla legge n. 107/2024, secondo cui, nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP (canone unico patrimoniale)è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione, non può operare, trattandosi di norma di natura sostanziale noninterpretativa, come tale priva di portataretroattiva, non essendo invero giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiaveretroattiva, in assenza di specifica previsione così come di un pregresso dissidio interpretativo, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della l. n. 212 del 2000. 2. Quanto sin qui illustratocomporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo dellacontribuente. 4. L e spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 1.000,00 ed Euro 1.250,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generalied altri accessori di legge. Così d