CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - considerato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Aosta in data 24/11/2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali pluriaggravate e per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159/2011; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della pronuncia impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, per violazione di legge sull'affermazione di responsabilità; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile poiché le dogl anze proposte non risultano scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a postulare l'estraneità del ricorrente dal reato sub a) - senza confrontarsi con l'imputazione concorsuale - e con l'accertata inosservanza di specifiche prescrizioni al medesimo imposta dalla misura di prevenzione in atto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. .2017, Galtelli, Rv. 268822); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]