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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21331/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico articolato motivo, l'impugnazione censura, per violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena; ritenuto che le relative censure siano precluse nel presente giudizio, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la relativa decisione con i gravi precedenti dell'imputato, le rilevanti dimensioni del coltello posseduto, il tentativo di sottrarsi ai controlli delle Forze dell'ordine, in questo Modo dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (per la possibile valorizzazione, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dei precedenti penali, v.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico articolato motivo, l'impugnazione censura, per violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non corretta applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della pena; ritenuto che le relative censure siano precluse nel presente giudizio, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la relativa decisione con i gravi precedenti dell'imputato, le rilevanti dimensioni del coltello posseduto, il tentativo di sottrarsi ai controlli delle Forze dell'ordine, in questo Modo dando compiutamente conto della valutazione discrezionale rimessa al giudizio di merito, la quale, pertanto, non essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque censura in sede di legittimità (per la possibile valorizzazione, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dei precedenti penali, v. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso