CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L Rilevato che con un unico motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna per abuso edilizio sul rilievo che la mancanza del requisito della c.d. doppia conformità non consentirebbe l'ottenimento di un provvedimento di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001; Considerato che si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di un confronto critico con le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, che ha rilevato come fosse irrilevante che il terreno su cui l'immobile era stato realizzato fosse divenuto successivamente edificabile perché inserito in zona residenziale del [OSCURATO:PERSONA] del Comune, ciò che con evidenza lascia comprendere che tale edificabilità non sussistesse al momento della realizzazione dell'abuso (senza che il generico ricorso contesti specificamente questa conclusione); Ritenuto che il motivo è dunque anche manifestamente infondato, poiché in palese contrasto con il dato normativo ed il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente dei quali la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. o a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28