CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 38777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 5 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della richiesta di applicazione dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006. L'istante era stato condannato, con sentenza in data 26 giugno 2018 della Corte di appello di Roma, per il reato di cui all'art. 74, commi 2 e 6, d.P.R. n. 309/1990, titolo ostativo all'applicazione dell'indulto. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1 legge n. 241/2006 che non prevede come titolo ostativo all'applicazione dell'indulto la condanna per la mera partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. Si deve precisare che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, aggravata per la disponibilità di armi, fattispecie prevista dall'art. 74, commi 2 e 4, d.P.R. n. 309/90. Viene quindi posta la questione se opera la preclusione all'applicazione dell'indulto, di cui all'art. 1, comma 2 lettera b), legge n. 241/2006 laddove espressamente viene ritenuta ostativa la fattispecie di cui al menzionato art. 74 "in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4, 5". La difesa ha sostenuto che la norma dovrebbe essere letta nel senso che è ostativa solo la fattispecie di promozione, direzione, organizzazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, prevista dal comma 1 della disposizione in parola, se aggravata dalla disponibilità di armi, circostanza prevista dal comma 4, ovvero dal carattere adulterato delle sostanze stupefacenti, di cui al comma 5.Ne seguirebbe che l'autonoma fattispecie di partecipazione, prevista dal comma 2 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, non sarebbe ostativa, nemmeno se aggravata ai sensi dei commi 4 o 5. A sostegno di detta interpretazione la difesa valorizza un precedente (Sez. 1, n. 13062 de119/03/2015, Maiaru', Rv. 263106), che, partendo dalla autonomia della fattispecie di associazione finalizzata al così detto piccolo spaccio (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352), di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, ha affermato che detta fattispecie non è ostativa all'applicazione dell'indulto, nemmeno se aggravata ai sensi dei commi 4 o 5. La difesa aggiunge il rilievo che anche la fattispecie di mera partecipazione, di cui al comma 2, è autonoma rispetto a quella prevista al comma 1, per sostenere che il principio affermato dal precedente Maiarù giustifica l'interpretazione della norma nel senso che la condanna per mera partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è ostativa all'applicazione dell'indulto, nemmeno se aggravata. Il motivo è infondato. L'interpretazione proposta dalla difesa supera il dato letterale della disposizione, che, facendo riferimento a "... tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4, 5", significa che ciascuna delle menzionate fattispecie non consente l'applicazione dell'indulto. Il diverso principio affermato dal precedente Maiarù non riguarda la medesima fattispecie, in quanto in quella veniva in rilievo una associazione dedita al piccolo spaccio, ritenuta dal legislatore sodalizio che determina un minor allarme sociale rispetto a quello previsto ai commi 1 e 2, che descrivono diverse fattispecie in relazione al ruolo assunto dal singolo all'interno di un sodalizio che, comunque, è finalizzato al traffico di stupefacenti non di l'e entità. 0/. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes