CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 19277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio con ritiro del passaporto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di corruzione continuata ex artt. 319 e 321 cod. pen. dell'Appuntato della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], commesso al fine di agevolare il transito dei veicoli e dei bagagli della flotta di autobus da lui gestita in entrata e uscita dal porto di Bari verso l'Albania. Premesso che non era controversa la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato (non contestato e però analiticamente descritto in ben 35 pagine di motivazione), osservava il Tribunale (pp. 35-38), quanto all'unica censura in tema di esigenze cautelari, che non assumeva alcun rilievo la deduzione difensiva circa l'assenza del pericolo di fuga, poiché l'applicazione della misura cautelare era stata giustificata dal Giudice per le indagini preliminari con esclusivo riferimento al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. Il rischio di recidivanza era desunto da una pluralità di indici, quali la serialità delle condotte corruttive, il carattere continuativo e consolidato del rapporto corruttivo fra l'imprenditore e il militare e la personalità negativa dell'indagato, attinto da plurimi precedenti in materia di immigrazione clandestina, importazione di stupefacenti e falsità in autorizzazioni amministrative. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al rilievo delle esigenze cautelari, atteso che non erano ravvisabili in concreto elementi o circostanze di fatto a sostegno sia del pericolo di fuga che di quello di reiterazione dei reati, tali da giustificare il vincolo di dimora nel Comune di Bari e il ritiro del passaporto. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato e per molti versi sprovvisto del requisito di specificità, perciò inammissibile. Invero, il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che il perimetro cognitivo e devolutivo del riesame era segnato dall'unica questione prospettata dall'indagato, che aveva ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari, e che tuttavia il periculum libertatis preso in considerazione dal primo giudice, contrariamente all'assunto difensivo, era costituito esclusivamente dal rischio di reiterazione di delitti della stessa specie, non già dal pericolo di fuga. Di talché, per un verso, i reiterati rilievi critici del ricorrente riguardanti il tema del pericolo di fuga appaiono affatto eccentrici rispetto all'effettivo thema decidendum e, per altro verso, il profilo fattuale del pericolo di recidivanza, genericamente contestato dal ricorrente, risulta sorretto da adeguato, logico e perciò insindacabile apparato argomentativo, con riferimento al carattere seriale e consolidato dell'accordo corruttivo fra l'imprenditore e il militare e alla pluralità e al rilievo dei precedenti penali da cui l'indagato risultava attinto. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore