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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 42615/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina del 23/12/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 23 dicembre 2021 il Tribunale di Messina ha convalidato il provvedimento con il quale il Questore di Messina ha disposto l'obbligo di presentazione e il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a carico del ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia formulando un unico motivo di ricorso in cui si lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, 2-bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401, e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto tre differenti profili.

Si deduce che nel provvedimento impugnato il giudice avrebbe omesso di valutare la produzione documentale contenuta nella memoria difensiva, e quindi di tenere in considerazione quanto stabilito nella sentenza della Corte d'appello di Catania, confermativa della statuizione di primo grado con la quale il Messina era stato assolto dal reato ex art. 6 commi 2 e 6 L. 401/1989, e nel decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Catania in data 10 maggio in relazione al reato di violenza privata contestato al prevenuto.

I giudici quindi, noncuranti dell'incensuratezza dell'imputato, e della sua non sottoposizione ad altri procedimenti penali diversi da quello per il quale vi era stata applicazione del Daspo, avrebbero erroneamente fondato l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla p.g. sui suoi "pregiudizi per lesioni personali, violenza privata, violenza e minaccia al p.u. altamente indicativi di una inclinazione alla violenza".

Si deduce, altresì, l'omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale proposta in ordine all'art. 6, comma 5, legge 401/1989 nella parte in cui prevede l'obbligatoria adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO.

Infine si lamenta l'omessa motivazione in ordine all'affermazione di pericolosità in concreto del prevenuto e sulle ragioni dell'impossibilità di salvaguardare le esigenze di prevenzione con applicazione di una misura meno afflittiva quale, ad esempio, la semplice interdizione ad accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

Sotto il profilo dell'omessa valutazione della memoria difensiva occorre ricordare che questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, dep. 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174 01; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01).

Tale condivisibile principio, come chiarito nelle menzionate pronuncia, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive.

Tale valutazione, viene ulteriormente precisato, può avvenire anche in forma concisa, infatti la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un'indicazione logica ed adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo.

In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese I principi dianzi esposti, possono essere ribaditi anche con riferimento al provvedimento di convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, giacché, anche in tale ipotesi, l'onere motivazionale imposto al giudice con riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini può ritenersi assolto anche dando atto dell'avvenuto esame delle stessa qualora sia chiaramente desumibile dal complessivo tenore del provvedimento che il giudice abbia inteso implicitamente escluderne la fondatezza. (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187).

Nella fattispecie, il G.I.P. ha chiaramente indicato di aver provveduto all'esame della memoria depositata dalla difesa del ricorrente di cui ha riepilogato anche il contenuto, procedendo poi, nei termini in precedenza indicati, ad un positivo esame circa la sussistenza dei presupposti per la convalida, fondati, quanto alla personalità dell'indagato, in" pregiudizi per lesioni personali, violenza privata e minaccia a p.u., elementi indicatori di un'inclinazione alla violenza" senza che «ricorrente abbia specificato, come gli e incombeva, se tale precedenti attenessero alla pronuncia di proscioglimento e archiviazione indicati nel ricorso.

Di qui, dunque, la genericità della doglianza presentata dal ricorrente. 2.Quanto all'omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale, va osservato che tale omissione non è censurabile attesa la manifesta infondatezza della questione.

Sul punto va ribadito che in tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente Daspo, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente Daspo (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305 - 01).

3. Da ultimo, anche la censura in ordine alla omessa motivazione sulla scelta della misura più afflittiva va considerata priva di pregio poiché il Gip, con concisa ma chiara argomentazione, ha fondato la scelta della misura alla gravità "al disvalore del fatto ed alla personalità manifestata dal Messina", e tale decisione non è stata sconfessata dalla deduzione, da parte dell'interessato, di alcun argomento idoneo a porre in dubbio la logicità e coerenza della opzione prescelta.

4. Per queste considerazioni il ricorso va reputato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina del 23/12/2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 23 dicembre 2021 il Tribunale di Messina ha convalidato il provvedimento con il quale il Questore di Messina ha disposto l'obbligo di presentazione e il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a carico del ricorrente. 2. Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia formulando un unico motivo di ricorso in cui si lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, 2-bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401, e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto tre differenti profili. Si deduce che nel provvedimento impugnato il giudice avrebbe omesso di valutare la produzione documentale contenuta nella memoria difensiva, e quindi di tenere in considerazione quanto stabilito nella sentenza della Corte d'appello di Catania, confermativa della statuizione di primo grado con la quale il Messina era stato assolto dal reato ex art. 6 commi 2 e 6 L. 401/1989, e nel decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Catania in data 10 maggio in relazione al reato di violenza privata contestato al prevenuto. I giudici quindi, noncuranti dell'incensuratezza dell'imputato, e della sua non sottoposizione ad altri procedimenti penali diversi da quello per il quale vi era stata applicazione del Daspo, avrebbero erroneamente fondato l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla p.g. sui suoi "pregiudizi per lesioni personali, violenza privata, violenza e minaccia al p.u. altamente indicativi di una inclinazione alla violenza". Si deduce, altresì, l'omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale proposta in ordine all'art. 6, comma 5, legge 401/1989 nella parte in cui prevede l'obbligatoria adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO. Infine si lamenta l'omessa motivazione in ordine all'affermazione di pericolosità in concreto del prevenuto e sulle ragioni dell'impossibilità di salvaguardare le esigenze di prevenzione con applicazione di una misura meno afflittiva quale, ad esempio, la semplice interdizione ad accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Sotto il profilo dell'omessa valutazione della memoria difensiva occorre ricordare che questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, dep. 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174 01; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321 - 01). Tale condivisibile principio, come chiarito nelle menzionate pronuncia, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Tale valutazione, viene ulteriormente precisato, può avvenire anche in forma concisa, infatti la motivazione da parte del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un'indicazione logica ed adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo. In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese I principi dianzi esposti, possono essere ribaditi anche con riferimento al provvedimento di convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, giacché, anche in tale ipotesi, l'onere motivazionale imposto al giudice con riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini può ritenersi assolto anche dando atto dell'avvenuto esame delle stessa qualora sia chiaramente desumibile dal complessivo tenore del provvedimento che il giudice abbia inteso implicitamente escluderne la fondatezza. (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187). Nella fattispecie, il G.I.P. ha chiaramente indicato di aver provveduto all'esame della memoria depositata dalla difesa del ricorrente di cui ha riepilogato anche il contenuto, procedendo poi, nei termini in precedenza indicati, ad un positivo esame circa la sussistenza dei presupposti per la convalida, fondati, quanto alla personalità dell'indagato, in" pregiudizi per lesioni personali, violenza privata e minaccia a p.u., elementi indicatori di un'inclinazione alla violenza" senza che «ricorrente abbia specificato, come gli e incombeva, se tale precedenti attenessero alla pronuncia di proscioglimento e archiviazione indicati nel ricorso. Di qui, dunque, la genericità della doglianza presentata dal ricorrente. 2.Quanto all'omessa valutazione della questione di legittimità costituzionale, va osservato che tale omissione non è censurabile attesa la manifesta infondatezza della questione. Sul punto va ribadito che in tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente Daspo, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione del precedente Daspo (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305 - 01). 3. Da ultimo, anche la censura in ordine alla omessa motivazione sulla scelta della misura più afflittiva va considerata priva di pregio poiché il Gip, con concisa ma chiara argomentazione, ha fondato la scelta della misura alla gravità "al disvalore del fatto ed alla personalità manifestata dal Messina", e tale decisione non è stata sconfessata dalla deduzione, da parte dell'interessato, di alcun argomento idoneo a porre in dubbio la logicità e coerenza della opzione prescelta. 4. Per queste considerazioni il ricorso va reputato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Decreto Cassazione n. 42615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris