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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27143/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di orino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, è aspecifico poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento dila s mma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11,22 iugno 2022 Il consi li re stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di orino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, è aspecifico poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti- è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento dila s mma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11,22 iugno 2022 Il consi li re stensore Il
Sentenza Cassazione n. 27143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris