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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 15143/2023

Testo disponibile della fonte

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, n.3 cod. proc. civ., la parte si duole del fatto che il giudice di appello ha negato la possibilità di far valere anche mediante impugnazione dell’accostamento conseguente a docfa, la presenza di errori commessi dal contribuente in quest’ultimo e del fatto che il giudice di appello ha escluso di poter intervenire a correggere il classamento e la rendita.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso prospettano rispettivamente dubbi di legittimità della soluzione data dalla CTR rispetto agli artt. 2, 23 e 97 della Costituzione nonché violazione dell’art. 10, comma 1, della l.27 luglio 2000, n.212 che “implicano il potere-dovere della amministrazione di accertare e tassare il vero anche discostandosi da dichiarazioni non rappresentative del vero” e “violazione del valore solo dichiarativo e non costitutivo della rendita catastale ai sensi dell’art. 20 del r.d.l. 14 aprile 1939, n 652, interpretato alla luce degli artt. 23, 3 e 53 della Costituzione”;

2. i quattro motivi, strettamente connessi, sono fondati.

2.1. Il procedimento di classamento è di tipo accertativo.

Per questo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., 15 luglio 2008, n. 19379; Cass. 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., 19 marzo 2014, n. 6411; Cass. 13 giugno 2014, n. 13535; Cass. 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass. 21 giugno 2021, n. 17627), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera.

Al riguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodici mesi dalla presentazione della F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 1712/2022 Numero sezionale 2992/2023 DOCFA, fissato dall'art. 1 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, per la Numero di raccolta generale 15143/2023Data pubblicazione 30/05/2023 determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della rendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l'aggiornamento del catasto (Cass. 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass. 11 marzo 2011, n. 5843; Cass. 19 marzo 2014, n. 6411; Cass. 13 giugno 2014, n. 13535; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass. 19 febbraio 2015, nn. 3355 e 3358; Cass. 13 marzo 2015, n. 5051).

Se, dunque, l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'amministrazione finanziaria.

Nel vigente sistema tributario la rendita catastale non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari.

La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità.

Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione.

Pertanto, come l'amministrazione finanziaria, senza caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosi F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 1712/2022 dell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od Numero sezionale 2992/2023Numero di raccolta generale 15143/2023 omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il reddito Data pubblicazione 30/05/2023 effettivamente retraibile.

La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost.

È, infatti, principio generale che le dichiarazioni del contribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempre emendabili e ritrattabili, quando possa derivarne l'assoggettamento e ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.

Come la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - a maggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo "cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta - debbono essere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva del cittadino.

2.2. Per costante insegnamento di questa Corte (si vedano, tra altre, Cass. 15 luglio 2008, n. 19379; Cass. 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. 11 aprile 2011, n. 8165), non vi è necessità di ricorrere a categorie definite a fini peculiari per dare concretezza alla facoltà del contribuente di ottenere l'aggiornamento ("res sic stantibus") delle valutazioni degli enti immobiliari ai fini catastali.

Invero, come ha evidenziato la Corte nella sentenza n. 22557 dell’8 settembre 2008, se l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 1712/2022 Numero sezionale 2992/2023 alla sua proprietà, consegue indubbiamente che, ove il classamento Numero di raccolta generale 15143/2023Data pubblicazione 30/05/2023 non risulti soddisfacente il privato può ricorrere al giudice tributario e il giudice tributario procederà ad una valutazione potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla amministrazione.

2.3. Né -si dice per completezza- il contribuente è tenuto a chiedere all’amministrazione di annullare il classamento prima di poter, in caso di rigetto della richiesta, adire il giudice tributario.

La preventiva richiesta può essere opportuna ma non si configura come un onere.

Ciò in particolare allorché il contribuente intenda contrastare un provvedimento impositivo di tributi calcolati con riferimento alla rendita in atti e asseritamente dipendente da errore.

2.4. A tale proposito, va anche rilevato che l'art. 19, lett. f, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che il ricorso può essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».

Gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], gli atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta.

La previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto dei diritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale è la determinazione, conseguente per legge al silenzio mantenuto dall’amministrazione per dodici mesi dalla presentazione del docfa, della rendita catastale definitiva; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, n.3 cod. proc. civ., la parte si duole del fatto che il giudice di appello ha negato la possibilità di far valere anche mediante impugnazione dell’accostamento conseguente a docfa, la presenza di errori commessi dal contribuente in quest’ultimo e del fatto che il giudice di appello ha escluso di poter intervenire a correggere il classamento e la rendita. Il terzo e il quarto motivo di ricorso prospettano rispettivamente dubbi di legittimità della soluzione data dalla CTR rispetto agli artt. 2, 23 e 97 della Costituzione nonché violazione dell’art. 10, comma 1, della l.27 luglio 2000, n.212 che “implicano il potere-dovere della amministrazione di accertare e tassare il vero anche discostandosi da dichiarazioni non rappresentative del vero” e “violazione del valore solo dichiarativo e non costitutivo della rendita catastale ai sensi dell’art. 20 del r.d.l. 14 aprile 1939, n 652, interpretato alla luce degli artt. 23, 3 e 53 della Costituzione”; 2. i quattro motivi, strettamente connessi, sono fondati. 2.1. Il procedimento di classamento è di tipo accertativo. Per questo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass., 15 luglio 2008, n. 19379; Cass. 11 aprile 2011, n. 8165; Cass., 19 marzo 2014, n. 6411; Cass. 13 giugno 2014, n. 13535; Cass. 13 febbraio 2015, nn. 2995 e 3001; Cass. 21 giugno 2021, n. 17627), al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta con la procedura DOCFA, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera. Al riguardo è stato, infatti, evidenziato che il termine di dodici mesi dalla presentazione della F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 1712/2022 Numero sezionale 2992/2023 DOCFA, fissato dall'art. 1 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, per la Numero di raccolta generale 15143/2023Data pubblicazione 30/05/2023 determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria (eventualmente modificativa della rendita proposta dal contribuente), non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria, costituendo una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e l'aggiornamento del catasto (Cass. 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. 15 luglio 2008, nn. 19379 e 19380; Cass. 11 marzo 2011, n. 5843; Cass. 19 marzo 2014, n. 6411; Cass. 13 giugno 2014, n. 13535; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2995; Cass. 19 febbraio 2015, nn. 3355 e 3358; Cass. 13 marzo 2015, n. 5051). Se, dunque, l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'amministrazione finanziaria. Nel vigente sistema tributario la rendita catastale non ha mai efficacia costitutiva diretta di alcuna obbligazione fiscale ma solo una efficacia riflessa, ai fini delle imposte sul reddito complessivo, ai fini delle imposte sul patrimonio immobiliare e ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari. La rendita catastale non forma oggetto di una dichiarazione annuale del contribuente e non esaurisce la propria efficacia con riguardo ad una singola annualità d'imposta, avendo - al contrario - efficacia pluriennale escludente in radice qualsiasi ipotesi di definitività o irrevocabilità. Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l'amministrazione finanziaria, senza caducazione dei suoi poteri accertativi, può sempre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contribuente non vi è ragione per cui quest'ultimo - avvedutosi F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 1712/2022 dell'errore dichiarativo - non possa correggere i propri errori od Numero sezionale 2992/2023Numero di raccolta generale 15143/2023 omissioni ripristinando l'esatto valore secondo il reddito Data pubblicazione 30/05/2023 effettivamente retraibile. La non emendabilità di dichiarazioni ab origine inesatte, del resto, finirebbe per cristallizzare nel tempo una imposizione falsata nei suoi presupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva garantito dall'art. 53 Cost. È, infatti, principio generale che le dichiarazioni del contribuente che risultino affette da errore di fatto o di diritto sono sempre emendabili e ritrattabili, quando possa derivarne l'assoggettamento e ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Come la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa solo un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, lo stesso principio va - a maggior ragione - applicato alla dichiarazione di classificazione catastale, che costituisce l'atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo "cooperativo" per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte che - per valere come base per il calcolo dell'imposta - debbono essere idonee a rappresentare l'indice di capacità contributiva del cittadino. 2.2. Per costante insegnamento di questa Corte (si vedano, tra altre, Cass. 15 luglio 2008, n. 19379; Cass. 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. 11 aprile 2011, n. 8165), non vi è necessità di ricorrere a categorie definite a fini peculiari per dare concretezza alla facoltà del contribuente di ottenere l'aggiornamento ("res sic stantibus") delle valutazioni degli enti immobiliari ai fini catastali. Invero, come ha evidenziato la Corte nella sentenza n. 22557 dell’8 settembre 2008, se l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 1712/2022 Numero sezionale 2992/2023 alla sua proprietà, consegue indubbiamente che, ove il classamento Numero di raccolta generale 15143/2023Data pubblicazione 30/05/2023 non risulti soddisfacente il privato può ricorrere al giudice tributario e il giudice tributario procederà ad una valutazione potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla amministrazione. 2.3. Né -si dice per completezza- il contribuente è tenuto a chiedere all’amministrazione di annullare il classamento prima di poter, in caso di rigetto della richiesta, adire il giudice tributario. La preventiva richiesta può essere opportuna ma non si configura come un onere. Ciò in particolare allorché il contribuente intenda contrastare un provvedimento impositivo di tributi calcolati con riferimento alla rendita in atti e asseritamente dipendente da errore. 2.4. A tale proposito, va anche rilevato che l'art. 19, lett. f, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che il ricorso può essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale». Gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], gli atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta. La previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto dei diritti di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale è la determinazione, conseguente per legge al silenzio mantenuto dall’amministrazione per dodici mesi dalla presentazione del docfa, della rendita catastale definitiva; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9
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