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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01067/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21007/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 50/2018 depositata il09/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricor so per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., contro la sentenza del 9 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Milano, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha respinto la domanda spiegata dalle ricorrenti nei confronti della controricorrente, regolando di conseguenza le spese di lite.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. In prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia, con accettazione della controparte. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 102, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nonché dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva numero 96/67/CE.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 1965, primo comma, c.c. nonché dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., per motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente.

Il terzo mezzo denuncia nuovamente violazione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., per motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1. ― Per l’intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che le due originarie ricorrenti hanno agito nel 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. assumendo di avere diritto a riduzioni tariffarie nella misura del 21% sull’impiego delle infrastrutture centralizzate aeroportuali, in quanto già accordate ad altri numerosi vettori aerei, chiedendo di ripetere quanto corrisposto oltre il dovuto.

Accolta la domanda in primo grado, la Corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., l’ha invece integralmente respinta, osservando che le attrici avevano posto a fondamento della domanda una proposta transattiva formulata da quest’ultima società ed indirizzata nell’ottobre 2008 ad IBAR, [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe condotto all’uniforme applicazione, ad altri vettori aerei, dello sconto tariffario indicato, negato invece alle attrici: ma tale proposta transattiva risalente al 2008 non poteva essere invocata dalle appellate nel 2013, con la notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, dal momento che medio tempore erano venuti meno sia la res dubia sia la possibile rappresentazione delle reciproche concessioni, in considerazione dell’intervento sulla vicenda di un provvedimento con cui «l’AGCM l’ha scagionata da ogni accusa di aver messo in atto condotte anticoncorrenziali in relazione alla determinazione e applicazione del corrispettivo per le infrastrutture centralizzate» nonché di una successiva sentenza del Consiglio di Stato che pure aveva accertato la congruità dei corrispettivi praticati da [OSCURATO:PERSONA] S.E.A..

5.2. ― Ora, il primo mezzo è inammissibile.

Esso è diretto a lamentare che, così facendo, la Corte d’appello avrebbe osservato la vicenda «in una prospettiva strettamente civilistica», senza avvedersi del reale significato del precetto dettato dall’articolo 102, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva numero 96/67/CE, che impongono di valutare nella sua oggettività la condotta consistente nel praticare «condizioni dissimili per prestazioni equivalenti»: il che ― anche a prescindere dalla puntualmente eccepita inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, non avendo le ricorrenti localizzato i documenti su cui il ricorso si fonda, onere di localizzazione per la cui applicazione v. da ult. ex multissimis Cass. n. 15924 del 2022; Cass. n. 15909 del 2022; Cass. n. 15190 del 2022 ― è del tutto destituita di fondamento, dal momento che la censura di violazione di legge muove da una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento operato insindacabilmente dal giudice di merito, il quale, lungi dall’affermare che siffatte condizioni dissimili fossero state effettivamente praticate, ha osservato ― all’esatto opposto ― che «anche i testimoni escussi dal giudice di prime cure hanno confermato che gli accordi transattivi con i vettori non avevano un contenuto uniforme, essendo il risultato di incontri e definizioni bilaterali, tanto che in alcuni casi le stesse avevano ad oggetto anche questioni ulteriori e diverse dai corrispettivi per le infrastrutture centralizzate» (pagina 18 della sentenza impugnata).

Avuto riguardo ai tre momenti in cui si articola la verifica dell’abuso di posizione dominante (la definizione del mercato rilevante, la valutazione della posizione dominante e quella degli effetti restrittivi della concorrenza), la Corte d’appello ha ritenuto di escludere che l’originaria convenuta avesse praticato tariffe differenziate per il medesimo impiego delle infrastrutture centralizzate dell’aeroporto.

Il che è quanto in definitiva risulta dal paragrafo 235 del provvedimento AGCM già menzionato, ove si dà atto della «impossibilità di addebitare a SEA un comportamento abusivo con riferimento alla determinazione dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate».

Ovvia perciò l’applicazione del ribadito principio secondo cui, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez.

Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

5.3. ― Il secondo mezzo è infondato.

È superfluo osservare che, una volta legittimamente escluso dalla Corte d’appello che [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. abbia praticato corrispettivi disomogenei per prestazioni equivalenti, non v’è più spazio alcuno per discorrere di abuso di posizione dominante, sicché la pretesa creditoria fatta valere viene a fondarsi sull’assunto ipotetico perfezionamento di un accordo transattivo di riduzione delle tariffe del 21% derivante dall’invio della lettera di detta società a IBAR e dalla successiva notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado: ma al riguardo, come si è già osservato, la Corte d’appello ha osservato, con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale, come tra breve si avrà modo di ripetere, che nessuna transazione poteva essersi a quel punto validamente perfezionata, avendo l’AGCM prima ed il Consiglio di Stato poi escluso, negli anni intercorrenti tra l’invio della lettera e la notificazione della citazione, i.e. prima del perfezionamento dell’accordo transattivo, che fosse stato accertato «un comportamento abusivo con riferimento alla determinazione dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate»: di guisa che neppure poteva rappresentarsi un aliquid datum aliquid retentum in relazione ad un contrasto sulle tariffe applicabili del tutto insussistente.

Il che è in linea con l’insegnamento di questa S.C. secondo cui, affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche (Cass. 1° aprile 2010 n. 7999).

5.4. ― Il terzo mezzo è anch’esso è infondato.

Si sostiene nuovamente che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, afflitta la motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente.

Ora, a parte la confusione concettuale che affligge il motivo, giacché la mancanza di motivazione (la motivazione non c’è sotto l’aspetto materiale o grafico) è cosa tutt’affatto distinta dall’apparenza della motivazione (la motivazione c’è, ma è meramente tautologica), che è altro dalla motivazione semplicemente illogica (ipotesi, quest’ultima, che il testo attuale dell’articolo 360 c.p.c. neppure considera, avendo questa Corte da tempo chiarito che è semmai censurabile esclusivamente il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», nonché la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il fatto è che la motivazione nel caso di specie non soltanto è presente, ma è anche del tutto piana e comprensibile, giacché la Corte d’appello, come si è già detto, dopo aver ritenuto che, quanto ai corrispettivi delle infrastrutture centralizzate, [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. non avesse dato corso ad una condotta di abuso di posizione dominante, ha motivatamente escluso che sussistessero nella specie gli elementi necessari a reputare validamente concluso un accordo transattivo tale da attribuire alle originarie attrici il diritto di pretendere una riduzione delle tariffe nella misura indicata del 21%.

6. In conclusione, dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e S.E.A. senza pronuncia sulle spese di lite (stante la accettazione della rinuncia), il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con condanna della ricorrente ― in ragione della sua soccombenza - al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato sedovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e S.E.A.; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21007/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 50/2018 depositata il09/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricor so per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., contro la sentenza del 9 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello di Milano, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha respinto la domanda spiegata dalle ricorrenti nei confronti della controricorrente, regolando di conseguenza le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. In prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia, con accettazione della controparte. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 102, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nonché dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva numero 96/67/CE. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 1965, primo comma, c.c. nonché dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., per motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente. Il terzo mezzo denuncia nuovamente violazione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c., per motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è manifestamente infondato. 5.1. ― Per l’intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che le due originarie ricorrenti hanno agito nel 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. assumendo di avere diritto a riduzioni tariffarie nella misura del 21% sull’impiego delle infrastrutture centralizzate aeroportuali, in quanto già accordate ad altri numerosi vettori aerei, chiedendo di ripetere quanto corrisposto oltre il dovuto. Accolta la domanda in primo grado, la Corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] S.E.A., l’ha invece integralmente respinta, osservando che le attrici avevano posto a fondamento della domanda una proposta transattiva formulata da quest’ultima società ed indirizzata nell’ottobre 2008 ad IBAR, [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe condotto all’uniforme applicazione, ad altri vettori aerei, dello sconto tariffario indicato, negato invece alle attrici: ma tale proposta transattiva risalente al 2008 non poteva essere invocata dalle appellate nel 2013, con la notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, dal momento che medio tempore erano venuti meno sia la res dubia sia la possibile rappresentazione delle reciproche concessioni, in considerazione dell’intervento sulla vicenda di un provvedimento con cui «l’AGCM l’ha scagionata da ogni accusa di aver messo in atto condotte anticoncorrenziali in relazione alla determinazione e applicazione del corrispettivo per le infrastrutture centralizzate» nonché di una successiva sentenza del Consiglio di Stato che pure aveva accertato la congruità dei corrispettivi praticati da [OSCURATO:PERSONA] S.E.A.. 5.2. ― Ora, il primo mezzo è inammissibile. Esso è diretto a lamentare che, così facendo, la Corte d’appello avrebbe osservato la vicenda «in una prospettiva strettamente civilistica», senza avvedersi del reale significato del precetto dettato dall’articolo 102, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva numero 96/67/CE, che impongono di valutare nella sua oggettività la condotta consistente nel praticare «condizioni dissimili per prestazioni equivalenti»: il che ― anche a prescindere dalla puntualmente eccepita inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, non avendo le ricorrenti localizzato i documenti su cui il ricorso si fonda, onere di localizzazione per la cui applicazione v. da ult. ex multissimis Cass. n. 15924 del 2022; Cass. n. 15909 del 2022; Cass. n. 15190 del 2022 ― è del tutto destituita di fondamento, dal momento che la censura di violazione di legge muove da una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento operato insindacabilmente dal giudice di merito, il quale, lungi dall’affermare che siffatte condizioni dissimili fossero state effettivamente praticate, ha osservato ― all’esatto opposto ― che «anche i testimoni escussi dal giudice di prime cure hanno confermato che gli accordi transattivi con i vettori non avevano un contenuto uniforme, essendo il risultato di incontri e definizioni bilaterali, tanto che in alcuni casi le stesse avevano ad oggetto anche questioni ulteriori e diverse dai corrispettivi per le infrastrutture centralizzate» (pagina 18 della sentenza impugnata). Avuto riguardo ai tre momenti in cui si articola la verifica dell’abuso di posizione dominante (la definizione del mercato rilevante, la valutazione della posizione dominante e quella degli effetti restrittivi della concorrenza), la Corte d’appello ha ritenuto di escludere che l’originaria convenuta avesse praticato tariffe differenziate per il medesimo impiego delle infrastrutture centralizzate dell’aeroporto. Il che è quanto in definitiva risulta dal paragrafo 235 del provvedimento AGCM già menzionato, ove si dà atto della «impossibilità di addebitare a SEA un comportamento abusivo con riferimento alla determinazione dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate». Ovvia perciò l’applicazione del ribadito principio secondo cui, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). 5.3. ― Il secondo mezzo è infondato. È superfluo osservare che, una volta legittimamente escluso dalla Corte d’appello che [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. abbia praticato corrispettivi disomogenei per prestazioni equivalenti, non v’è più spazio alcuno per discorrere di abuso di posizione dominante, sicché la pretesa creditoria fatta valere viene a fondarsi sull’assunto ipotetico perfezionamento di un accordo transattivo di riduzione delle tariffe del 21% derivante dall’invio della lettera di detta società a IBAR e dalla successiva notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado: ma al riguardo, come si è già osservato, la Corte d’appello ha osservato, con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale, come tra breve si avrà modo di ripetere, che nessuna transazione poteva essersi a quel punto validamente perfezionata, avendo l’AGCM prima ed il Consiglio di Stato poi escluso, negli anni intercorrenti tra l’invio della lettera e la notificazione della citazione, i.e. prima del perfezionamento dell’accordo transattivo, che fosse stato accertato «un comportamento abusivo con riferimento alla determinazione dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate»: di guisa che neppure poteva rappresentarsi un aliquid datum aliquid retentum in relazione ad un contrasto sulle tariffe applicabili del tutto insussistente. Il che è in linea con l’insegnamento di questa S.C. secondo cui, affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche (Cass. 1° aprile 2010 n. 7999). 5.4. ― Il terzo mezzo è anch’esso è infondato. Si sostiene nuovamente che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, afflitta la motivazione apparente, palesemente illogica e incoerente. Ora, a parte la confusione concettuale che affligge il motivo, giacché la mancanza di motivazione (la motivazione non c’è sotto l’aspetto materiale o grafico) è cosa tutt’affatto distinta dall’apparenza della motivazione (la motivazione c’è, ma è meramente tautologica), che è altro dalla motivazione semplicemente illogica (ipotesi, quest’ultima, che il testo attuale dell’articolo 360 c.p.c. neppure considera, avendo questa Corte da tempo chiarito che è semmai censurabile esclusivamente il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», nonché la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il fatto è che la motivazione nel caso di specie non soltanto è presente, ma è anche del tutto piana e comprensibile, giacché la Corte d’appello, come si è già detto, dopo aver ritenuto che, quanto ai corrispettivi delle infrastrutture centralizzate, [OSCURATO:PERSONA] S.E.A. non avesse dato corso ad una condotta di abuso di posizione dominante, ha motivatamente escluso che sussistessero nella specie gli elementi necessari a reputare validamente concluso un accordo transattivo tale da attribuire alle originarie attrici il diritto di pretendere una riduzione delle tariffe nella misura indicata del 21%. 6. In conclusione, dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e S.E.A. senza pronuncia sulle spese di lite (stante la accettazione della rinuncia), il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con condanna della ricorrente ― in ragione della sua soccombenza - al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato sedovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e S.E.A.; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per