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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00163/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la revoca del beneficio della sospensione condizionale operata dalla Corte di appello, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, richiamato a pagina 4 della sentenza impugnata, secondo cui il provvedimento che dispone la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al quarto comma dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429); che in ogni caso, le certificazioni da cui si evince l'avvenuta precedente concessione di due sospensioni condizionali (datate 3 marzo 2023) sono successive alla pronuncia di primo grado, di modo che la circostanza non era documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio, non emergendo dalle diverse certificazioni già in atti datate 19 aprile 2022 (cfr. Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv.

Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, I2v. 282084); Considerato che la seconda doglianza, con cui del tutto genericamente si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta' come motivo di appello o comunque sottoposta alla Corte territoriale entro l'udienza di discussione, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; in ogni caso, la motivazione di appello illustra adeguatamente la non minimale gravità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ns;!TATA ‘" Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la revoca del beneficio della sospensione condizionale operata dalla Corte di appello, risulta manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, richiamato a pagina 4 della sentenza impugnata, secondo cui il provvedimento che dispone la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al quarto comma dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento dal giudice della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429); che in ogni caso, le certificazioni da cui si evince l'avvenuta precedente concessione di due sospensioni condizionali (datate 3 marzo 2023) sono successive alla pronuncia di primo grado, di modo che la circostanza non era documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio, non emergendo dalle diverse certificazioni già in atti datate 19 aprile 2022 (cfr. Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Maggio, Rv. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Bisioli, I2v. 282084); Considerato che la seconda doglianza, con cui del tutto genericamente si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta' come motivo di appello o comunque sottoposta alla Corte territoriale entro l'udienza di discussione, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; in ogni caso, la motivazione di appello illustra adeguatamente la non minimale gravità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ns;!TATA ‘" Il Presidente
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