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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23238/2026

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di appello di Palermo del 8/10/2025dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in data 7maggio 2024 nei confronti dell’odierno ricorrente, alla pena di mesi otto direclusione ed euro 1.600 di multa, per il reato di cui agli artt. 2, 7 legge n. 895del 1967.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a tremotivi (violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo– primo motivo; violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento oggettivo– secondo motivo; violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione –terzo motivo) è inammissibile perché generico perché costituito da doglianze inpunto di fatto e, dunque, non consentito in sede di legittimità (primo motivo),riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale conragionamento corretto e con argomenti non scanditi dalla necessaria specificacritica delle argomentazioni a base della sentenza (primo e secondo motivo),comunque manifestamente infondato, perché prospetta vizio di motivazione chenon si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato quanto al diniego dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo).Rilevato che, infatti, nel caso in esame (v. p. 2 e 3), la motivazione relativaal diniego della causa di non punibilità fonda in modo ineccepibile sullapotenzialità dell'arma e sul numero non esiguo di cartucce, quindi sull’entità nonminima dell’offesa, nonché quanto alla responsabilità sulla circostanza che l'armaè stata trovata nella casa familiare dove il padre deceduto la deteneva.[OSCURATO:PERSONA], infine, rispetto alla deduzione relativa al fatto che l’arma,appartenente al padre, era stata per diversi anni non utilizzata, che lagiurisprudenza di legittimità non considera gli eredi esonerati dall'obbligo didenuncia (v.

Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Rv. 278899 - 01; n. 15880del 16/01/2007, Rv. 236207 – 01 nel senso che risponde del reato di detenzioneabusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi omunizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possessoalla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la sua ignoranza in merito atale obbligo).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misuraindicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Palermo del 8/10/2025dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in data 7maggio 2024 nei confronti dell’odierno ricorrente, alla pena di mesi otto direclusione ed euro 1.600 di multa, per il reato di cui agli artt. 2, 7 legge n. 895del 1967.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a tremotivi (violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo– primo motivo; violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento oggettivo– secondo motivo; violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione –terzo motivo) è inammissibile perché generico perché costituito da doglianze inpunto di fatto e, dunque, non consentito in sede di legittimità (primo motivo),riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale conragionamento corretto e con argomenti non scanditi dalla necessaria specificacritica delle argomentazioni a base della sentenza (primo e secondo motivo),comunque manifestamente infondato, perché prospetta vizio di motivazione chenon si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato quanto al diniego dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo).Rilevato che, infatti, nel caso in esame (v. p. 2 e 3), la motivazione relativaal diniego della causa di non punibilità fonda in modo ineccepibile sullapotenzialità dell'arma e sul numero non esiguo di cartucce, quindi sull’entità nonminima dell’offesa, nonché quanto alla responsabilità sulla circostanza che l'armaè stata trovata nella casa familiare dove il padre deceduto la deteneva.[OSCURATO:PERSONA], infine, rispetto alla deduzione relativa al fatto che l’arma,appartenente al padre, era stata per diversi anni non utilizzata, che lagiurisprudenza di legittimità non considera gli eredi esonerati dall'obbligo didenuncia (v. Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020, Rv. 278899 - 01; n. 15880del 16/01/2007, Rv. 236207 – 01 nel senso che risponde del reato di detenzioneabusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi omunizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possessoalla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la sua ignoranza in merito atale obbligo).Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misuraindicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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