CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2017
Cassazione n. 16217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 68 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 935, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 12.4.2017, e pubblicata il 13.6.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, con istanza presentata all’Agenzia delle Entrate, il rimborso delle somme pagate in conseguenza di avviso bonario a titolo di maggior Irpef, applicata sulla Oggetto:Irpef 2006 - Diniego di rimborso - Pensione integrativa -Capitalizzazione - Aliquota di imposizione. capitalizzazione della pensione integrativa riscossa nell’anno 2006. L’Avviso bonario era stato emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, sostenendo l’Amministrazione finanziaria doversi applicare la normativa vigente nell’anno di erogazione (2006), mentre il contribuente invoca la più favorevole normativa sopravvenuta e vigente nell’anno della liquidazione della maggiore imposta (2010). L’Agenzia delle Entrate non rispondeva alla richiesta restitutoria. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, che lo accoglieva e disponeva procedersi all’invocato rimborso. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte. La CTR accoglieva l’impugnativa, ed in conseguenza rigettava l’istanza restitutoria. 4. Avverso la sentenza del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo d’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 252 del 2005, “in connessione al principio tempus regit actum di cui all’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale” (ric., p. 4), per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie una norma che, quando la riliquidazione dell’imposta è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate, risultava abrogata da anni, e comunque per aver ritenuto corretta la riliquidazione effettuata dall’Ente impositore, sebbene non rispetti neppure i criteri normativi invocati dalla stessa Amministrazione finanziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l’imposta applicatagli su quanto a lui corrisposto a titolo di capitalizzazione della sua pensione integrativa risulta errata, perché quando l’ammontare dell’imposizione è stato calcolato dall’Agenzia delle Entrate, nel 2010, la norma di cui all’art. 20 del Tuir invocata dall’Amministrazione finanziaria era stata abrogata, e nessuna imposizione risultava applicabile. In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria non aveva neppure applicato l’imposizione come disciplinata dal ricordato art. 20, ma aveva utilizzato un ulteriore ed arbitrario criterio di calcolo. 3. La CTR scrive che “la capitalizzazione della forma pensionistica è stata erogata al contribuente dal competente fondo pensioni nel 2006 per montanti accumulati fino al 31/12/2005, quindi anteriormente alla data dell’ 1/1/2007 dalla quale entravano in vigore le disposizioni del D.Lgs. 252/2005” il cui art. 21, comma 3, ha abrogato l’art. 20 del Tuir, “che prevedeva la tassazione separata sulla base dell’aliquota media dei 5 anni precedenti, e veniva operata al momento dell’erogazione del [OSCURATO:PERSONA] con ritenuta alla fonte quale sostituto d’imposta … la riliquidazione operata dall’Ufficio è stata effettuata con l’applicazione della disciplina vigente alla data della cessazione dell’iscrizione al fondo del contribuente, quando l’abrogazione dell’art. 20 del TUIR non era ancora operativa, e poteva pacificamente operare solo per il futuro e non già per le liquidazioni avvenute nel periodo della sua vigenza, le quali rimanevano intangibili: ciò in quanto la norma abrogativa del TUIR non è certo invocabile come interpretativa … l’operato dell’Ufficio è pertanto stato legittimo, poiché avvenuto in applicazione delle norme vigenti, in quanto quelle contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 - con l’abrogazione del citato art. 20 del Tuir - sono entrate in vigore solo a far data dall’1.1.2007” (sent. CTR, p. 3). 3.1. Critica il contribuente che “al fine di valutare la legittimità dell’attività compiuta dall’ufficio e la normativa applicabile occorre guardare al momento in cui detta attività di riliquidazione è stata compiuta e non al momento in cui il fondo pensioni ha eseguito precedentemente la tassazione, all’atto di erogazione della prestazione pensionistica” (ric., p. 6). 3.2. Invero la valutazione espressa dalla CTR sul punto appare condivisibile, perché l’imposizione applicabile si calcola con riferimento al momento in cui viene in vita il presupposto impositivo, in questo caso corrispondente con la liquidazione della rendita, e non con riferimento al momento in cui l’Amministrazione finanziaria procede a verificare la correttezza della liquidazione operata. Si osservi, a titolo di esempio, che se un tributo viene abolito, non per questo viene meno l’obbligo di versarlo con riferimento all’epoca in cui era vigente. Tanto si evidenzia anche in relazione alla questione sollevata già in grado di appello dal ricorrente secondo cui una volta intervenuta l’abrogazione di una norma impositiva non sarebbe più possibile procedere ad alcun accertamento sul fondamento di detta disposizione. 3.3. Deve ancora rilevarsi come il contribuente censuri pure che l’Amministrazione finanziaria, sebbene abbia sostenuto che risulta applicabile l’imposizione così come disciplinata dall’art. 20 del Tuir, in realtà abbia adottato un diverso ed arbitrario criterio di calcolo. Scrive il ricorrente che “l’ufficio non ha liquidato secondo il metodo dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio, cioè secondo il metodo previsto e disciplinato dal previgente art. 20 Tuir, bensì secondo il criterio di determinazione dell’aliquota sulla base del Reddito di Riferimento, in applicazione del metodo di calcolo esplicato nella circolare n. 70/E del 18/12/2007” (ric., p. 6). Sul punto la CTR ricorda quale fosse la modalità di calcolo prevista dall’art. 20 cit., ma non chiarisce se ritenga che essa sia stata utilizzata dall’Amministrazione finanziaria nel caso di specie. Invero la critica introdotta dal ricorrente risulta inammissibile, perché il contribuente non ha cura di riportare con sufficiente completezza quale sia stato il metodo di calcolo del tributo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria, e la sua contestazione difetta pertanto di specificità. Non solo, e soprattutto, il contribuente non ha cura di riportare quando abbia proposto la sua censura relativa alle modalità di calcolo del tributo nel corso dei gradi di merito del giudizio, con indicazione delle formule utilizzate, in modo da consentite a questa Corte di legittimità di assolvere al suo compito di verifica della tempestività e congruità delle critiche proposte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività. Il ricorso per cassazione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risulta in definitiva infondato, e deve essere respinto. 4. Non vi è luogo a provvedere in materia di spese processuali, non avendo la resistente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol