CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.624 bis cod. pen. (capo A) e 493-ter cod. pen. (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché effettuata in assenza dei relativi presupposti, è manifestamente infondato, dato che non si è in presenza di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, come si evince chiaramente dal dispositivo che "conferma" la sentenza impugnata; mentre l'accesso in motivazione alla inammissibilità dell'unico motivo di appello (pag. 8 sentenza impugnata) se letto nel tenore complessivo della motivazione, si riferisce chiaramente, a dispetto dell'utilizzo di un termine improprio, alla manifesta infondatezza del motivo proposto (che in appello, a differenza che in sede di legittimità, non è causa di inammissibilità); Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci