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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 1989

Cassazione n. 02566/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1989 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva le istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 e di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza.

Nell'istanza di misure alternative, il ricorrente aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Alessandria che, peraltro, non era stata citata per l'udienza mentre era stato citato un difensore d'ufficio.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha dimostrato che, nell'istanza presentata per la concessione di misure alternative, era presente la nomina di fiducia di un difensore e l'elezione di domicilio; di tale difensore l'ordinanza non dà atto, ritenendo il condannato difeso da un difensore d'ufficio.

Risulta evidente, quindi, l'omessa citazione del difensore da cui consegue la nullità dell'udienza e dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Così deciso il 12 dicembre 2022 1 D E POSk T A; Il Consigliere estensore I Presidente 2 0 GEN 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1989 avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva le istanze di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 e di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza. Nell'istanza di misure alternative, il ricorrente aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Alessandria che, peraltro, non era stata citata per l'udienza mentre era stato citato un difensore d'ufficio. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha dimostrato che, nell'istanza presentata per la concessione di misure alternative, era presente la nomina di fiducia di un difensore e l'elezione di domicilio; di tale difensore l'ordinanza non dà atto, ritenendo il condannato difeso da un difensore d'ufficio. Risulta evidente, quindi, l'omessa citazione del difensore da cui consegue la nullità dell'udienza e dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Così deciso il 12 dicembre 2022 1 D E POSk T A; Il Consigliere estensore I Presidente 2 0 GEN 2023
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