CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 51417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18/7/2019, irrevocabile il 3/9/2019. 2. Avverso detta ordinanza ha avanzato ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge causata dal mancato rinvio dell'udienza, nonostante il difensore avesse formalmente dichiarato di aderire all'astensione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA] italiane per la data del 19 aprile 2023. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Risulta che l'avvocato deducente abbia tempestivamente comunicato mediante Pec la propria volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria per il giorno 19 aprile 2023. Nonostante ciò, l'incidente di esecuzione è stato trattato in presenza di un difensore immediatamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 4. Come ha osservato la Procuratrice generale, l'esegesi di legittimità (Sez. U, n. 40187 del 27 marzo 2014, Lattanzio, Rv. 259926) - convalidata dalla sentenza n. 180 del 2018 della Corte costituzionale, intervenuta espressamente sul tema - ha affermato che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. Ne discende che - a fronte del rispetto delle disposizioni in tema di comunicazione al giudice procedente della volontà di aderire all'asten- sione - va unicamente valutata la legittimità dell'astensione; ciò in quanto la celebrazione dell'udienza va ritenuta legittima, in presenza della comunicazione di adesione all'astensione, solo nelle ipotesi in cui l'astensione risulti «non consentita» ai sensi dell'art. 4 del Codice di Autoregolamentazione, dovendosi in caso contrario disporre il rinvio della udienza. 4.1. Tra le ipotesi di prestazioni indispensabili non rientra in modo espresso la trattazione di udienze innanzi al giudice dell'esecuzione, il che obiettivamente porta a ritenere che in tale segmento giurisdizionale la mani- festazione di volontà di adesione del difensore - ove ritualmente comunicata - sia idonea a determinare il rinvio dell'udienza, senza possibilità per il Tribunale di provvedere alla nomina di un sostituto del difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di una forma consentita di esercizio della libertà sindacale (v. Corte Cost., sent. n. 180 del 2018). 4.2. Il modello legale della giurisdizione esecutiva prevede, peraltro, la partecipazione necessaria del difensore alle udienze camerali (ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.), eccettuati i casi in cui, ai sensi del secondo comma, è prevista la trattazione de plano. 5. Va pertanto riconosciuta la dedotta nullità della udienza di trattazione dell'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal Pubblico ministero, con annullamento dell'impugnata ordinanza e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. Così deciso il giorno 14 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]