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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 19340/2026

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vv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controD’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza n. 1339/2021 della Corte d’Appello di Palermo,depositata il 18-8-2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mocci, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per lecontroricorrenti.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. evocò, avanti il Tribunale di Palermo,Rosa e [OSCURATO:PERSONA]Amato, esponendo di avere concluso con loro, indata 13-1-2012, contratto di appalto per l’esecuzione di opere dimanutenzione di immobile di proprietà delle convenute, sito a Misilmeriin via Lincoln, e chiedendo il pagamento del corrispettivo per i lavorinon ancora saldati per euro 40.557,00.Si costituirono le convenute Rosa e [OSCURATO:PERSONA]Amato,contestando la domanda e spiegando in via riconvenzionale la richiestadi risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della societàappaltatrice con la restituzione delle somme pagate, oltre ilrisarcimento del danno.Assunte prove testimoniali e disposta consulenza tecnica d’ufficio,il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2778/2018, rigettò la domandacontratto di appalto, con condanna della società attrice a restituire lasomma di euro 41.180,13.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose appello, che la Corte d’appellodi Palermo, con sentenza n. 1339/2021 depositata il 18-8-2021, haaccolto parzialmente, dichiarando inammissibili le domandericonvenzionali, in quanto proposte tardivamente dalle consortiD’Amato; rigettata la domanda formulata dalla società, ha compensatole spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, lasentenza ha dichiarato che il secondo e il terzo motivo di appello eranonuovi e carenti dei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ.

Ha accoltoil primo motivo di appello e perciò ha dichiarato inammissibili, in quantoNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026tardivamente proposte, le domande riconvenzionali delle convenute, dirisoluzione per inadempimento e di restituzione delle somme pagate ineccedenza per le opere extracontratto.

In ordine alla domandariproposta dalla società appellante, per ottenere il pagamento di euro40.557,00, la sentenza ha considerato che le parti avevano conclusocontratto di appalto a misura, per il corrispettivo di euro 135.276,46,poi diminuito a euro 127.319,00; ha considerato che le committentiavevano contestato l’entità del credito, la contabilità di cui ai SAL e ilavori extracontratto, in quanto mai commissionati; ha considerato cheerano stati eseguiti pagamenti per euro 97.449,00, che il teste Sucatoaveva dichiarato che era stata comunicata l’esecuzione di lavoriextracontratto ma non erano stati comunicati i costi, che la consulenzaaveva accertato anomalie e irregolarità, con aumento esponenziale deicosti senza preventivo accordo e netta incongruenza nel calcolo delledemolizioni; ha considerato che l’art. 4 del contratto imponevaall’appaltatrice di non eseguire opere non previste senza preventivacomunicazione, che non risultava eseguita, e che il c.t.u. avevaaccertato opere extracapitolato per l’importo complessivo di euro36.360,56, mai concordato né autorizzato.

Posto che, in caso dicontestazione del committente è in capo all’appaltatore l’onere dellaprova dell’entità e della natura dei lavori, la sentenza ha concluso chela domanda di pagamento doveva essere rigettata, in quanto era stataacquisita la prova documentale del pagamento di euro 97.449,00 e nonvi era prova di maggiori lavori eseguiti in conformità delle previsionicontrattuali.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha propostoricorso per cassazione sulla base di nove motivi.[OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA]Amato hanno resistito concontroricorso.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 21-5-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni.Nel relativo termine, hanno depositato memoria illustrativaentrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, intitolato “motivazione apparente– violazione art. 111 Cost. – art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art.132 comma 4 – 342 comma 1 c.p.c. – 345 c.p.c. 360 n. 4 c.p.c. –nullità della sentenza”, la società ricorrente lamenta che siano statidichiarati inammissibili i suoi motivi di appello, secondo e terzo, inquanto involgenti questioni nuove; evidenzia che nella motivazione nonè specificamente indicato, e neppure si comprende, quali siano lequestioni nuove e perciò sostiene che la motivazione sia apparente,essendo inidonea a fare conoscere il ragionamento del giudicante.1.1.

Il motivo è infondato.È acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attualeformulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost.e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; ilsindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispettodel minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullitàprocessuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oviziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass., Sez.

Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10-2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte).In particolare, la motivazione è apparente quando, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, in quanto rechi argomentazioni obiettivamente inidonee afare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazionedel suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compitodi integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-1,1-3-2022 n. 6758; Cass., Sez.

Un., 30-1-2023 n. 2767, in motivazionea pag.10 e precedenti ivi richiamati).Nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo avere premesso chesono inammissibili in appello i motivi nuovi, ha dichiarato che i motividi appello contrassegnati dai numeri 2 e 3 involgevano questioni deltutto nuove e mai dedotte in primo grado.

La motivazione è concreta eperfettamente comprensibile, perché si esclude, diversamente daquanto sostenuto dalla ricorrente, che la sentenza, al fine del rispettodel minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato dilegittimità, dovesse elencare i profili di novità: secondo quanto espostoin sentenza, erano il secondo e il terzo motivo nel loro complesso aessere nuovi e perciò inammissibili, in quanto per la prima volta venivadedotto che il pagamento dell’importo richiesto di euro 40.557,00 noncostituiva il saldo del prezzo, e al contrario si faceva riferimento all’art.8 del contratto rispetto ai SAL, chiedendo l’applicazione dell’art. 1665cod. civ. (motivo n.2), e si faceva riferimento alla circostanzadell’accettazione tacita dell’esecuzione delle opere extracontratto nonconcordate (motivo n.3), pure non specificate nell’atto introduttivo delgiudizio.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per completezza si osserva, altresì, che si deve escludere chericorrano i presupposti per esaminare le deduzioni come svolte al finedi fare emergere l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa lasentenza impugnata, nel dichiarare l’inammissibilità dei motivi diappello in mancanza dei relativi presupposti.

A ciò osta il modo diformulazione del motivo di ricorso, svolto senza specifico riferimento alcontenuto dei motivi di appello in relazione alle prime difese, e ciò alfine di dimostrarne la proposizione nel rispetto dell’art. 342 cod. proc.civ.: l’error in procedendo consente al giudice di legittimità di procedereal diretto esame degli atti del giudizio a condizione che la censura siastata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso.Specificamente, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores inprocedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez.

Un., 25luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione dierrores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice delfatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processualidel fascicolo di merito, non esclude che preliminare a ogni altro esamesia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai terminiin cui è stato esposto; con la conseguenza che, solo quando ne siastata positivamente accertata l'ammissibilità, diventa possibilevalutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque,esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte dicassazione può e deve procedere direttamente all'esame eall'interpretazione degli atti processuali (Cass. 13 marzo 2018, n.6014; cfr. altresì: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

In particolare,ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto dispecificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso,le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appelloNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto aquel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deveriportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne lapretesa specificità (Cass. 7-6-2023 n. 16028; Cass. Sez. 6-L, 19-8-2020 n. 17268; Cass. n. 22880/2017 cit.; Cass. Sez. 6-3, 28-11-2014n. 25308; Cass., Sez.

Un., 22-5-2012 n. 8077; Cass. 20 settembre2006, n. 20405).

Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolvein stringati rimandi all'atto di appello, i quali non consentono diapprezzare la reale consistenza della doglianza rispetto alla decisionedi primo grado.2.

Con il secondo motivo di ricorso, intitolato “violazione art. 183– 342 – 345 c.p.c. in relaz. all’art. 360 n. 4 c.p.c. sul secondo motivodi appello”, la ricorrente sostiene che, diversamente da quantoaffermato dalla sentenza impugnata che aveva fatto riferimento alladomanda come volta a ottenere il saldo del prezzo, la società avevachiesto il pagamento di acconto; quindi, non costituiva questione nuovaavere invocato l’articolo 8 del contratto, che prevedeva il pagamentodelle somme entro dieci giorni dalla maturazione di ciascun SAL;aggiunge che l’appellante non aveva apportato alcun mutamento delpetitum o della causa petendi, né aveva proposto nuove eccezioni, nésollevato nuove contestazioni, perché già nell’atto di citazione avevasostenuto l’applicabilità dell’art. 8 del contratto riguardante gli acconti.Aggiunge che è erronea anche la pronuncia sul difetto di specificità einammissibilità del terzo motivo di appello, in quanto pure il temadell’accettazione tacita delle opere era già stato sviscerato in corso dicausa ed esaminato dalla sentenza di primo grado; quindi, sostiene checon il terzo motivo di appello, erroneamente dichiarato inammissibile,non aveva introdotto alcuna questione nuova, ma si era limitato acensurare l’applicazione dell’art. 1665 cod. civ. eseguita dal Tribunale.2.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026In primo luogo, si esclude che la domanda, come proposta dallasocietà appaltatrice, potesse avere a oggetto il pagamento di acconti,al fine di invocare l’applicazione dell’articolo 8 del contratto.All’evidenza, nel momento in cui la società ha agito per ottenere ilpagamento dell’importo di euro 40.557,00, quale corrispettivo delleopere eseguite e non pagate dalle committenti, senza dedurre di averediritto a ulteriori corrispettivi non ancora pagati e neppure compresinella domanda, la causa aveva a oggetto l’accertamento dellaspettanza del corrispettivo richiesto, in quanto residuo rispetto alcorrispettivo complessivo di cui al contratto; ciò, sulla base dei lavorieseguiti e degli accordi intercorsi tra le parti, rimanendo superate tuttele questioni relative alle scadenze contrattuali di pagamento degliacconti.

In altri termini, non poteva l’appaltatrice invocare la previsionecontrattuale in ordine al diritto al pagamento degli importi degli stati diavanzamento lavori già emessi, nel momento in cui le committenticontestavano di essere obbligate al pagamento in ragione deipagamenti già eseguiti, in relazione all’entità dei lavori svolti e agliaccordi intercorsi tra le parti.

Si rammenta che in tema di appalto, nelcaso in cui il contratto preveda il diritto dell’appaltatore al pagamentodi acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità degli acconti sullabase delle risultanze del certificato sullo stato di avanzamento lavori,tale certificato non è idoneo in nessun caso a integrare e sostituire laverifica dell’opera che, ai sensi dell’art. 1665 cod. civ., il committenteha il diritto di eseguire dopo l’ultimazione dei lavori; né tale certificatocostituisce prova legale, a favore dell’appaltatore, del diritto alcorrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti, con laconseguenza che l’appaltatore, in caso di contestazione da parte delcommittente delle risultanze degli stati di avanzamento, non èesonerato dal provare il suo diritto al corrispettivo (Cass. Sez. 2, 4-1-2011 n. 106; Cass. Sez. 3, 21-5-1999 n. 4955).Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026In ordine all’accettazione tacita delle opere, la sentenza haaccertato (pag. 13) che, con la clausola 4 del contratto, le partiavevano pattuito che l’impresa appaltatrice non poteva effettuareopere non previste senza la preventiva comunicazione e accettazionedelle committenti, prova che non risultava essere stata fornitadall’impresa; eseguito tale accertamento in fatto, all’evidenza, lasentenza non aveva neppure ragione di esaminare la questionedell’avvenuta accettazione tacita delle opere, che era incompatibile conla previsione contrattuale.3.

Con il terzo motivo, intitolato “violazione art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza”, la ricorrentelamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile ilterzo motivo di appello, senza considerare che il motivo era statoproposto subordinandolo al mancato accoglimento del primo motivo,che era stato accolto; quindi rileva che il motivo doveva essere ritenutoassorbito e non dichiarato inammissibile.3.1.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.Anche nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discendedalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole (Cass.Sez. 2, 19-7-2023 n. 21230; Cass. Sez. 3, 8-6-2017 n. 14279); nellafattispecie il risultato pratico è il medesimo, sia a fronte di dichiarazionedi inammissibilità del motivo che la ricorrente assume erroneamenteeseguita, sia a fronte dell’assorbimento del motivo che la ricorrentesostiene avrebbe dovuto essere pronunciata.

Non è ipotizzabile unaqualche incidenza neppure sul riparto delle spese di lite, perché lespese sono state integralmente compensate dalla Corte d’appello e lapronuncia di assorbimento, anziché di inammissibilità, di un motivo diappello non avrebbe comportato alcuna reale diversità di esito neppurenel riparto delle spese di lite.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/20264.

Con il quarto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 4 c.p.c.in relazione agli artt. 167 – 112 – 345 – 1460 – nullità della sentenza– violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”, laricorrente lamenta che sia stata rigettata la domanda di pagamentoproposta dalla società accogliendo le eccezioni sollevate tardivamentedalle committenti, con la comparsa di costituzione di primo gradotardivamente depositata, con riferimento al fatto che le variazioni diprogetto non erano state approvate per iscritto dalla committenza exart. 1667 cod. civ. e con riguardo al fatto che le opere erano statearbitrariamente eseguite e non approvate dalla committenza ai sensidell’art. 4 del contratto; sostiene che si trattasse di eccezione ex art.1460 cod. civ. e perciò di eccezione in senso proprio, per cui la Corted’appello, nell’accoglierla nonostante fosse stata tardivamenteproposta, ha violato gli artt. 167, 345 e 112 cod. proc. civ.4.1.

Il motivo è infondato.Pur vero che vi è indirizzo che qualifica l’eccezione diinadempimento ex art. 1460 cod. civ. quale eccezione in senso stretto(Cass. Sez. 2, 16-7-2025 n. 19753; Cass. Sez. 2, 5-8-2002 n. 11728;Cass.

Sez. 2, 29-9-1999 n. 10764, sulla base dell’assunto che taleeccezione consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo e nell’eserciziodel potere unilaterale della parte di attribuire rilevanza giuridica a queldato, nel senso di paralizzare la pretesa della controparte), nellafattispecie la questione non si pone.

Ciò perché le deduzioni in ordineal fatto che le opere non erano state approvate dalla committenza, nésecondo le previsioni del codice, né secondo il contratto, eranoesclusivamente finalizzate a contestare l’insorgenza del diritto alcompenso; perciò, si trattava di mere difese, proponibili anche inappello, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 345, co. 2,cod. proc. civ., in quanto erano volte a contrastare la pretesa avversa,senza tradursi nell’allegazione di fatto impeditivo, modificativo oNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026estintivo, ed erano fondate su dati di fatto già acquisiti in causa (Cass.Sez. 3, 6-5-2020 n. 8525; Cass. Sez. 2, 28-5-2019 n. 14515; Cass.Sez. 6-1, 1-10-2018 n. 23796; Cass. Sez. 3, 12-9-2005 n. 18096;Cass.

Sez. 3, 19-7-2005 n. 15211).5.

Con il quinto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 3 c.p.c.in relazione art. 2697 c.c.

Violazione art. 360 n. 3 in relazione all’art.1667 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, ritenendoerroneamente che l’eccezione di inadempimento fosse stataritualmente sollevata, abbia erroneamente posto a caricodell’appaltatore l’onere di provare il corretto adempimento delle sueobbligazioni; ciò in quanto tale onere sorgeva a carico dell’appaltatoresolo in caso di eccezione di inadempimento ritualmente proposta e nonin caso di mera contestazione della controparte.5.1.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenzaha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il creditoredeve provare i fatti costitutivi del suo diritto e perciò anche l’esecuzionedelle prestazioni delle quali chiede il pagamento, nel caso in cui leprestazioni siano contestate e non solo nel caso in cui sia sollevatal’eccezione di inadempimento.

Infatti, l’applicazione all’appalto delprincipio generale che governa la condanna all’adempimento in materiadi contratto con prestazioni corrispettive comporta che l’appaltatoreche agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l’oneredi provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione(Cass. Sez. 2, 13-9-2016 n. 17959; Cass. Sez. 2, 13-2-2008 n. 3472).Si rammenta, come già esposto al punto 2.1., che neppure le risultanzedegli stati di avanzamento dei lavori, in caso di contestazione,esonerano l’appaltatore dall’onere di provare il fondamento del suodiritto al corrispettivo nella misura da lui richiesta.6.

Con il sesto motivo, intitolato “violazione art. 360 co.1 n. 3c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. violazione art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026in relazione all’art. 1460 c.c.”, la ricorrente evidenzia che avevadedotto con il proprio appello che, nel caso in cui il contratto prevedapagamenti di acconti con termini determinati come nella fattispecie, ilcommittente non può avvalersi dell’eccezione di inadempimento, inquanto in questa ipotesi l’art. 1460 cod. civ. non può applicarsi.6.1.

Il motivo è infondato.Come già esposto, non si poneva in causa questione di pagamentodi acconti e non si poneva neppure questione di eccezione diinadempimento; si poneva questione esclusivamente di accertamentodel diritto della società appaltatrice di ottenere il pagamento delcompenso residuo richiesto, a fronte del già ricevuto pagamento dieuro 97.449,00 e dell’effettiva entità dei lavori eseguiti, con ilconseguente onere della prova a carico della stessa appaltatrice inordine all’esistenza del diritto al corrispettivo.7.

Con il settimo motivo, “violazione art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”, laricorrente, premesso che diverse sono le ragioni poste a base delladecisione di primo grado e di quella di secondo grado, sostiene che lasentenza impugnata abbia omesso l’esame di fatti di carattere decisivo:le somme richieste riguardavano il quinto e sesto SAL, comprendentisolo opere contrattuali, il primo SAL era stato emesso con riguardo alprimo contratto e in esso erano inseriti solo i lavori di demolizioneeffettuati al primo computo metrico, interamente pagati; dopo lastipula del nuovo contratto, erano stati emessi altri quattro SAL,comprendenti sia opere di natura contrattuale che opereextracontratto; era stato concluso uno specifico accordo relativo alleopere extracontratto e le committenti avevano dato incarico al direttoredei lavori di concordare le opere extracontratto, che erano stateeseguite secondo le direttive del direttore dei lavori e poi accettatedalla committenza.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/20267.1.

Il motivo, anche a recepire le deduzioni della ricorrente inordine alla diversità delle ragioni poste a fondamento della decisionenei due gradi, è manifestamente infondato.In linea generale, l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. nellaformulazione attuale prevede il vizio di omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;pertanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. 2, 29-10-2018 n. 27415; Cass., Sez.

Un., 7-4-2014 n. 8053, per tutte).

Nella fattispecie la ricorrente non individuafatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame, ma propone unacomplessiva ricostruzione dei fatti, in termini non consentiti nel giudiziodi legittimità.

La sentenza impugnata (pag. 12) ha accertato in fatto,recependo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, una serie dianomalie nel conteggio delle spettanze dell’appaltatrice, che avevanodeterminato in primo luogo una netta incongruenza nel calcolo deicorrispettivi delle demolizioni, che il c.t.u. aveva determinatonell’importo di euro 19.026,04, di gran lunga inferiore rispetto allasomma di euro 62.716,34 conteggiata dalla società nei SAL da 1 a 6.L’affermazione della ricorrente secondo la quale le opere di demolizioneerano state interamente pagate non ha, all’evidenza, il significato diritenere che l’appaltatrice avesse dimostrato il diritto al pagamentodell’importo per le demolizioni ritenuto ingiustificato dal c.t.u.; con laconseguenza che anche soltanto la differenza tra la somma pretesadall’impresa per le demolizioni (euro 62.716,34) rispetto a quella aNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026essa spettante a tale titolo (euro 19.026,04) - secondo l’accertamentosvolto dalla sentenza impugnata e non contestato in termini ammissibilidalla ricorrente - conferma la correttezza del rigetto della domandadell’appaltatrice (in quanto volta a ottenere il pagamento di euro40.557,00); con l’ulteriore conseguente irrilevanza in concreto di ognialtra questione proposta dall’appaltatrice.8.

Con l’ottavo motivo, “violazione art. 360 n. 4 in relazione all’art.115 c.p.c. travisamento della prova – nullità della sentenza”, laricorrente sostiene che l’informazione probatoria tratta dalledichiarazioni dei testi Sucato e Benfante e dalla c.t.u., in ordine al fattoche erano stati eseguiti lavori extracontratto, è contraddetta da altreemergenze processuali, che sono state travisate; rileva che dalledichiarazioni dei testimoni Sucato e Benfante risulta che le sommerichieste erano relative al quinto e al sesto SAL, relativo solo a operecontrattuali.8.1.

Dalle ragioni già esposte consegue l’infondatezza anchedell’ottavo motivo di ricorso.La sentenza impugnata, con motivazione ampiamente rispettosadel minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato dilegittimità, ha quantificato i corrispettivi spettanti all’appaltatrice inbase all’indagine svolta dal consulente d’ufficio e agli accordi intercorsitra le parti; quindi, logicamente ha escluso che l’appaltatrice potesseavere diritto al pagamento degli importi di cui al quinto e al sesto SAL,a fronte delle anomalie e irregolarità, in forza della quali aveva ricevutoper le demolizioni di cui al primo SAL pagamenti di importi ben superioria quelli spettanti.9.

Con il nono motivo, “violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazioneall’art. 112 – 167 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che sia stata accoltal’eccezione fondata sull’articolo 4 del contratto di appalto, secondo laquale l’appaltatrice non poteva eseguire opere non previste senzaNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026autorizzazione, in quanto si trattava di eccezione tardivamenteproposta in primo grado.9.1.

Il motivo è infondato.Come già esposto, non si trattava di eccezione, ma di deduzionedifensiva, svolta al fine di contestare l’insorgenza del dirittodell’appaltatrice al compenso; la difesa poteva essere eseguita senzapreclusioni, in quanto fondata sul contenuto del contratto, in ordine allacui tempestiva produzione in causa la ricorrente non lamenta alcunché.10.

In conclusione il ricorso è interamente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsied euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 21-5-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controD’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza n. 1339/2021 della Corte d’Appello di Palermo,depositata il 18-8-2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5-2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mocci, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per lecontroricorrenti.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. evocò, avanti il Tribunale di Palermo,Rosa e [OSCURATO:PERSONA]Amato, esponendo di avere concluso con loro, indata 13-1-2012, contratto di appalto per l’esecuzione di opere dimanutenzione di immobile di proprietà delle convenute, sito a Misilmeriin via Lincoln, e chiedendo il pagamento del corrispettivo per i lavorinon ancora saldati per euro 40.557,00.Si costituirono le convenute Rosa e [OSCURATO:PERSONA]Amato,contestando la domanda e spiegando in via riconvenzionale la richiestadi risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della societàappaltatrice con la restituzione delle somme pagate, oltre ilrisarcimento del danno.Assunte prove testimoniali e disposta consulenza tecnica d’ufficio,il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2778/2018, rigettò la domandacontratto di appalto, con condanna della società attrice a restituire lasomma di euro 41.180,13.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propose appello, che la Corte d’appellodi Palermo, con sentenza n. 1339/2021 depositata il 18-8-2021, haaccolto parzialmente, dichiarando inammissibili le domandericonvenzionali, in quanto proposte tardivamente dalle consortiD’Amato; rigettata la domanda formulata dalla società, ha compensatole spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, lasentenza ha dichiarato che il secondo e il terzo motivo di appello eranonuovi e carenti dei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. Ha accoltoil primo motivo di appello e perciò ha dichiarato inammissibili, in quantoNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026tardivamente proposte, le domande riconvenzionali delle convenute, dirisoluzione per inadempimento e di restituzione delle somme pagate ineccedenza per le opere extracontratto. In ordine alla domandariproposta dalla società appellante, per ottenere il pagamento di euro40.557,00, la sentenza ha considerato che le parti avevano conclusocontratto di appalto a misura, per il corrispettivo di euro 135.276,46,poi diminuito a euro 127.319,00; ha considerato che le committentiavevano contestato l’entità del credito, la contabilità di cui ai SAL e ilavori extracontratto, in quanto mai commissionati; ha considerato cheerano stati eseguiti pagamenti per euro 97.449,00, che il teste Sucatoaveva dichiarato che era stata comunicata l’esecuzione di lavoriextracontratto ma non erano stati comunicati i costi, che la consulenzaaveva accertato anomalie e irregolarità, con aumento esponenziale deicosti senza preventivo accordo e netta incongruenza nel calcolo delledemolizioni; ha considerato che l’art. 4 del contratto imponevaall’appaltatrice di non eseguire opere non previste senza preventivacomunicazione, che non risultava eseguita, e che il c.t.u. avevaaccertato opere extracapitolato per l’importo complessivo di euro36.360,56, mai concordato né autorizzato. Posto che, in caso dicontestazione del committente è in capo all’appaltatore l’onere dellaprova dell’entità e della natura dei lavori, la sentenza ha concluso chela domanda di pagamento doveva essere rigettata, in quanto era stataacquisita la prova documentale del pagamento di euro 97.449,00 e nonvi era prova di maggiori lavori eseguiti in conformità delle previsionicontrattuali.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha propostoricorso per cassazione sulla base di nove motivi.[OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA]Amato hanno resistito concontroricorso.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 21-5-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni.Nel relativo termine, hanno depositato memoria illustrativaentrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, intitolato “motivazione apparente– violazione art. 111 Cost. – art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art.132 comma 4 – 342 comma 1 c.p.c. – 345 c.p.c. 360 n. 4 c.p.c. –nullità della sentenza”, la società ricorrente lamenta che siano statidichiarati inammissibili i suoi motivi di appello, secondo e terzo, inquanto involgenti questioni nuove; evidenzia che nella motivazione nonè specificamente indicato, e neppure si comprende, quali siano lequestioni nuove e perciò sostiene che la motivazione sia apparente,essendo inidonea a fare conoscere il ragionamento del giudicante.1.1. Il motivo è infondato.È acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attualeformulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è piùdeducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost.e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; ilsindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispettodel minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullitàprocessuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, oviziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa eincomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori ditali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione eche appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione dellacontroversia (Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10-2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte).In particolare, la motivazione è apparente quando, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, in quanto rechi argomentazioni obiettivamente inidonee afare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per la formazionedel suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compitodi integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-1,1-3-2022 n. 6758; Cass., Sez. Un., 30-1-2023 n. 2767, in motivazionea pag.10 e precedenti ivi richiamati).Nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo avere premesso chesono inammissibili in appello i motivi nuovi, ha dichiarato che i motividi appello contrassegnati dai numeri 2 e 3 involgevano questioni deltutto nuove e mai dedotte in primo grado. La motivazione è concreta eperfettamente comprensibile, perché si esclude, diversamente daquanto sostenuto dalla ricorrente, che la sentenza, al fine del rispettodel minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato dilegittimità, dovesse elencare i profili di novità: secondo quanto espostoin sentenza, erano il secondo e il terzo motivo nel loro complesso aessere nuovi e perciò inammissibili, in quanto per la prima volta venivadedotto che il pagamento dell’importo richiesto di euro 40.557,00 noncostituiva il saldo del prezzo, e al contrario si faceva riferimento all’art.8 del contratto rispetto ai SAL, chiedendo l’applicazione dell’art. 1665cod. civ. (motivo n.2), e si faceva riferimento alla circostanzadell’accettazione tacita dell’esecuzione delle opere extracontratto nonconcordate (motivo n.3), pure non specificate nell’atto introduttivo delgiudizio.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per completezza si osserva, altresì, che si deve escludere chericorrano i presupposti per esaminare le deduzioni come svolte al finedi fare emergere l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa lasentenza impugnata, nel dichiarare l’inammissibilità dei motivi diappello in mancanza dei relativi presupposti. A ciò osta il modo diformulazione del motivo di ricorso, svolto senza specifico riferimento alcontenuto dei motivi di appello in relazione alle prime difese, e ciò alfine di dimostrarne la proposizione nel rispetto dell’art. 342 cod. proc.civ.: l’error in procedendo consente al giudice di legittimità di procedereal diretto esame degli atti del giudizio a condizione che la censura siastata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso.Specificamente, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores inprocedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez. Un., 25luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione dierrores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice delfatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processualidel fascicolo di merito, non esclude che preliminare a ogni altro esamesia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai terminiin cui è stato esposto; con la conseguenza che, solo quando ne siastata positivamente accertata l'ammissibilità, diventa possibilevalutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque,esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte dicassazione può e deve procedere direttamente all'esame eall'interpretazione degli atti processuali (Cass. 13 marzo 2018, n.6014; cfr. altresì: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410). In particolare,ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto dispecificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso,le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appelloNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto aquel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deveriportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne lapretesa specificità (Cass. 7-6-2023 n. 16028; Cass. Sez. 6-L, 19-8-2020 n. 17268; Cass. n. 22880/2017 cit.; Cass. Sez. 6-3, 28-11-2014n. 25308; Cass., Sez. Un., 22-5-2012 n. 8077; Cass. 20 settembre2006, n. 20405). Nella fattispecie, invece, il mezzo di censura si risolvein stringati rimandi all'atto di appello, i quali non consentono diapprezzare la reale consistenza della doglianza rispetto alla decisionedi primo grado.2. Con il secondo motivo di ricorso, intitolato “violazione art. 183– 342 – 345 c.p.c. in relaz. all’art. 360 n. 4 c.p.c. sul secondo motivodi appello”, la ricorrente sostiene che, diversamente da quantoaffermato dalla sentenza impugnata che aveva fatto riferimento alladomanda come volta a ottenere il saldo del prezzo, la società avevachiesto il pagamento di acconto; quindi, non costituiva questione nuovaavere invocato l’articolo 8 del contratto, che prevedeva il pagamentodelle somme entro dieci giorni dalla maturazione di ciascun SAL;aggiunge che l’appellante non aveva apportato alcun mutamento delpetitum o della causa petendi, né aveva proposto nuove eccezioni, nésollevato nuove contestazioni, perché già nell’atto di citazione avevasostenuto l’applicabilità dell’art. 8 del contratto riguardante gli acconti.Aggiunge che è erronea anche la pronuncia sul difetto di specificità einammissibilità del terzo motivo di appello, in quanto pure il temadell’accettazione tacita delle opere era già stato sviscerato in corso dicausa ed esaminato dalla sentenza di primo grado; quindi, sostiene checon il terzo motivo di appello, erroneamente dichiarato inammissibile,non aveva introdotto alcuna questione nuova, ma si era limitato acensurare l’applicazione dell’art. 1665 cod. civ. eseguita dal Tribunale.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026In primo luogo, si esclude che la domanda, come proposta dallasocietà appaltatrice, potesse avere a oggetto il pagamento di acconti,al fine di invocare l’applicazione dell’articolo 8 del contratto.All’evidenza, nel momento in cui la società ha agito per ottenere ilpagamento dell’importo di euro 40.557,00, quale corrispettivo delleopere eseguite e non pagate dalle committenti, senza dedurre di averediritto a ulteriori corrispettivi non ancora pagati e neppure compresinella domanda, la causa aveva a oggetto l’accertamento dellaspettanza del corrispettivo richiesto, in quanto residuo rispetto alcorrispettivo complessivo di cui al contratto; ciò, sulla base dei lavorieseguiti e degli accordi intercorsi tra le parti, rimanendo superate tuttele questioni relative alle scadenze contrattuali di pagamento degliacconti. In altri termini, non poteva l’appaltatrice invocare la previsionecontrattuale in ordine al diritto al pagamento degli importi degli stati diavanzamento lavori già emessi, nel momento in cui le committenticontestavano di essere obbligate al pagamento in ragione deipagamenti già eseguiti, in relazione all’entità dei lavori svolti e agliaccordi intercorsi tra le parti. Si rammenta che in tema di appalto, nelcaso in cui il contratto preveda il diritto dell’appaltatore al pagamentodi acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità degli acconti sullabase delle risultanze del certificato sullo stato di avanzamento lavori,tale certificato non è idoneo in nessun caso a integrare e sostituire laverifica dell’opera che, ai sensi dell’art. 1665 cod. civ., il committenteha il diritto di eseguire dopo l’ultimazione dei lavori; né tale certificatocostituisce prova legale, a favore dell’appaltatore, del diritto alcorrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti, con laconseguenza che l’appaltatore, in caso di contestazione da parte delcommittente delle risultanze degli stati di avanzamento, non èesonerato dal provare il suo diritto al corrispettivo (Cass. Sez. 2, 4-1-2011 n. 106; Cass. Sez. 3, 21-5-1999 n. 4955).Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026In ordine all’accettazione tacita delle opere, la sentenza haaccertato (pag. 13) che, con la clausola 4 del contratto, le partiavevano pattuito che l’impresa appaltatrice non poteva effettuareopere non previste senza la preventiva comunicazione e accettazionedelle committenti, prova che non risultava essere stata fornitadall’impresa; eseguito tale accertamento in fatto, all’evidenza, lasentenza non aveva neppure ragione di esaminare la questionedell’avvenuta accettazione tacita delle opere, che era incompatibile conla previsione contrattuale.3. Con il terzo motivo, intitolato “violazione art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza”, la ricorrentelamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile ilterzo motivo di appello, senza considerare che il motivo era statoproposto subordinandolo al mancato accoglimento del primo motivo,che era stato accolto; quindi rileva che il motivo doveva essere ritenutoassorbito e non dichiarato inammissibile.3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.Anche nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discendedalla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole (Cass.Sez. 2, 19-7-2023 n. 21230; Cass. Sez. 3, 8-6-2017 n. 14279); nellafattispecie il risultato pratico è il medesimo, sia a fronte di dichiarazionedi inammissibilità del motivo che la ricorrente assume erroneamenteeseguita, sia a fronte dell’assorbimento del motivo che la ricorrentesostiene avrebbe dovuto essere pronunciata. Non è ipotizzabile unaqualche incidenza neppure sul riparto delle spese di lite, perché lespese sono state integralmente compensate dalla Corte d’appello e lapronuncia di assorbimento, anziché di inammissibilità, di un motivo diappello non avrebbe comportato alcuna reale diversità di esito neppurenel riparto delle spese di lite.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/20264. Con il quarto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 4 c.p.c.in relazione agli artt. 167 – 112 – 345 – 1460 – nullità della sentenza– violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”, laricorrente lamenta che sia stata rigettata la domanda di pagamentoproposta dalla società accogliendo le eccezioni sollevate tardivamentedalle committenti, con la comparsa di costituzione di primo gradotardivamente depositata, con riferimento al fatto che le variazioni diprogetto non erano state approvate per iscritto dalla committenza exart. 1667 cod. civ. e con riguardo al fatto che le opere erano statearbitrariamente eseguite e non approvate dalla committenza ai sensidell’art. 4 del contratto; sostiene che si trattasse di eccezione ex art.1460 cod. civ. e perciò di eccezione in senso proprio, per cui la Corted’appello, nell’accoglierla nonostante fosse stata tardivamenteproposta, ha violato gli artt. 167, 345 e 112 cod. proc. civ.4.1. Il motivo è infondato.Pur vero che vi è indirizzo che qualifica l’eccezione diinadempimento ex art. 1460 cod. civ. quale eccezione in senso stretto(Cass. Sez. 2, 16-7-2025 n. 19753; Cass. Sez. 2, 5-8-2002 n. 11728;Cass. Sez. 2, 29-9-1999 n. 10764, sulla base dell’assunto che taleeccezione consiste nell’allegazione di un fatto impeditivo e nell’eserciziodel potere unilaterale della parte di attribuire rilevanza giuridica a queldato, nel senso di paralizzare la pretesa della controparte), nellafattispecie la questione non si pone. Ciò perché le deduzioni in ordineal fatto che le opere non erano state approvate dalla committenza, nésecondo le previsioni del codice, né secondo il contratto, eranoesclusivamente finalizzate a contestare l’insorgenza del diritto alcompenso; perciò, si trattava di mere difese, proponibili anche inappello, non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 345, co. 2,cod. proc. civ., in quanto erano volte a contrastare la pretesa avversa,senza tradursi nell’allegazione di fatto impeditivo, modificativo oNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026estintivo, ed erano fondate su dati di fatto già acquisiti in causa (Cass.Sez. 3, 6-5-2020 n. 8525; Cass. Sez. 2, 28-5-2019 n. 14515; Cass.Sez. 6-1, 1-10-2018 n. 23796; Cass. Sez. 3, 12-9-2005 n. 18096;Cass. Sez. 3, 19-7-2005 n. 15211).5. Con il quinto motivo, intitolato “violazione art. 360 n. 3 c.p.c.in relazione art. 2697 c.c. Violazione art. 360 n. 3 in relazione all’art.1667 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, ritenendoerroneamente che l’eccezione di inadempimento fosse stataritualmente sollevata, abbia erroneamente posto a caricodell’appaltatore l’onere di provare il corretto adempimento delle sueobbligazioni; ciò in quanto tale onere sorgeva a carico dell’appaltatoresolo in caso di eccezione di inadempimento ritualmente proposta e nonin caso di mera contestazione della controparte.5.1. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenzaha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale il creditoredeve provare i fatti costitutivi del suo diritto e perciò anche l’esecuzionedelle prestazioni delle quali chiede il pagamento, nel caso in cui leprestazioni siano contestate e non solo nel caso in cui sia sollevatal’eccezione di inadempimento. Infatti, l’applicazione all’appalto delprincipio generale che governa la condanna all’adempimento in materiadi contratto con prestazioni corrispettive comporta che l’appaltatoreche agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo abbia l’oneredi provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione(Cass. Sez. 2, 13-9-2016 n. 17959; Cass. Sez. 2, 13-2-2008 n. 3472).Si rammenta, come già esposto al punto 2.1., che neppure le risultanzedegli stati di avanzamento dei lavori, in caso di contestazione,esonerano l’appaltatore dall’onere di provare il fondamento del suodiritto al corrispettivo nella misura da lui richiesta.6. Con il sesto motivo, intitolato “violazione art. 360 co.1 n. 3c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. violazione art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026in relazione all’art. 1460 c.c.”, la ricorrente evidenzia che avevadedotto con il proprio appello che, nel caso in cui il contratto prevedapagamenti di acconti con termini determinati come nella fattispecie, ilcommittente non può avvalersi dell’eccezione di inadempimento, inquanto in questa ipotesi l’art. 1460 cod. civ. non può applicarsi.6.1. Il motivo è infondato.Come già esposto, non si poneva in causa questione di pagamentodi acconti e non si poneva neppure questione di eccezione diinadempimento; si poneva questione esclusivamente di accertamentodel diritto della società appaltatrice di ottenere il pagamento delcompenso residuo richiesto, a fronte del già ricevuto pagamento dieuro 97.449,00 e dell’effettiva entità dei lavori eseguiti, con ilconseguente onere della prova a carico della stessa appaltatrice inordine all’esistenza del diritto al corrispettivo.7. Con il settimo motivo, “violazione art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”, laricorrente, premesso che diverse sono le ragioni poste a base delladecisione di primo grado e di quella di secondo grado, sostiene che lasentenza impugnata abbia omesso l’esame di fatti di carattere decisivo:le somme richieste riguardavano il quinto e sesto SAL, comprendentisolo opere contrattuali, il primo SAL era stato emesso con riguardo alprimo contratto e in esso erano inseriti solo i lavori di demolizioneeffettuati al primo computo metrico, interamente pagati; dopo lastipula del nuovo contratto, erano stati emessi altri quattro SAL,comprendenti sia opere di natura contrattuale che opereextracontratto; era stato concluso uno specifico accordo relativo alleopere extracontratto e le committenti avevano dato incarico al direttoredei lavori di concordare le opere extracontratto, che erano stateeseguite secondo le direttive del direttore dei lavori e poi accettatedalla committenza.Numero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/20267.1. Il motivo, anche a recepire le deduzioni della ricorrente inordine alla diversità delle ragioni poste a fondamento della decisionenei due gradi, è manifestamente infondato.In linea generale, l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. nellaformulazione attuale prevede il vizio di omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e cioè che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;pertanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. 2, 29-10-2018 n. 27415; Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n. 8053, per tutte). Nella fattispecie la ricorrente non individuafatti decisivi dei quali sia stato omesso l’esame, ma propone unacomplessiva ricostruzione dei fatti, in termini non consentiti nel giudiziodi legittimità. La sentenza impugnata (pag. 12) ha accertato in fatto,recependo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, una serie dianomalie nel conteggio delle spettanze dell’appaltatrice, che avevanodeterminato in primo luogo una netta incongruenza nel calcolo deicorrispettivi delle demolizioni, che il c.t.u. aveva determinatonell’importo di euro 19.026,04, di gran lunga inferiore rispetto allasomma di euro 62.716,34 conteggiata dalla società nei SAL da 1 a 6.L’affermazione della ricorrente secondo la quale le opere di demolizioneerano state interamente pagate non ha, all’evidenza, il significato diritenere che l’appaltatrice avesse dimostrato il diritto al pagamentodell’importo per le demolizioni ritenuto ingiustificato dal c.t.u.; con laconseguenza che anche soltanto la differenza tra la somma pretesadall’impresa per le demolizioni (euro 62.716,34) rispetto a quella aNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026essa spettante a tale titolo (euro 19.026,04) - secondo l’accertamentosvolto dalla sentenza impugnata e non contestato in termini ammissibilidalla ricorrente - conferma la correttezza del rigetto della domandadell’appaltatrice (in quanto volta a ottenere il pagamento di euro40.557,00); con l’ulteriore conseguente irrilevanza in concreto di ognialtra questione proposta dall’appaltatrice.8. Con l’ottavo motivo, “violazione art. 360 n. 4 in relazione all’art.115 c.p.c. travisamento della prova – nullità della sentenza”, laricorrente sostiene che l’informazione probatoria tratta dalledichiarazioni dei testi Sucato e Benfante e dalla c.t.u., in ordine al fattoche erano stati eseguiti lavori extracontratto, è contraddetta da altreemergenze processuali, che sono state travisate; rileva che dalledichiarazioni dei testimoni Sucato e Benfante risulta che le sommerichieste erano relative al quinto e al sesto SAL, relativo solo a operecontrattuali.8.1. Dalle ragioni già esposte consegue l’infondatezza anchedell’ottavo motivo di ricorso.La sentenza impugnata, con motivazione ampiamente rispettosadel minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato dilegittimità, ha quantificato i corrispettivi spettanti all’appaltatrice inbase all’indagine svolta dal consulente d’ufficio e agli accordi intercorsitra le parti; quindi, logicamente ha escluso che l’appaltatrice potesseavere diritto al pagamento degli importi di cui al quinto e al sesto SAL,a fronte delle anomalie e irregolarità, in forza della quali aveva ricevutoper le demolizioni di cui al primo SAL pagamenti di importi ben superioria quelli spettanti.9. Con il nono motivo, “violazione art. 360 n. 4 c.p.c. in relazioneall’art. 112 – 167 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che sia stata accoltal’eccezione fondata sull’articolo 4 del contratto di appalto, secondo laquale l’appaltatrice non poteva eseguire opere non previste senzaNumero registro generale 26867/2021Numero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 19340/2026Data pubblicazione 11/06/2026autorizzazione, in quanto si trattava di eccezione tardivamenteproposta in primo grado.9.1. Il motivo è infondato.Come già esposto, non si trattava di eccezione, ma di deduzionedifensiva, svolta al fine di contestare l’insorgenza del dirittodell’appaltatrice al compenso; la difesa poteva essere eseguita senzapreclusioni, in quanto fondata sul contenuto del contratto, in ordine allacui tempestiva produzione in causa la ricorrente non lamenta alcunché.10. In conclusione il ricorso è interamente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsied euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 21-5-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19340/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris