CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 marzo 2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Parma del 9 gennaio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione e 800 euro di multa, in quanto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; la pronuncia di primo grado veniva invece parzialmente riformata quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, nei confronti del primo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la pena veniva ridotta ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa, mentre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, la pena veniva ridotta ad anni 2, mesi 6 di reclusione e 1.700 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo del comune ricorso degli imputati, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'inosservanza degli art.133 e 133 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1-2), considerazioni con cui i ricorrenti non si confrontano; Osservato, pertanto, che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rannen devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il