CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 30730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 02/04/2026 del Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 aprile 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Catanzaro del 23 febbraio 2026, applicativa dellacustodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 178,comma 1, lett. c), 291 e 293 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentandoche il Tribunale abbia fondato la gravità indiziaria su esiti di intercettazioniasseritamente inutilizzabili, per effetto della mancata tempestiva messa adisposizione delle relative registrazioni, senza applicare la “prova di resistenza”.In particolare, lamenta l’illegittima compressione del diritto di difesaconseguente alla ritardata ostensione dei supporti contenenti le intercettazionitelefoniche e ambientali poste a fondamento della misura cautelare. Assume diavere richiesto e reiteratamente sollecitato l’estrazione dei file ben primadell’udienza di riesame, senza che l’ufficio requirente ne consentisse l’effettivaacquisizione in tempo utile; censura, pertanto, la decisione del Tribunale che harigettato l’eccezione di inutilizzabilità, ritenendo tardiva e aspecifica l’istanzadifensiva; sostiene che l’obbligo di “messa a disposizione” delle registrazioni nonpossa ritenersi assolto mediante la sola autorizzazione del pubblico ministero, marichieda la concreta ed effettiva disponibilità del materiale. Deduce, dunque, lanullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. conconseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ai fini del procedimentocautelare.2.2. Con il secondo motivo, si denunciano la violazione degli artt. 273, 292,comma 2-ter, e 309 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per omessaapplicazione della c.d. prova di resistenza. Si deduce che il Tribunale, una voltarespinta l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, ha fondato la gravitàindiziaria esclusivamente sul contenuto delle captazioni senza verificare se,eliminati tali elementi, residuasse un quadro autonomamente idoneo a sostenerel’applicazione della misura cautelare. Si assume che gli ulteriori dati valorizzatidall’accusa, costituiti da due bonifici bancari recanti la causale “prestito peracquisto macchina” e dalla presenza dell’indagato a Cosenza il 9 ottobre 2024,sarebbero privi di autonoma valenza indiziante.2.3. Con il terzo motivo, si deducono violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza. Si sostiene che il Tribunale abbia attribuito valore decisivo aelementi neutri, quali la messa a disposizione del conto corrente dell’indagato ela partecipazione a un viaggio effettuato con un coindagato, inferendo da essi, inmodo congetturale, la consapevole adesione all’operazione di acquisto disostanza stupefacente. Si deduce che la motivazione si fonderebbe su passaggilogici non dimostrati e su presunzioni prive di adeguato riscontro, omettendo diconfrontarsi con la prospettata estraneità dell’indagato alle dinamiche del gruppoe con il carattere marginale del contributo ascrittogli.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., assumendo che il Tribunaleabbia valorizzato esclusivamente il contesto associativo di riferimento e ladestinazione dell’operazione agli interessi del sodalizio mafioso, senza individuareelementi idonei a dimostrare la consapevolezza e volontà dell’indagato diagevolare l’associazione, né la conoscenza da parte sua delle finalità perseguitedagli altri concorrenti.2.5. Con il quinto motivo, si censura la motivazione relativa alle esigenzecautelari e all’adeguatezza della custodia in carcere, deducendo la violazionedegli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si sostiene che il Tribunale abbia affermatoin modo apodittico l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, senzaconsiderare il tempo trascorso dai fatti, l’incensuratezza dell’indagato e lapossibilità di fronteggiare le esigenze cautelari mediante misure meno afflittive,segnatamente gli arresti domiciliari, eventualmente assistiti da controlloelettronico.2.6. Con il sesto motivo, si deducono violazione dell’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale abbia esclusol’idoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sulla base divalutazioni meramente congetturali, senza considerare il ruolo marginaledell’indagato, la sua incensuratezza e l’adeguatezza di misure meno afflittive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato, per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. Il ricorrente deduce che il Tribunale abbia fondato la gravità indiziariasu esiti di intercettazioni asseritamente inutilizzabili, per effetto della mancatatempestiva messa a disposizione delle relative registrazioni. Contesta, inparticolare, la valutazione del Tribunale in ordine alla tardiva e non diligente2.2. Occorre preliminarmente richiamare i principi affermati dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 336 dell'8 ottobre 2008, la quale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui nonprevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di unamisura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione susupporto magnetico delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioniintercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, ancorchénon depositate. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la trascrizione effettuata dallapolizia giudiziaria costituisce una mera rappresentazione grafica del contenutodella registrazione e non può surrogare l'ascolto diretto della traccia fonica,risultare decisivi per la corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni.Pertanto, il diritto della difesa di accedere alle registrazioni costituisceespressione del diritto al contraddittorio e della garanzia di un'effettiva possibilitàdi contestazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare.2.3. Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito come il riconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incidadirettamente anche sul procedimento di riesame, pur non essendo statoquest'ultimo oggetto diretto della pronuncia della Corte costituzionale. Le SezioniUnite hanno infatti evidenziato che il diritto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] èfunzionale all'effettivo esercizio di «tutti i rimedi previsti dalle normeprocessuali», fra i quali assume particolare rilievo il controllo demandato alTribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimentocoercitivo (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).2.4. In questa prospettiva, è stato chiarito che l'obbligo di garantire alladifesa l'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assoltocon la trasmissione degli atti al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309,comma 5, cod. proc. pen. Tale disposizione impone, infatti, al pubblico ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate. Latrasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionale all'esercizio delcontrollo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia ai sensi dell'art.309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concreta disponibilità delleregistrazioni sonore. Per l'effettivo esercizio del diritto di difesa è, invece,necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracce audioutilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen., comestabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale. Il relativo diritto diaccesso mantiene, pertanto, autonomia rispetto agli obblighi di trasmissionegravanti sul pubblico ministero ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 20300 del 22 aprile 2010, Lasala, in motivazione; Sez. 4, n. 25964del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974-02).2.5. Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delpubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.La lesione del diritto di accesso alle registrazioni integra, invece, una nullitàdi ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., soggetta al regime della deducibilità e delle sanatorie previsto dagli artt.180, 182 e 183 cod. proc. pen. Essa determina un vizio nel procedimento diacquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed ilrisultato probatorio, in sé considerati.Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede diriesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonicoentro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni di polizia, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di "brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) a essereviziato, mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova sia ilrisultato probatorio in sé considerati. Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907-01; Sez. 3, n. 10951 del17/01/2019, Spada, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo,Rv. 248187-01).2.6. Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dal ricorrente, verificandose, nel caso concreto, ne ricorrano i presupposti.A tal fine, assume rilievo il requisito della tempestività della richiestadifensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, quale primoparametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligente attivazionegravante sul difensore.La giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti. La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il pubblicoministero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accedere,prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen.,alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilpubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale delmagistrato del pubblico ministero. Al fine di porre il pubblico ministero in gradodi adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensorevenga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dallenorme processuali (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908-01).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per laverifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari equelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito dellarichiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119-01; Sez.6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548-01).La giurisprudenza ha altresì precisato che la tempestività implica anche laspecificità della richiesta; il difensore deve indicare le ragioni di urgenzadell'istanza stessa, con precisa indicazione dei "file" delle captazioni per le qualichiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento. Solo una richiesta formulata in termini tali daconsentire all'ufficio requirente di provvedere utilmente è idonea a fondare lasuccessiva deduzione della lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 37136 del10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01).Inoltre, il difensore che abbia tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è tenuto ad attivarsidiligentemente per entrarne in possesso, non sussistendo un obbligo degli ufficidi recapitargli il materiale né di avvisarlo della sua disponibilità (Sez. 2, n. 37712del 30/09/2025, Villotti, Rv. 288934-01; Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021,Giglio, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv.281273-01).In tale prospettiva, è stato precisato che la mancata messa a disposizionedel difensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni postea fondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c),e 180 cod. proc. pen., solo ove lo stesso abbia documentato la propria diligentesmentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288427-01: fattispeciein cui il difensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici dellapolizia giudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo,senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestarel'omessa consegna, avanzata con PEC alla segreteria del pubblico ministero edall'archivio intercettazioni).2.7. Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul pubblico ministero non puòritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa. Tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.2.8. Nel caso di specie, fermo restando che l'obbligo di ostensione delpubblico ministero richiede l'effettiva accessibilità dei supporti contenenti leregistrazioni e non si esaurisce nel rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia, non risulta dimostrata la tempestiva e diligentedi difesa.Dall'ordinanza impugnata emerge, infatti, che la richiesta difensiva,depositata il 18 marzo 2026, aveva ad oggetto ben 654 progressivi riferiti a unapluralità di indagati e non conteneva alcun riferimento, neppure implicito,all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzione dell'instaurando procedimentodi riesame. Analogamente, il successivo sollecito del 24 marzo 2026 si limitava areiterare la richiesta senza rappresentarne l'urgenza né collegarla alla imminentecelebrazione del giudizio di riesame. Solo con l'ulteriore comunicazione del 31marzo 2026, la difesa segnalava che l'udienza camerale era stata fissata per il 2aprile 2026, prospettando, per la prima volta, l'esigenza di ottenere il materialein tempi compatibili con tale scadenza.Né risulta che, nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza e lacelebrazione dell'udienza, i difensori abbiano svolto ulteriori attività volte averificare lo stato della procedura o la concreta disponibilità dei supporti richiesti.Il Tribunale ha, infatti, accertato che essi si limitarono a reiterare le richieste giàformulate, senza rappresentare tempestivamente le ragioni di urgenza nérilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costanteil pubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo; all'esito delsuccessivo sollecito del 24 marzo 2026 emetteva un'ulteriore autorizzazione,delegando la polizia giudiziaria alla selezione dei progressivi e allapredisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta la segnalazionedell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguente a disporrel'inoltro della pratica all'ufficio competente e ad autorizzare espressamentel'estrazione del materiale richiesto.In tale contesto, non può ritenersi che il mancato tempestivo conseguimentodelle registrazioni sia riconducibile a un'ingiustificata inerzia dell'organorequirente. Al contrario, la tardiva rappresentazione delle esigenze connesse allacelebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessità dell'istanza,riferita a un numero estremamente elevato di captazioni riguardanti più indagati,e la mancata attivazione al fine di verificare l’esito delle autorizzazioni rilasciate,non consentono di ravvisare una violazione del diritto di difesa imputabileall'ufficio del Pubblico ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si erainvece attivato progressivamente e senza ritardi a fronte delle istanze ricevute.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla c.d. prova diresistenza, verificando se, una volta espunte le intercettazioni dal materialeutilizzabile, il restante compendio indiziario fosse comunque idoneo a sostenere ilgiudizio cautelare.3.2. Tuttavia, la “prova di resistenza” costituisce un'operazione valutativasuccessiva all'accertamento della patologia denunciata. Solo ove venga ritenutafondata l’eccezione di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e,conseguentemente, il dato rappresentato dalle intercettazioni sia reputato“inutilizzabile” nel giudizio de libertate, si rende necessaria la verifica del rilievoda esso assunto nella complessiva valutazione del compendio indiziario, al fine diaccertare se la misura cautelare trovi autonomo sostegno negli ulteriori elementiacquisiti (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).Nel caso in esame, il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva, ritenendopienamente utilizzabili i risultati delle captazioni posti a fondamento della misura.Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di verificare la tenuta del quadroindiziario prescindendo da elementi probatori che erano stati ritenutilegittimamente acquisiti e utilizzabili.4. Il terzo motivo, con il quale si contesta la ritenuta sussistenza dei graviindizi di colpevolezza, è inammissibile perché diretto a sollecitare unarivalutazione degli elementi indiziari non consentita in sede di legittimità.4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,in materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione non può procederea una rivalutazione degli elementi fattuali e probatori posti a fondamento delladecisione, né degli apprezzamenti relativi alla gravità indiziaria, alle esigenzecautelari o all'adeguatezza della misura applicata, riservati al giudice dellacautela e al tribunale del riesame. Il controllo demandato al giudice di legittimitàè limitato alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della tenutalogica della motivazione, al fine di accertare che il provvedimento esponga inmodo adeguato le ragioni poste a suo fondamento e sia immune da manifesteillogicità o contraddizioni (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01;Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n.2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).Ne consegue che il ricorso per cassazione che denunci vizi della motivazionein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consenteesclusivamente la verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).4.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito una motivazione ampia,coerente e logicamente strutturata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico dell'indagato per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 1,d.P.R. n. 309 del 1990.L'ordinanza impugnata ha evidenziato come il ricorrente abbia fornito uncontributo concreto al la real izzazione di un'operazione f inal izzataall'approvvigionamento di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente,valorizzando, da un lato, il suo coinvolgimento nella movimentazione dellesomme necessarie all'acquisto della sostanza e, dall'altro, il suo intervento nellafase esecutiva del trasporto.È stato, anzitutto, evidenziato che egli avrebbe messo a disposizione ilproprio conto corrente affinché vi transitassero due bonifici dell’importo di euro4.000 ciascuno, accompagnati dalla causale fittizia di “prestito per acquistomacchina”, somme destinate a costituire la provvista necessaria per l’acquistodell’eroina. Tale elemento è stato coerentemente ritenuto significativo, poichédimostrativo della partecipazione dell’indagato alla fase preparatoria e finanziariadell’operazione.A tale dato si aggiunge il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella faseesecutiva del recupero dello stupefacente. Le risultanze delle intercettazioni locollocano, infatti, tra i partecipanti alla trasferta organizzata per il ritiro delcarico, evidenziandone la presenza nei contatti organizzativi relativi allaconsegna del plico e il contributo al coordinamento operativo dell’azione. Dalleconversazioni valorizzate dal Tribunale emerge, pertanto, non una posizionemeramente passiva, ma una partecipazione attiva alla realizzazionedell’operazione, idonea a dimostrare la piena cognizione delle concrete modalitàdel traffico illecito in corso.La convergenza tra il dato finanziario e quello logistico-operativo è stata,dunque, legittimamente apprezzata dal giudice cautelare quale elemento idoneoa escludere l’ipotesi di inconsapevolezza prospettata dalla difesa.Il Tribunale ha fondato il proprio giudizio su elementi convergenti,complessivamente apprezzati con argomentazione logica e congrua, sicché ledoglianze difensive si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito nonconsentita nel giudizio di legittimità.5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce sotto il dupliceprofilo della violazione di legge e del vizio di motivazione l’erronea applicazionedella circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., èmanifestamente infondato.5.1. Le doglianze difensive investono, in particolare, il profilo soggettivodella circostanza aggravante, sulla base del rilievo che il Tribunale avrebbevalorizzato elementi attinenti alla mera funzionalità oggettiva dell’operazione agliinteressi del sodalizio mafioso, senza individuare dati concretamente idonei adimostrare la consapevolezza e volontà dell’indagato di agevolare l’associazionemafiosa.In tema di accertamento del profilo soggettivo dell ’aggravantedell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., è principioconsolidato quello secondo cui la finalità perseguita dall’autore del delitto devecostituire oggetto di rigorosa verifica probatoria, al fine di evitare che lacircostanza venga indebitamente diluita nella mera collocazione ambientale onella semplice contiguità del fatto a un contesto mafioso. Occorre, pertanto,accertare, sotto un duplice profilo, che il reato sia stato commesso allo specificofine di favorire l’attività dell’associazione mafiosa e che l’agente abbia avutoconsapevolezza dell’ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199-02; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile,Rv. 266464-01).È stato altresì chiarito che la circostanza aggravante dell’avere agito al finedi agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva,non essendo personalmente animato da tale scopo, sia consapevole della finalitàagevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019,Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv.284902-01).5.2. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi,avendo fondato la ritenuta sussistenza dell’aggravante nei confronti delricorrente su un articolato compendio indiziario, dal quale è stata desunta nonsoltanto l’oggettiva funzionalità dell’operazione di narcotraffico al rafforzamentodel sodalizio mafioso, ma anche la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a unprogetto criminoso orientato ad agevolare l’associazione nel suo complesso.Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che l ’operazione diapprovvigionamento della sostanza stupefacente oggetto di contestazione noncostituiva un episodio isolato, bensì un segmento di un più ampio progettocriminale riconducibile al contesto mafioso del locale di Isola di [OSCURATO:PERSONA] efunzionale al suo rafforzamento, essendo i relativi proventi destinati alfinanziamento del gruppo associativo.L’inquadramento dell’operazione nel più ampio disegno criminoso e la naturadel contributo concretamente apportato dall’indagato sono stati coerentementeapprezzati quali elementi rivelatori della sua consapevolezza circa la finalità diagevolazione del sodalizio mafioso.L'indagato, infatti, non si sarebbe limitato a fornire un contributo episodico,ma avrebbe partecipato sia alla fase finanziaria dell 'operazione diapprovvigionamento di un importante quantitativo di sostanza stupefacente,mettendo a disposizione il proprio conto corrente per il trasferimento dellesomme necessarie all'acquisto mediante causali fittizie, sia alla successiva faseesecutiva del recupero del carico. La duplice partecipazione ai momenti essenzialidella vicenda criminosa ha consentito al Tribunale di attribuire all’indagato unapiena conoscenza del disegno illecito più ampio nel quale l'operazione si inseriva.La consapevole finalità agevolatrice non è stata, dunque, desunta dalla solaambientazione mafiosa dell’operazione, né dalla mera relazione oggettiva tra iltraffico di stupefacenti e gli interessi economici del sodalizio, ma dalla concretapartecipazione dell’indagato a un progetto criminoso la cui funzione di sostegno erafforzamento della compagine mafiosa risultava percepibile in ragione dellemodalità dell’azione, del ruolo dei soggetti coinvolti e della destinazione deiproventi dell’attività illecita.Il complessivo compendio indiziario è stato, pertanto, ritenuto idoneo adimostrare, nei termini propri della gravità indiziaria, tanto l’oggettivafunzionalità della condotta al rafforzamento del sodalizio mafioso, quanto lapiena consapevolezza e volontaria condivisione, da parte dell’indagato, dellafinalità agevolatrice.La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta, pertanto, immune dai vizidenunciati, con conseguente manifesta infondatezza del motivo.6. Il quinto e sesto motivo, con i quali si censura la motivazionedell’ordinanza sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, sonoinammissibili.6.1. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costantenella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità delpericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non èequiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale daifatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n.1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262-01; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01).6.2. A tali principi si è correttamente conformata l’ordinanza impugnata, cheha fondato il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione non sumere presunzioni, né sulla sola gravità astratta del titolo di reato, ma su unavalutazione specifica delle modalità della condotta, del ruolo svolto dall’indagatoe del contesto relazionale nel quale l’azione criminosa si è inserita.Il Tribunale ha, infatti, valorizzato elementi idonei a rappresentare unapersistente capacità operativa del [OSCURATO:PERSONA], desunta da un coinvolgimento nonoccasionale, ma dalla disponibilità a prestare un contributo funzionaleall’operazione illecita, sia nella fase finanziaria, mediante la messa a disposizionedel conto corrente per la canalizzazione della provvista economica, sia nella faseesecutiva, attraverso il supporto logistico al recupero del carico di eroina. Talecontributo, per la sua natura autonoma e per la sua utilità rispetto allarealizzazione del programma criminoso, è stato logicamente ritenuto indicativodella concreta possibilità di reiterazione di condotte della stessa specie.Parimenti adeguata risulta la valutazione del Tribunale quanto alla attualitàdel pericolo di reiterazione, avendo evidenziato l’inserimento dell’indagato in uncircuito relazionale criminale già sperimentato, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] agli altri soggetti coinvolti nell’operazione, nonché il collegamento della vicendacon un contesto criminoso finalizzato ad agevolare il locale di Isola di CapoRizzuto. Si tratta di dati che, nella motivazione censurata, non sono richiamati intermini generici, ma quali indici della persistente disponibilità dell’indagato afornire supporti finanziari e logistici, suscettibili di essere nuovamente utilizzati inanaloghe iniziative delittuose. Tali argomentazioni soddisfano i requisiti diconcretezza e attualità richiesti dalla legge e resistono alle censure difensive, lequali si risolvono nella mera prospettazione di una diversa valutazione deglistessi elementi, inammissibile in sede di legittimità.6.3. Immune da censure è anche il giudizio di inadeguatezza degli arrestidomiciliari formulato dal Tribunale.Il Tribunale ha ritenuto, con argomentazione immune da vizi logici, che ilruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] non richiedeva una costante presenza fisica sulterritorio, essendosi sostanziato in attività non immediatamente visibili maaltamente funzionali, quali la messa a disposizione di strumenti finanziari, lagestione di profili organizzativi e il supporto logistico. Proprio la natura di talicondotte è stata ritenuta tale da renderne plausibile la loro reiterazione anche inregime domiciliare, mediante contatti indiretti, intermediazioni di terzi ostrumenti di comunicazione.Le valutazioni compiute dal Tribunale integrano apprezzamenti di meritoadeguatamente motivati e privi di manifeste illogicità, sicché non sonocensurabili in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo diricorso.7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.8. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni dial direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]