CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 25362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4722/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo di proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'omessa motivazione in ordine al devolutum. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di motivare su quei motivi di appello (richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e di disapplicazione dell'aggravante subiettiva di cui all'art. 99 cod. pen.) non oggetto di rinuncia in quanto diretta- mente e immediatamente incidenti sul calcolo dosimetrico. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, prospettano enunciati ermeneutici in palese contra- sto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha chiarito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche dei motivi attraverso i quali l'appellante abbia richiesto l'esclusione di ele- menti circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750; conf. Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C sigliere es n