Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 12078/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 23/4/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 9/5/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 2 anni, 6 mesi di reclusione e 2.400 euro di multa con riguardo a diversi reati.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al delitto di tentate lesioni aggravate, potendosi riconoscere, al più, la condotta di resistenza a pubblico ufficiale.

La pena irrogata in sede di continuazione con i reati satellite, inoltre, sarebbe eccessiva.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello, peraltro senza alcun effettivo contenuto - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza in punto di responsabilità, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica (pagg. 2-3); come tale, quindi, una motivazione non censurabile, e con la quale, peraltro, l'impugnazione non si confronta affatto, non citandone neppure un passo, così da risultare assente un qualunque minimo confronto con la sentenza impugnata, sebbene necessario.

5. Rilevato che risulta del tutto generica anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla continuazione tra le condotte: anche sul punto, infatti, manca nel ricorso qualunque riferimento alla motivazione della pronuncia di appello, che peraltro si è espressa sul tema con argomento adeguato e non censurabile.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/4/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 9/5/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 2 anni, 6 mesi di reclusione e 2.400 euro di multa con riguardo a diversi reati. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità quanto al delitto di tentate lesioni aggravate, potendosi riconoscere, al più, la condotta di resistenza a pubblico ufficiale. La pena irrogata in sede di continuazione con i reati satellite, inoltre, sarebbe eccessiva. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello, peraltro senza alcun effettivo contenuto - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza in punto di responsabilità, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica (pagg. 2-3); come tale, quindi, una motivazione non censurabile, e con la quale, peraltro, l'impugnazione non si confronta affatto, non citandone neppure un passo, così da risultare assente un qualunque minimo confronto con la sentenza impugnata, sebbene necessario. 5. Rilevato che risulta del tutto generica anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla continuazione tra le condotte: anche sul punto, infatti, manca nel ricorso qualunque riferimento alla motivazione della pronuncia di appello, che peraltro si è espressa sul tema con argomento adeguato e non censurabile. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore
Sentenza Cassazione n. 12078/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris