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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 13820/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33803/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 1918/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2018 R.G.N. 6415/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.33803/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il gravame proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, la quale domandava dichiararsi il proprio diritto alla restituzione di quanto versato all’Agente della Riscossione a titolo diratei di pagamento dei crediti contenuti in quattro cartelle, in virtù dellamaturazione, anteriormente alla proposizione dell’istanza di dilazione, della prescrizione quinquennale; la Corte territoriale haritenuto che la richiesta di dilazione da parte della società fosse incompatibile con la volontà di contestare il credito per l’intervenuta prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sulla base di un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione e l’INPS sono rimasti intimati; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione degli artt. 2937, 2940 e 2944 cod. civ.; dell’art. 3, 9 co. del 1995”; parte ricorrente ritiene inconferente il richiamo della giurisprudenza di legittimità da parte della Corte d’Appello, sostenendo la diversità della questione posta dalla difesa rispetto a quella affrontata nelle predette pr onunce ; la ricorrente non contesta l’esistenza del credito previdenziale (trascorsi, in ogni caso,i 40 giorni per l’opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999), ma il diritto , da parte dell’ente della riscossione, di esigerne e riceverne il pagamento una volta trascorso inutilmente il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica delle cartelle; vero è che l’istanza di rateazione era stata proposta prima della maturazione della prescrizione quinquennale, ma per i crediti previdenziali la legge n. 335 del 1995 detta una disciplina speciale, per laquale, come hanno chiarito le Sezioni Unite n. 23397 del 2016, in tema di prescrizione valore predominante riveste il carattere di stretta osservanza e di ordine pubblico della relativa disciplina; da ciò discende, secondo la difesa dellaricorrente, che in materia previdenziale la prescrizione è irrinunciabile, e non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, una volta chesia intervenuta la prescrizione; il motivo è fondato; il regime della prescrizione già maturata è contenuto nell’art. 2940 cod. civ., il quale dispone che“Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”;tuttavia, tale principio civilistico è derogato, nella materia previdenziale, dall’art. 3, co.9 della legge n. 335 del 1995, il quale afferma che in materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e che pertanto non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati dopoche rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione; tale principio trova corretta applicazione nella fattispecie in esame, ove risulta dagli atti che il termine di prescrizione sia spirato anteriormente alla domanda di dilazione; in tal caso,pertanto, ben può, la parte, rivend icare il diritto alla restituzione dei ratei relativi ai contributi portati dalle cartelle di pagamento opposte, in quanto, la prescrizione è irrinunciabile e indisponibile dalle parti e, quindi, ai sensi della leggen. 335 richiamata il contribuente , pur volendo , sarebbe impossibilitato a versare il contributo e l’ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento; il giudizio, introdotto nel 2012, risente, evidentemente , dello stato della giurisprudenza in tema di durata della prescrizione a ll’epoca ritenuta decennale , essendosi il contenzioso sviluppatoquando ancora non ne era stata chiarita la durata quinquennale (Sez.

Un. n. 23397 del 2016); dunque, l’istanza di dilazione era stata fatta supponendo che il termine decennale non fosse ancora decorso e quindi l’istanza di rateazione potesse avere efficacia interruttiva; tale conclusionesi evince anche dal richiamo, contenuto nella sentenza d’a ppello a Cass. n. 26013 del 2015(p. 6), per quanto nel precedente , rimasto peraltro isolato, l’affermazione circa l’efficacia interruttiva dell’istanza di dilazione, nel contesto della pronuncia di merito, rappresenta un obiter dictum senza nessuna incide nz a sul decisum; rinnovato vigore assume dunque, nel caso in esame, l’orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 3489 del 2015) secondo il quale, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico - stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi - potendo essere rilevato d'ufficio (cfr., Cass. n. 23116 del 2003), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione; in definitiva, il quadro normativo vigente in materia contributiva comporta che all’istanza di dilazionedel pagamento dei contributi omessi presentata all’ente della riscossione successivamente al l’inutile decorso del quinquennio non possa ascriversi nessun valore interruttivo del termine (q uinquennale) già spirato; essa non può nemmeno intendersi quale rinuncia ad avvalersi dell’ intervenuta prescrizione; infatti, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha operato un raccordo in via interpretativa delle norme civilistiche con l’art. 3 , co.9 della legge n. 335 del 1995, confermando l’indisponibilità e l’irretrattabilità della prescrizione da parte degli interessati, in virtù del la specialità della materia previdenzi ale ; la peculiarità del regime previdenziale a confronto di quello ordinariorisiede nella prevalente funzione di ordine pubblicoche l’istituto della prescrizione rive ste nella materia previdenziale, diverso da quella insita nelmodello civilistico ordinario, improntato a lla valorizza zione dell’autonomia contrattuale; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione degli indicati principi, provvedendoanche sulle spese del presente giudizio; in considerazione dell’esito del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33803/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 1918/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2018 R.G.N. 6415/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.33803/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il gravame proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, la quale domandava dichiararsi il proprio diritto alla restituzione di quanto versato all’Agente della Riscossione a titolo diratei di pagamento dei crediti contenuti in quattro cartelle, in virtù dellamaturazione, anteriormente alla proposizione dell’istanza di dilazione, della prescrizione quinquennale; la Corte territoriale haritenuto che la richiesta di dilazione da parte della società fosse incompatibile con la volontà di contestare il credito per l’intervenuta prescrizione; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sulla base di un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione e l’INPS sono rimasti intimati; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione degli artt. 2937, 2940 e 2944 cod. civ.; dell’art. 3, 9 co. del 1995”; parte ricorrente ritiene inconferente il richiamo della giurisprudenza di legittimità da parte della Corte d’Appello, sostenendo la diversità della questione posta dalla difesa rispetto a quella affrontata nelle predette pr onunce ; la ricorrente non contesta l’esistenza del credito previdenziale (trascorsi, in ogni caso,i 40 giorni per l’opposizione ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999), ma il diritto , da parte dell’ente della riscossione, di esigerne e riceverne il pagamento una volta trascorso inutilmente il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica delle cartelle; vero è che l’istanza di rateazione era stata proposta prima della maturazione della prescrizione quinquennale, ma per i crediti previdenziali la legge n. 335 del 1995 detta una disciplina speciale, per laquale, come hanno chiarito le Sezioni Unite n. 23397 del 2016, in tema di prescrizione valore predominante riveste il carattere di stretta osservanza e di ordine pubblico della relativa disciplina; da ciò discende, secondo la difesa dellaricorrente, che in materia previdenziale la prescrizione è irrinunciabile, e non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, una volta chesia intervenuta la prescrizione; il motivo è fondato; il regime della prescrizione già maturata è contenuto nell’art. 2940 cod. civ., il quale dispone che“Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”;tuttavia, tale principio civilistico è derogato, nella materia previdenziale, dall’art. 3, co.9 della legge n. 335 del 1995, il quale afferma che in materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e che pertanto non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati dopoche rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione; tale principio trova corretta applicazione nella fattispecie in esame, ove risulta dagli atti che il termine di prescrizione sia spirato anteriormente alla domanda di dilazione; in tal caso,pertanto, ben può, la parte, rivend icare il diritto alla restituzione dei ratei relativi ai contributi portati dalle cartelle di pagamento opposte, in quanto, la prescrizione è irrinunciabile e indisponibile dalle parti e, quindi, ai sensi della leggen. 335 richiamata il contribuente , pur volendo , sarebbe impossibilitato a versare il contributo e l’ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento; il giudizio, introdotto nel 2012, risente, evidentemente , dello stato della giurisprudenza in tema di durata della prescrizione a ll’epoca ritenuta decennale , essendosi il contenzioso sviluppatoquando ancora non ne era stata chiarita la durata quinquennale (Sez. Un. n. 23397 del 2016); dunque, l’istanza di dilazione era stata fatta supponendo che il termine decennale non fosse ancora decorso e quindi l’istanza di rateazione potesse avere efficacia interruttiva; tale conclusionesi evince anche dal richiamo, contenuto nella sentenza d’a ppello a Cass. n. 26013 del 2015(p. 6), per quanto nel precedente , rimasto peraltro isolato, l’affermazione circa l’efficacia interruttiva dell’istanza di dilazione, nel contesto della pronuncia di merito, rappresenta un obiter dictum senza nessuna incide nz a sul decisum; rinnovato vigore assume dunque, nel caso in esame, l’orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 3489 del 2015) secondo il quale, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico - stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi - potendo essere rilevato d'ufficio (cfr., Cass. n. 23116 del 2003), comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione; in definitiva, il quadro normativo vigente in materia contributiva comporta che all’istanza di dilazionedel pagamento dei contributi omessi presentata all’ente della riscossione successivamente al l’inutile decorso del quinquennio non possa ascriversi nessun valore interruttivo del termine (q uinquennale) già spirato; essa non può nemmeno intendersi quale rinuncia ad avvalersi dell’ intervenuta prescrizione; infatti, la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha operato un raccordo in via interpretativa delle norme civilistiche con l’art. 3 , co.9 della legge n. 335 del 1995, confermando l’indisponibilità e l’irretrattabilità della prescrizione da parte degli interessati, in virtù del la specialità della materia previdenzi ale ; la peculiarità del regime previdenziale a confronto di quello ordinariorisiede nella prevalente funzione di ordine pubblicoche l’istituto della prescrizione rive ste nella materia previdenziale, diverso da quella insita nelmodello civilistico ordinario, improntato a lla valorizza zione dell’autonomia contrattuale; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che farà applicazione degli indicati principi, provvedendoanche sulle spese del presente giudizio; in considerazione dell’esito del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa