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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 13882/2026

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SENTENZA Sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza del 14 novembre 2025 del Tribunale di Taranto.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non costituisce reato sul rilievo che l'imputato si fosse limitato ad una condotta di mera resistenza passiva consistente nel disobbedire alla richiesta dei pubblici ufficiali di uscire dal bar e di fornire le sue generalità.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge e vizio di motivazione- sull'assunto che il Giudice avesse omesso di verificare se le frasi rivolte dall'imputato agli operanti fossero idonee ad integrare una minaccia ai sensi dell'art. 337 cod. pen. qualificandola come mero sfogo emotivo.

Inoltre, sebbene l'addebito riguardasse la minaccia ai danni dei pubblici ufficiali, la sentenza impugnata, pur premettendo la materialità della condotta descritta nell'imputazione, si era limitata ad escludere che vi fosse violenza. 3.In data 10 marzo 2026 è pervenuta memoria conclusionale dell'[OSCURATO:PERSONA]Onofrio, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale contesta il contenuto del ricorso, articolato in base a mere circostanze fattuali non sindacabili in questa sede, rilevando come la sentenza impugnata avesse puntualmente motivato circa la condizione di alterazione da alcol di [OSCURATO:PERSONA], tale da non avergli consentito di comprendere la richiesta degli operanti.

4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.0ccorre premettere che l'art. 2, comma 1, lett. p),

I. n. 114 del 2024 ha modificato il primo periodo dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. stabilendo che il pubblico ministero non può proporre appello avverso «le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2» cioè per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, tra i quali la resistenza a pubblico ufficiale oggetto dell'impugnazione, così da rendere il ricorso per cassazione del Procuratore generale ammissibile, ai sensi dell'art. 608, comma 2, cod. proc. pen., anche rispetto ai vizi di motivazione perché attinenti ad una sentenza inappellabile.

3. Il Tribunale ha dato atto che dall'istruttoria dibattimentale fosse risultato che [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di ubriachezza dentro un bar, avesse minacciato gli agenti che lo avevano inviato ad uscire con le frasi riportate nel capo di imputazione «devo alzarvi le mani...

Vi devo mandare all'ospedale».

A fronte di questa ricostruzione, la sentenza ha valorizzato la circostanza che l'imputato non avesse colpito gli operanti limitandosi a disobbedire alla loro richiesta.La scarna motivazione, in modo assertivo, se da un lato ha valorizzato l'assenza di violenza, dall'altro ha del tutto omesso il contenuto minaccioso delle frasi rivolte da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo dei poliziotti chiamati in aiuto dal barista e oggetto dell'imputazione.

D'altro canto, considerato che l'assoluzione è stata pronunciata con riguardo al profilo del coefficiente psicologico, va rimarcato come la condotta avesse un intrinseco contenuto reattivo all'invitl-clei poliziotti, non essendo stato prospettato che l'imputato non avesse inteso che i poliziotti volevano farlo uscire dal locale ed essendo inconferente che, se del caso, egli non ne comprendesse la ragione.

4. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza del 14 novembre 2025 del Tribunale di Taranto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non costituisce reato sul rilievo che l'imputato si fosse limitato ad una condotta di mera resistenza passiva consistente nel disobbedire alla richiesta dei pubblici ufficiali di uscire dal bar e di fornire le sue generalità.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge e vizio di motivazione- sull'assunto che il Giudice avesse omesso di verificare se le frasi rivolte dall'imputato agli operanti fossero idonee ad integrare una minaccia ai sensi dell'art. 337 cod. pen. qualificandola come mero sfogo emotivo. Inoltre, sebbene l'addebito riguardasse la minaccia ai danni dei pubblici ufficiali, la sentenza impugnata, pur premettendo la materialità della condotta descritta nell'imputazione, si era limitata ad escludere che vi fosse violenza. 3.In data 10 marzo 2026 è pervenuta memoria conclusionale dell'[OSCURATO:PERSONA]Onofrio, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale contesta il contenuto del ricorso, articolato in base a mere circostanze fattuali non sindacabili in questa sede, rilevando come la sentenza impugnata avesse puntualmente motivato circa la condizione di alterazione da alcol di [OSCURATO:PERSONA], tale da non avergli consentito di comprendere la richiesta degli operanti. 4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.0ccorre premettere che l'art. 2, comma 1, lett. p), I. n. 114 del 2024 ha modificato il primo periodo dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. stabilendo che il pubblico ministero non può proporre appello avverso «le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2» cioè per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, tra i quali la resistenza a pubblico ufficiale oggetto dell'impugnazione, così da rendere il ricorso per cassazione del Procuratore generale ammissibile, ai sensi dell'art. 608, comma 2, cod. proc. pen., anche rispetto ai vizi di motivazione perché attinenti ad una sentenza inappellabile. 3. Il Tribunale ha dato atto che dall'istruttoria dibattimentale fosse risultato che [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di ubriachezza dentro un bar, avesse minacciato gli agenti che lo avevano inviato ad uscire con le frasi riportate nel capo di imputazione «devo alzarvi le mani... Vi devo mandare all'ospedale». A fronte di questa ricostruzione, la sentenza ha valorizzato la circostanza che l'imputato non avesse colpito gli operanti limitandosi a disobbedire alla loro richiesta.La scarna motivazione, in modo assertivo, se da un lato ha valorizzato l'assenza di violenza, dall'altro ha del tutto omesso il contenuto minaccioso delle frasi rivolte da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo dei poliziotti chiamati in aiuto dal barista e oggetto dell'imputazione. D'altro canto, considerato che l'assoluzione è stata pronunciata con riguardo al profilo del coefficiente psicologico, va rimarcato come la condotta avesse un intrinseco contenuto reattivo all'invitl-clei poliziotti, non essendo stato prospettato che l'imputato non avesse inteso che i poliziotti volevano farlo uscire dal locale ed essendo inconferente che, se del caso, egli non ne comprendesse la ragione. 4. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. P.Q.M
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