CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35161/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] bua rda e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità degli imputati per i reati ascritti, nonché di qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in questa sede; che, invero, a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della motivazione), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alle argomentazioni del provvedimento impugnato, ove si consideri, per di più, che i ricorrenti avevano proposto appello con doglianze estremamente generiche; che, inoltre, quanto alle censure relative alla carenza probatoria degli elementi costitutivi dei reati, si tratta di mere doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio; che, peraltro, la censura sulla erronea qualificazione giuridica non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, infine, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,