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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26505/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rri [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2021 la Corte d'Appello di Cagliari, Sez.

I pen., visti gli artt. 157 c.p., 599 c.p.p., in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco in ordine ai reati ascritti ai capi f), h), g), k), o), quest'ultimo limitatamente alla illecita detenzione di un fucile semiautomatico merca Benelli, calibro 12 e di un caricatore per pistola Beretta, calibro 7,65, p) e capo r), perché estinti per prescrizione; riduce e ridetermina la pena inflitta a un anno di reclusione e 2.400 C di multa, revoca la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco deducendo come unico motivo l'insufficienza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b cod.proc.pen.) in relazione al punto

5.7. della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che, in virtù della condotta collaborativa, siano state già riconosciute dal primo giudice le circostanze attenuanti, senza operare un'ulteriore riduzione e motivare in relazione allo status di collaboratore di giustizia.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, trattandosi di riproposizione di doglianza già rivolta al giudice di appello, con la cui motivazione il ricorrente omette di confrontarsi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rri [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2021 la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. I pen., visti gli artt. 157 c.p., 599 c.p.p., in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco in ordine ai reati ascritti ai capi f), h), g), k), o), quest'ultimo limitatamente alla illecita detenzione di un fucile semiautomatico merca Benelli, calibro 12 e di un caricatore per pistola Beretta, calibro 7,65, p) e capo r), perché estinti per prescrizione; riduce e ridetermina la pena inflitta a un anno di reclusione e 2.400 C di multa, revoca la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco deducendo come unico motivo l'insufficienza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b cod.proc.pen.) in relazione al punto 5.7. della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che, in virtù della condotta collaborativa, siano state già riconosciute dal primo giudice le circostanze attenuanti, senza operare un'ulteriore riduzione e motivare in relazione allo status di collaboratore di giustizia. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, trattandosi di riproposizione di doglianza già rivolta al giudice di appello, con la cui motivazione il ricorrente omette di confrontarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris