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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 20001/2023

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I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: revocazion e RGN Cron.

Rep.

CC 24.5.23 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.26415/22 pubblicata i l 8/9 /20 22 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: L’Inps ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da memoria, avverso l’ordinanza di questa Corte n.26415/22 adducendo che per errore di fatto essa era stata motivata con riguardo all’impugnazione di una sentenza diversa da quella oggetto del procedimento, presentata da una parte diversa da quella oggetto del procedimento; in sede rescissoria ha chiesto il rigetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] restava intimato; all’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: l’epigrafe dell’ordinanza riporta correttamente la sentenza oggetto di impugnazione nella causa n.16808/20, ovvero la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.51/20, nonché la parte ricorrente, ovvero [OSCURATO:PERSONA]; il corpo dell’ordinanza (motivazione e dispositivo) hanno invece riguardo ad una diversa sentenza (Corte d’appello di Milano) e a una diversa parte ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]).

In sostanza è accaduto che alla corretta intestazione dell’ordinanza sia stato unito il corpo di un’ordinanza riferibile ad altro processo.

Tanto integra un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., in quanto (v.

Cass.16439/21) emergono con eviden za : a) la svista materiale, non intermediata da alcun giudizio compiuto, che ha indotto la Corte a supporre, implicitamente, che il corpo della decisione fosse congruente con l’epigrafe della medesima decisione, e senza che tale incongruenza fosse mai stata oggetto di controversia tra le parti; b) l’immediata rilevabilità dell’errore in base al solo testo dell’ordinanza senza necessità di specifiche indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) la rilevanza dell’errore, senza il quale la decisione sarebbe stata diversa, dovendo avere un oggetto del tutto diverso da quello deciso, riguardante le finestremobili di accesso al trattamento pensionistico, anziché il riconoscimento della pensione di anzianità con l’applicazione dei benefici da esposizione all’amianto.

Nel merito, il ricorso per revocazione è fondato. [OSCURATO:PERSONA], impugnava la sentenza della Corte d’appello di Leccefondata sull’esistenza di un precedente giudicato espresso in una sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva escluso fosse stata fornita la prova de l rischio da esposizione ad amianto.

Il ricorrente ha proposto due motivi di censura: con il primo ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto, adducendo che la domanda “di anzianità con la richiesta esplicita di riconoscimento della maggior contribuzione per esposizione all’amianto”, proposta al l’Inps, era regolare.

Il motivo risultainammissibile poiché estraneo alla ratio decidendi della sentenza d’appello, basata sul pregresso giudicato.

Con il secondo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza d’appello per omesso esame di un fatto decisivo, nella sostanza facendo valere la mancanza di un identico petitum tra il giudizio incorso e quello definito.

Quello in corso aveva ad oggetto la domanda di pensione di anzianità , quello coperto dal giudicato riguardava solo l’accertamento all’esposizione all’amianto.

Inoltre, ha contestato che la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] fosse passata in giudicato, essendo poi stata riformata, in senso a sé favorevole, in sede di appello.

Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza.

Esso infatti non riporta il testo integrale della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], onde consentire l’immediata verifica della diversità di petitum, né riporta il contenuto della sentenza d’appello che avrebbe riformato quella del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui la parte ricorrente che deduca l’inesistenza di un giudicato esterno affermato dalla sentenza impugnata, deve riprodurre nel corpo del ricorso, a pena di sua inammissibilità, il testo integrale della sentenza oggetto del controverso giudicato (Cass.17310/20).

L’ordinanza n.26415/22 va dunque revocata e la causa n.16808/20 decisa con l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Le spese della fase rescindente e di quella rescissoria (Cass.975/19) seguono la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA].

Attesa l’inammissibilità del giudizio di cassazione, in sede di pronuncia rescissoria, deve applicarsi l’art.13, co.1- quater d.P.R. n.115/2002 P.Q.M.

La Corte revoca l’ordinanza n.26415/22 e, decidendo in sede rescissoria, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione n. 16808/20proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese relative al giudizio di cassazione, che liquidano in complessivi €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese relative al giudizio di revocazione, che liquidano in complessivi €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso nel giudizio n.16808/20, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ordinario di cassazione, a norma dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], Oggetto: revocazion e RGN Cron. Rep. CC 24.5.23 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.26415/22 pubblicata i l 8/9 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: L’Inps ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da memoria, avverso l’ordinanza di questa Corte n.26415/22 adducendo che per errore di fatto essa era stata motivata con riguardo all’impugnazione di una sentenza diversa da quella oggetto del procedimento, presentata da una parte diversa da quella oggetto del procedimento; in sede rescissoria ha chiesto il rigetto del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] restava intimato; all’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. considerato che: l’epigrafe dell’ordinanza riporta correttamente la sentenza oggetto di impugnazione nella causa n.16808/20, ovvero la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.51/20, nonché la parte ricorrente, ovvero [OSCURATO:PERSONA]; il corpo dell’ordinanza (motivazione e dispositivo) hanno invece riguardo ad una diversa sentenza (Corte d’appello di Milano) e a una diversa parte ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]). In sostanza è accaduto che alla corretta intestazione dell’ordinanza sia stato unito il corpo di un’ordinanza riferibile ad altro processo. Tanto integra un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., in quanto (v. Cass.16439/21) emergono con eviden za : a) la svista materiale, non intermediata da alcun giudizio compiuto, che ha indotto la Corte a supporre, implicitamente, che il corpo della decisione fosse congruente con l’epigrafe della medesima decisione, e senza che tale incongruenza fosse mai stata oggetto di controversia tra le parti; b) l’immediata rilevabilità dell’errore in base al solo testo dell’ordinanza senza necessità di specifiche indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) la rilevanza dell’errore, senza il quale la decisione sarebbe stata diversa, dovendo avere un oggetto del tutto diverso da quello deciso, riguardante le finestremobili di accesso al trattamento pensionistico, anziché il riconoscimento della pensione di anzianità con l’applicazione dei benefici da esposizione all’amianto. Nel merito, il ricorso per revocazione è fondato. [OSCURATO:PERSONA], impugnava la sentenza della Corte d’appello di Leccefondata sull’esistenza di un precedente giudicato espresso in una sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva escluso fosse stata fornita la prova de l rischio da esposizione ad amianto. Il ricorrente ha proposto due motivi di censura: con il primo ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto, adducendo che la domanda “di anzianità con la richiesta esplicita di riconoscimento della maggior contribuzione per esposizione all’amianto”, proposta al l’Inps, era regolare. Il motivo risultainammissibile poiché estraneo alla ratio decidendi della sentenza d’appello, basata sul pregresso giudicato. Con il secondo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza d’appello per omesso esame di un fatto decisivo, nella sostanza facendo valere la mancanza di un identico petitum tra il giudizio incorso e quello definito. Quello in corso aveva ad oggetto la domanda di pensione di anzianità , quello coperto dal giudicato riguardava solo l’accertamento all’esposizione all’amianto. Inoltre, ha contestato che la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] fosse passata in giudicato, essendo poi stata riformata, in senso a sé favorevole, in sede di appello. Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza. Esso infatti non riporta il testo integrale della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], onde consentire l’immediata verifica della diversità di petitum, né riporta il contenuto della sentenza d’appello che avrebbe riformato quella del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui la parte ricorrente che deduca l’inesistenza di un giudicato esterno affermato dalla sentenza impugnata, deve riprodurre nel corpo del ricorso, a pena di sua inammissibilità, il testo integrale della sentenza oggetto del controverso giudicato (Cass.17310/20). L’ordinanza n.26415/22 va dunque revocata e la causa n.16808/20 decisa con l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese della fase rescindente e di quella rescissoria (Cass.975/19) seguono la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA]. Attesa l’inammissibilità del giudizio di cassazione, in sede di pronuncia rescissoria, deve applicarsi l’art.13, co.1- quater d.P.R. n.115/2002 P.Q.M. La Corte revoca l’ordinanza n.26415/22 e, decidendo in sede rescissoria, dichiara inammissibile il ricorso per cassazione n. 16808/20proposto da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese relative al giudizio di cassazione, che liquidano in complessivi €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese relative al giudizio di revocazione, che liquidano in complessivi €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso nel giudizio n.16808/20, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ordinario di cassazione, a norma dello s