CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 febbraio 1974
Cassazione n. 10017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/2/1974 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori e procuratori speciali, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 641/2021, pronunciata il 9/10/2020 e depositata l'11/1/2021 con cui è stato disposto l'an- nullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli e dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del motivo di ricorso avente ad oggetto la denunciata erronea e/o incompleta determinazione dell'imposta evasa, e del conseguente superamento della soglia prevista dall'art. 4 DPR 74/2000 inte- grante il reato di dichiarazione infedele. Evidenzia che nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, la Corte ha affrontato, con riferimento alla posizione di taluni ricorrenti, il tema riguardante la valutazione dei costi d'impresa e il loro conse- guente riflesso sul computo necessario ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità prevista dalla legge. Così, ad esempio, con riferi- mento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si è affermato che i giudici di merito hanno motivatamente, e in linea con gli insegnamenti del giudice di legittimità, posto in rilievo la possibilità di una loro deduzione solo in conseguenza dell'esi- stenza di elementi certi e precisi di una loro sussistenza. Aggiungendo come di contro, nella specie, la difesa non aveva indicato documenti utili a ricostruire i costi come effettivamente sostenuti. Con riferimento, invece, alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere la fondatezza del relativo ricorso, si è argomentato che, a fronte della contestazione mossa al predetto di dichiarazione infedele, la Corte d'Appello, su tale aspetto, ha disatteso le deduzioni avanzate dalla difesa attra- verso il richiamo alla consulenza tecnica di parte, mediante la assiomatica affer- mazione della impossibilità di tenere conto di "costi fissi", considerati invece dalla predetta consulenza, rendendo così una motivazione apparente, non idonea a far comprendere le ragioni per le quali le valutazioni del consulente siano state ricu- sate dal giudici. In proposito, si è aggiunto che il criterio della deducibilità dei costi rappresentato non è rappresentato dalla natura "generale" o meno dei costi sop- portati dal contribuente, ma dall'applicabilità sul punto dei criteri indicati dal Tuir, tra cui, in primo luogo, quello della "inerenza ", restando vincolante, sotto il profilo della interpretazione delle regole del computo di costi e ricavi, la sussistenza delle condizioni di deducibilità di cui all'art. 75 (ora 109) Tu.i.r. (Cass. civ., n. 902/20, Rv. 656646; Cass. civ., n. 29179/19, n. 12738/18 e n. 5160/17); e inoltre, che l'inerenza di cui al comma 5 del predetto art. 109, qualunque valore ad essa voglia attribuirsi (cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 450 del 2018), sussiste ogni qual volta i costi siano riferibili a qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, poiché' la riferibilità si relaziona non ai ricavi in sé, ma all'oggetto dell'impresa (Cass. civ. n. 10269/2017; sent. n. 374612015; sent. n. 2118412014; sent. n. 770112013). Senonché, si rileva che la medesima censura, era stata sollevata anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come non manca di dare atto la stessa Corte nel richiamare i relativi motivi di ricorso laddove si legge: "Con un terzo motivo la- menta la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla quantificazione dell'imposta evasa, avvenuta sulla sola base di appunti informali contenuti nell'a- genda di uno degli autotrasportatori che ritiravano il materiale ferroso su incarico di Accetti in assenza di riscontri e a fronte, inoltre, della palese incertezza e su- perficialità quanto alla individuazione degli elementi passivi ed attivi e senza con- siderare i costi sostenuti". In particolare, nel richiamato motivo d'impugnazione, la difesa aveva lamen- tato come i giudici di merito fossero giunti a ritenere attendibile l'incerta quantifi- cazione della presunta imposta evasa, effettuata senza alcuna considerazione dei costi d'azienda, assumendo, con motivazione cumulativa riferita a tutti gli impu- tati, che detti costi non sarebbero emersi da elementi contabili certi e precisi. Inoltre, sempre con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, nella memoria difensiva del 15/7/2015 prodotta al Tribunale (di cui il ricorrente allega uno stralcio), si era specificato e documentato che la postulata imposta evasa, è stata determinata in maniera approssimativa ed arbitraria, senza alcuna conside- razione dei costi d'impresa (come confermato, con riferimento a tutti gli imputati, dal teste Curcio), che nella specie, per il 2010, risultano ammontare a ben 3.714.251 euro, come emerge dal relativo bilancio prodotto. Dunque, la censura in oggetto, con riferimento alla posizione dell'attuale ri- corrente, era specifica e si fondava su documenti contabili ritualmente prodotti. Per di più, la stessa, nel caso di specie, assumeva una oggettiva e particolare rilevanza ai fini della determinazione del superamento o meno della soglia di legge, all'epoca fissata in euro 150.000, atteso che l'imposta evasa contestata (presun- tivamente) al Compostella, per l'anno d'imposta oggetto di contestazione (2010), corrispondeva ad euro 204.405,84, era la più bassa tra quelle individuate nei con- fronti degli altri ricorrenti (per il Sappa, ad esempio, era stata determinata in euro 413.000), e superava di poco la predetta soglia. Per cui, come non si era mancato di evidenziare nell'atto di ricorso, soprattutto in una ipotesi in cui, come quella di cui ci stiamo occupando, l'ammontare (presuntivo) dell'imposta evasa non è di molto superiore alla soglia di legge, non appare legittimo ritenere corretta la rela- tiva quantificazione omettendo tout court di tenere in considerazione i costi d'im- presa, la cui sussistenza, nella specie, risulta documentata e non può essere re- vocata in dubbio, come, ad esempio, nelle ipotesi di mancanza delle scritture con- tabili.Ciò premesso, si lamenta che la sentenza oggetto di ricorso straordinario ab- bia rigettato il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamentava la manifesta illo- gicità della motivazione con riguardo alla quantificazione della imposta evasa, de- terminata sulla sola scorta degli appunti informali rinvenuti nell'agenda dell'auto- trasportatore Novelli, pur dando atto che sul punto risulta assente una espressa risposta della Corte territoriale, ma evidenziando che comunque le sentenza ha preso in considerazione tale motivo di appello (ma nella sola parte relativa alla valutazione degli appunti di cui si è detto) esaminando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], con congrua motivazione estensibile anche a quella del Compostella. Ma ha com- pletamente omesso di esaminare - pur dando atto nella parte introduttiva che lo stesso era stato specificamente formulato - l'ulteriore aspetto dedotto, relativo ai costi d'impresa, che come ampiamente argomentato, alle condizioni richiamate, rappresenta un elemento che indubbiamente concorre, e nella specie con incidenza rilevante, alla corretta individuazione del superamento o meno della soglia di legge. Il tutto, nonostante la difesa, per il Compostella, non avesse trascurato di documentare detti costi. E invero, come emerge dal conto economico indicato nel bilancio di esercizio al 31.12.2010 (si tratta dell'annualità oggetto di contesta- zione), a suo tempo prodotto e di cui si allega copia, la società ha registrato un totale per costi di produzione di euro 3.714.251, la maggior parte dei quali per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, con una differenza attiva tra valore della produzione e costi di euro 88.413,00, con il conseguente abbattimento della contestata imposta evasa al di sotto della soglia di legge. L'omesso esame della censura qui richiamata, su un elemento fondamentale della fattispecie oggetto di contestazione, per il ricorrente sarebbe evidente frutto di una svista materiale, integrante l'ipotesi dell'errore di fatto, suscettibile dunque di essere censurata col ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., come più volte ribadito dal giudice di legittimità, che ha affermato come l'omesso esplicito esame di una o più doglianze lasci presupporre la mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, e dunque il suo omesso esame dipende da sicuro (parziale) errore di percezione. 2. Nei termini di legge- ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa, deve rilevarsi che l'impugnazione proposta è ammissibile, in quanto le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. peri.spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronun- ciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (così Sez. Un., n. 28717 del 21/6/2012, Brunetto, Rv. 252935, che hanno ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante). Nel medesimo solco, ancora di recente, si è affermato che riveste la qualità di condannato e, quindi, è legittimato a proporre il ricorso straordinario per cas- sazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., il soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rin- vio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento san- zionatorio, potendosi ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità (Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408, in una fattispecie in tema di sentenza di annullamento, pronunciata nei confronti di soggetto ritenuto respon- sabile di omicidio, con rinvio disposto per verificare la sussistenza dell'ipotesi cir- costanziale di cui all'art. 116, co. 2, cod. pen., con ripercussioni sulla determina- zione della pena). 2. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui al proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. siano manifestamente infondati e che pertanto lo stesso vada dichiarato inammissibile. Ed invero, come si andrà ad ana- lizzare nel dettaglio, non viene prospettato un vizio riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata, ma vengono solo mosse critiche alla motivazione della sentenza. A ben guardare il motivo si fonda su un'inesatta concezione di quello che è il giudizio di legittimità. Si lamenta, in concreto, che il giudice di legittimità non abbia risposto in or- dine al quantum dei costi e al conseguente mancato superamento delle soglie di punibilità del reato contestato. Ma il giudice di legittimità non doveva fare questo, bensì doveva valutare se fosse fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si censu- rava l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano sotto il profilo della "manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla quantificazione dell'impo- sta evasa, avvenuta sulla sola base di appunti informali contenuti nell'agenda di uno degli autotrasportatori che ritiravano il materiale ferroso su incarico di Accetti in assenza di riscontri e a fronte, inoltre, della palese incertezza e superficialità quanto alla individuazione degli elementi passivi ed attivi e senza considerare i costi sostenuti" (così a pag. 2 della sentenza 641/21).La Corte di Cassazione -va sempre ricordato- è giudice della sentenza e non del fatto. Ebbene, a fronte peraltro di un motivo di ricorso che si palesava del tutto generico, la Corte dì legittimità ha articolatamente valutato e confutato il terzo motivo di ricorso, a pag. 8 § 1.2. ritenendo che: "Il terzo motivo, inteso a censu- rare la mancata motivazione circa la inadeguatezza del compendio probatorio dei fatti contestati, rappresentato in realtà dai soli dati contenuti nell'agenda dell'au- totrasportatore senza ulteriori riscontri, è inammissibile. Se infatti è ben vero che, nella specie, nella parte della sentenza impugnata appositamente dedicata ai mo- tivi dedotti da Composte/la risulta assente una espressa risposta della Corte terri- toriale alla censura ricordata, è parimenti innegabile che, proprio con riguardo ai dati dell'agenda di Novelli del 2010 (su cui già si era intrattenuta a pag. 124 la sentenza di primo grado menzionando la conferma derivata dalla stessa testimo- nianza dell'autore di essi nonché degli altri autotrasportatori alle dipendenze di Compostella) la Corte territoriale ha comunque preso in considerazione, sia pure con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il sostanziale motivo di appello in oggetto; a pag.23 la sentenza ha infatti proceduto ad analizzare proprio i dati di tale agenda menzionando, da una parte, proprio la conferma della pater- nità e del contenuto degli stessi da parte di Novelli e la testimonianza dei traspor- tatori Zuccotti, Manfredini e Meneghin, e, dall'altra, l'incrocio con le fatture emesse dalla R.S. Commerce, con conseguente attribuzione degli importi in nero e ulte- riore conseguente individuazione dell'imposta evasa. E su tale complessiva moti- vazione è mancata una specifica articolazione di censure da parte del ricorrente". 3. Tutti quelli che vengono proposti nuovamente in questa sede sono temi di merito volti a contrastare il giudizio del precedente giudice di legittimità che aveva ritenuto infondato il vizio motivazionale dedotto in relazione alla sentenza impu- gnata. Ma con il rimedio di cui all'art. 625bis non può instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. E quindi non è certa- mente possibile, attraverso tale strumento processuale, dolersi -indipendente- mente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione. In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez. Un. n. 16103/2002). Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e deducibile con tale mezzo di impugnazione deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, di guisa da influenzare il processo formativo della decisione , a cagione di cio' rimasto viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, donde la pronunzia diversa da quella che altrimenti sarebbe stata adottata (cfr. [OSCURATO:PERSONA] 16103 /2002 Basile, Sez Unite 37595/2011 Corsini). L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625bis cod. proc. pen.: 1. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art.395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare"; 2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tra- dursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità"; 3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; 4. non deve consistere in un errore già com- messo, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - se- condo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.4. Peraltro, questa Corte ha anche chiarito che l'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione - che, va ribadito, non è il caso che ci occupa- non dà luogo ad errore di fatto rilevante "ex" art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in assenza di espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi implicita- mente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione (così Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta ed altro Rv. 243773 in relazione a una dedotta omessa valutazione di una memoria difensiva).). Per contro, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una cen- sura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sez. 5, n. 46806 del 3/11/2021, Desi- derato Rv. 282384). L'omesso scrutinio di particolari deduzioni, contenute in un motivo di ricorso per cassazione esaminato e trattato dal giudice di legittimità, non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., dovendosi rite- nere tali deduzioni implicitamente valutate e disattese dalla Corte (Sez. 5, n. 4941 del 1/12/2021, dep. 2022, Grasso, non mass.). Ma -come si è detto- non pare nemmeno che sia quest'ultimo il caso che ci occupa. La Corte di legittimità, nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, ha pie- namente risposto, all'odierno ricorrente come ai coimputati, sul dedotto vizio mo- tivazionale propostole. E quella che il ricorrente propone in questa sede è una (non scrutinabile con il rimedio azionato) inammissibile censura alla motivazione del provvedimento. Si chiede un'ulteriore valutazione dei costi, ovvero un riesame del fatto, operazione del tutto inammissibile in sede di ricorso straordinario, come non era ammissibile in sede di ricorso ordinario. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico