CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1986
Cassazione n. 19758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/12/1986 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 2 marzo 2021 del Tribunale di Milano resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato, così riqualificato in ragione dell'unitarietà del fatto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto illogicità di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. In particolare, ferma l'ammissibilità edittale, non rilevavano né la qualità dello stupefacente (cocaina), né il luogo di spaccio (centro di Milano), né l'età degli acquirenti (due persone venticinquenni), né la condotta tenuta (getto delle residue partite di sostanza, alla vista della polizia), tanto più che era stato fissato il minimo assoluto della pena, e che l'imputato era un giovane incensurato. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, dal momento che il rigetto era stato giustificato solamente sulla base di una mera denuncia per un'altra vicenda relativa a stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo profilo di censura, vero è che, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018; dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). In ogni caso, poi, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). 3.1.1. In specie, lo stesso ricorrente, al più, ha inteso illustrare la condotta contestata come un ordinario episodio di spaccio di sostanza stupefacente (tra l'altro appartenente al novero delle droghe cd. pesanti), non ravvisando egli stesso - al pari della sentenza impugnata, che semmai nella vicenda ha inteso evidenziare connotati di, relativa, maggiore gravità - elementi tali da configurare una particolare tenuità. Laddove in ogni caso il riferimento personale non è corretto, tenuto conto che il trattamento sanzionatorio non è stato fissato nel minimo assoluto. Vero è, infatti, che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena, atteso che l'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione solo qualora, in virtù del principio di proporzionalità, la pena in concreto applicabile risulterebbe inferiore al minimo edittale, determinato tenendo conto delle eventuali circostanze attenuanti (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065), ancorché in ogni caso - ma in specie non sono state appunto riconosciute le attenuanti generiche - non vi sia contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112). Ciò posto, da un lato l'affermazione del ricorrente non è corretta in relazione alla qualificazione del trattamento sanzionatorio (la riduzione del terzo per la scelta del rito abbreviato è invero semplicemente avvenuta sul minimo edittale), mentre d'altro canto - ferma, nella migliore delle ipotesi per l'imputato, l'ordinarietà dello spaccio - vengono invocate qualità personali dell'imputato, che di per sé non incidono sulla previsione di cui all'art. 131-bis cit.. 3.2. In relazione poi al secondo motivo di ricorso, in tema di sospensione condizionale della pena la mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi può condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (cfr. Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085). Al riguardo, il ricorrente si è doluto del rigetto dell'istanza di sospensione condizionale in quanto denunciato per altra vicenda legata a stupefacenti. Nulla viene invece detto quanto all'ulteriore ragione di diniego, ossia la violazione del divieto di dimora (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), misura cautelare disposta in questo procedimento proprio al fine di fronteggiare il pericolo di recidiva nel reato (cfr. pag. 4, ibidem), all'evidenza ritenuto sussistente. La valutazione operata dalla Corte territoriale - contrariamente ai rilievi del ricorrente - non si pone quindi nell'alveo dell'illogicità. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non si confronta con la sentenza complessivamente intesa, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08/04/2022 Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA]