CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 1965
Cassazione n. 46705/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1965 avverso l'ordinanza dell'11/02/2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette' le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale Si era doluto del fatto che non gli fosse consentito di acquistare al c.d. sopravvitto («modello 72») gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti in regime ordinario. Il Tribunale - dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 41- bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., nella parte in cui impone, ai detenuti assoggettati al corrispondente regime, il divieto di cuocere cibi, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., trattandosi di limitazione non funzionale allo scopo di evitare flussi informativi con l'associazione criminale di appartenenza - ribadiva come la sospensione delle regole del trattamento ordinario dovesse essere esclusivamente finalizzata a prevenire i contatti del soggetto ristretto con i membri della consorteria ancora in libertà, onde impedire ad essa di perpetrare ulteriormente le sue attività illecite. La riduzione del novero dei cibi acquistabili al sopravvitto sarebbe totalmente inconferente rispetto a tale ratio né sarebbe giustificabile alla luce della più ristretta platea dei detenuti in discorso. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo articolati motivi, che deducono a vario titolo violazione di legge e vizio di motivazione, e che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente assume che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018, sopra menzionata, traendo arbitrariamente da essa la conclusione della illegittimità, per i detenuti assoggettati a speciale regime penitenziario, di qualunque limitazione inerente quantità e qualità dei cibi da acquistare. In realtà, proprio la Corte costituzionale, in detta decisione, avrebbe ritenuto congruo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso, o di particolare pregio; i detenuti in discorso potesse acquisire o perpetuare una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario. Con i motivi secondo e terzo, l'Amministrazione ricorrente assume che, a scongiurare il rischio testé evocato, non sarebbero sufficienti gli stringenti limiti di spesa, imposti ai detenuti in regime penitenziario, ed evoca la pericolosità intrinseca dei materiali di confezionamento di taluni prodotti alimentari ammessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte, nelle sue più recenti decisioni, ha affermato essere illegittime le disposizioni dell'Amministrazione penitenziaria, relative all'organizzazione del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., le quali, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili in sopravvitto, vietino l'acquisto di generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, qualora quest'ultimo non contrasti con le esigenze proprie del regime stesso, costituite dalla necessità di impedire le comunicazioni con l'esterno e di evitare l'assunzione in capo al ristretto di posizioni di supremazia anche interna al suo gruppo di socialità, tali da accrescerne il carisma o lo spessore criminale (Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281618-01); la previsione di modelli regolatori difformi, quanto ai beni alimentari acquistabili, in carenza di tali condizioni, è infatti ingiustificata e si risolve in un irragionevole surplus di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281794-01). Il giudice a quo si è strettamente attenuto a tale principio dì diritto, avendo specificamente ritenuto - con adeguate argomentazioni, esenti da qualsivoglia profilo di illogicità - che l'acquisto dei generi alimentari compresi nel modello comune non rechi alcun vulnus alle suindicate esigenze proprie del regime differenziato, né agevoli il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario. Il ricorso deve giudicarsi dunque infondato, perché nessun errore di diritto, o criticità motivazionale reale, emerge dalla lettura del provvedimento impugnato. Si tenga presente che la possibilità dì acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente (art. 14 reg. es. Ord. pen.) prevede comunque limitazioni volte a scongiurare la possibilità di anomale acquisizioni di beni, le cui modalità di confezionamento, per le garantite modalità di acquisizione e ingresso in istituto, sono per definizione scevre da un'effettiva pericolosità intrinseca. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così