CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 40219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 36-9720/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata, tanto in ordine agli erro res in procedendo, quanto alla valutazione degli elementi di prova atti a sostenere il giudizio di responsabilità per il fatto commesso, quanto per la qualificazione anche circostanziale del fatto, alla sua non tenue offensività, così come in tema di quantificazione dosimetrica della sanzione. 1.1. La difesa enuncia una teoria di vizi che intende denunziare senza riempire di contenuto oppositivo le proprie doglianze. Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le censure alla decisione di merito sviluppate con i motivi di gravame, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente, il difensore ricorrente non si confronta. 1.2. La motivazione, dunque, è stata nel merito esplicitata ed appare congrua e conseguente rispetto alle evidenze processuali esaminate. I motivi di ricorso che con tale logico argomentare non si confrontano vanno pertanto dichiarati inammissibili. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.