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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13956/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione.

Rilevato che l'unico Motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2 sent. imp.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di quattro mesi di reclusione. Rilevato che l'unico Motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2 sent. imp.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio
Sentenza Cassazione n. 13956/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris