CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1479 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3933/20/10, depositata in data 15 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5875/07/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina di rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva contestato, con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito ai fini Irpef, add reg. e add. com ., interessi e sanzioni, in relazione all'anno 2007; -il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5, 6 del d.P.R. n. 600/73 e 2697 c.c. per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento in questione ritenendo- a fronte della determinazione, con metodo sintetico, da parte dell'Ufficio di maggior reddito sulla base della disponibilità di beni indicatori di capacità contributiva nel periodo 2006-2010 - giustificati gli incrementi patrimoniali contestati in forza di due bonifici disposti in favore del contribuente dal padre per complessivi euro 370.000,00 nel 2004, ancorché la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito potesse essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la durata del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice transito nella disponibilità del medesimo; - il motivo è fondato;- va premesso che questa Corte ha affermato che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Resta invece a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 19 aprile 2013, n. 9539; 10 agosto 2016, n. 16912; 31 ottobre 2018, n. 27811); -l'oggetto della della prova contraria da parte\jrlguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Si è, al riguardo, chiarito che, pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova - risultante da «idonea documentazione» - della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass., sez. 5, 18/04/2014, n. 8995; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104; Cass., sez. 6-5, 16/07/2015, n. 14885; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco, e la durata del possesso. Al fine di meglio delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 - 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; n. 28157 del 2020; n. 16637 del 2020; 15760/2021; n. 5504 del 2022); -pertanto, la parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi oltre che dell'entità degli stessi e della durata de/loro possesso, «che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta» (Cass. n. 25104 del 2014; successive conformi, Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016, nonché n. 22944, n. 14885 del 2015); al riguardo si è precisato che la norma in esame non richiede «un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente», in quanto «una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta» (Cass.n. 1455/2016); si è quindi ulteriormente osservato che, seppur la norma chieda qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, ovvero che «l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione», e, quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente, è anche vero che un tale tipo di prova non può ritenersi particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" di quel possesso (Cass. n. 8995 del 2014; conf. Cass. n. 3804 del 2017; n. 14711 del 2018); è stata quindi ritenuta idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della «sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di 4PLI addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto» (Cass., sez. 5, 22/03/2017, n. 7258); - nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto- a fronte della contestazione di diversi incrementi patrimoniali indici di capacità contributiva (acquisto di un immobile nel 2008 per euro 136.828,00; acquisto di immobile nel 2009 per euro 231.000,00, acquisto di garage nel 2010 per euro 30.000,00)- ha ritenuto assolto l'onere probatorio a contrario a carico del contribuente in considerazione di una dimostrata disponibilità finanziaria di euro 370.000,00 (di cui euro 191.828,00 imputati dalla stessa Agenzia all'acquisto di un immobile effettuato nel 2004 per euro 55.000,00 e di altro immobile effettuato nel 2008 per euro 136.828,00) derivante da due bonifici effettuati in suo favore, nel 2004, dal padre; con ciò senza che fosse- in ossequio ai principi sopra richiamati- dimostrato oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme anche la "durata" del possesso di tali redditi alla data dei contestati incrementi patrimoniali; - in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità/alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commiss