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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2020

Cassazione n. 37382/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore degli imputati; Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato alla prova documentale dell'avvenuto risarcimento del danno, pronunciata in data 15 ottobre 2020, il Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato ascritto per remissione di querela, regolarmente accettata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui artt. 110, 517-ter cod. pen. per avere posto in vendita all'interno del locale commerciale gestito in società, una ventina di borse realizzate usurpando il modello Sveva, brevettato dalla società Orciani, fatto accertato in Crema in epoca anteriore e prossima al novembre 2017.

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha lamentato erronea applicazione della legge penale, in quanto la disposizione di cui all'art. 517-ter cod. pen. segue il regime della procedibilità di ufficio e non quella a querela, prevista esclusivamente per la fattispecie disciplinata al comma primo del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il reato di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale al fine di profitto, previsto dall'art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è equiparato a quello previsto dal comma primo della medesima disposizione solo ai fini della pena, ma non quanto alla procedibilità che, in mancanza di una previsione analoga a quella contenuta nel primo comma, deve ritenersi d'ufficio in forza della regola generale di cui all'art. 50, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 24141 del 07/02/2019, Ercoli, Rv. 275979 - 01).

2. Pertanto deve essere ribadita la procedibilità d'ufficio del reato contestato agli imputati, non potendo avere alcuna rilevanza, né efficacia, la remissione di querela operata dalla persona offesa, ritualmente accettata dagli imputati.

Del resto lo stesso giudice di merito, nella sua pregevole motivazione, pur ampiamente argomentando una diversa interpretazione relativa alla procedibilità a querela del reato contestato, ha attestato anche come "il dato testuale faccia propendere per la procedibilità d'ufficio".Di conseguenza la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma., luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, difensore degli imputati; Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato alla prova documentale dell'avvenuto risarcimento del danno, pronunciata in data 15 ottobre 2020, il Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato ascritto per remissione di querela, regolarmente accettata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui artt. 110, 517-ter cod. pen. per avere posto in vendita all'interno del locale commerciale gestito in società, una ventina di borse realizzate usurpando il modello Sveva, brevettato dalla società Orciani, fatto accertato in Crema in epoca anteriore e prossima al novembre 2017. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha lamentato erronea applicazione della legge penale, in quanto la disposizione di cui all'art. 517-ter cod. pen. segue il regime della procedibilità di ufficio e non quella a querela, prevista esclusivamente per la fattispecie disciplinata al comma primo del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il reato di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale al fine di profitto, previsto dall'art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è equiparato a quello previsto dal comma primo della medesima disposizione solo ai fini della pena, ma non quanto alla procedibilità che, in mancanza di una previsione analoga a quella contenuta nel primo comma, deve ritenersi d'ufficio in forza della regola generale di cui all'art. 50, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 24141 del 07/02/2019, Ercoli, Rv. 275979 - 01). 2. Pertanto deve essere ribadita la procedibilità d'ufficio del reato contestato agli imputati, non potendo avere alcuna rilevanza, né efficacia, la remissione di querela operata dalla persona offesa, ritualmente accettata dagli imputati. Del resto lo stesso giudice di merito, nella sua pregevole motivazione, pur ampiamente argomentando una diversa interpretazione relativa alla procedibilità a querela del reato contestato, ha attestato anche come "il dato testuale faccia propendere per la procedibilità d'ufficio".Di conseguenza la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma., luglio 202
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