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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 31350/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26111del 2020 proposto da: A.S.R.E.M. – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 113 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con laquale è elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci, n. 24; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] medicina generale – Prestazioni aggiuntive – Domanda di pagamento – Allegato D dell’ACN del 2000 –Termine perentorio – Esclusione.

R.G.N.26111/2020 Cron.

Rep.

Ud.22/11/2024 CC avverso la sentenza n.237 del 2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 31.1.2020, R.G.N. 38/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , nel senso d el rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], medico di medicina generale, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Isernia decreto ingiuntivo n. 96del 2015 per il pagamento, da parte di A.S.R.E.M. – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito anche solo: ASREM), dell’importo di € 9.754,48, oltre accessori e spese legali, per lo svolgimento negli anni 2006-2010 di prestazioni aggiuntive - regolate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei medici di medicina generaledel 2000 ed ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. 2.Proposta opposizione dall’ASREM, in accoglimento della stessa, il decreto ingiuntivo innanzi indicato veniva revocato per violazione dell’allegato D dell’ANC del 2000, essendo state tardivamente proposte le istanze di liquidazione dei compensi.

3. La Corte di Appello di Campobasso, investita del gravame, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandone l’esecutività.

4. La Corte territoriale, accertata l’effettiva esecuzione delle prestazioni aggiuntive di cui viene richiesto il pagamento sulla base dei documenti in atti, osservava che, a differenza di quanto sostenuto dall’ASREM, il termine di cui alcomma 4 dell’Allegato D dell’accordo collettivo 2000 è meramente ordinatorio, non essendo prevista alcuna decadenza o sanzione per il caso di tardiva consegna delle richieste di pagamento.

5. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, ASREM.

6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

7. Entrambe le parti depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei punti 4 e 6 dell’allegato D dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generaledel 2000 edell’art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992. 1.2.La doglianza è volta a sostenere la perentorietà del termine per la richiesta di pagamento delle prestazioni aggiuntive prevista ai punti 4 e 6 dell’allegato D dell’ACN innanzi ricordato, con conseguente perdita del diritto al pagamento degli emolumenti per cui è causada parte del medico ricorrente ex art.414 c.p.c.

1.3. Nel mezzo sirimarca che la natura perentoria di un termine, ancorchénon espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche con riferimento allo scopo ed alla funzione che esso è destinato ad assolvere, tutte le volte che alla mancata osservanza di esso consegueil venir meno del diritto.

1.4. La disposizione qui all’attenzione, si soggiunge, prevede un termine specifico ( il giorno 15 di ciascun mese) entro il quale trasmettere il riepilogo delle prestazioni del mese precedente al fine di consentire all’Ente di eseguire i tempestivi controlli e procedere, all’esito, alla liquidazione o meno dei compensi.

Ne deriva, si argomenta, che la mancata osservanzadel termine non consente alle Aziende sanitarie di svolgere i controlli per verificare che le prestazioni siano state effettivamente svolte e provvedere, indi, alla liquidazione, previo inserimento nei relativi capitoli di spesa, di modo che la tardiva presentazione della richiesta di pagamento non può che determinare il venir meno del diritto al pagamento dei compensi.

2. Preliminarmente si osserva che il ricorso, a differenza di quanto dedotto dalla parte ricorrente, non difetta di specificità, sub specie di autosufficienza (art. 366 c.p.c.).

2.1. Del resto, breviter evidenziata dal Collegio l’inammissibilità dell’unico mezzo articolato nella parte in cui sembra sollecitare, attraverso lo schermo della violazione e falsa applicazione delle norme innanzi ricordate, una rivalutazione della documentazione posta dalla Corte di Appello a fondamento della verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, la questione di diritto articolata è chiara e involge l’accertamento della natura perentoria o meramente acceleratoria del termine previsto al punto 4 dell’A.C.N. per i medici di medicina generale del 2000.

2.2. L’accertamento dell’effettivo svolgimento , sulla base dei documenti versati in atti,delle prestazioni qui pretese è, invece, come si è già accennato, indagine di merito, preclusa al giudice di legittimità, salvo il limite (qui nemmeno invocato) dell’assenza di motivazione.

3. Venendo alla questione di diritto posta nel motivo, il Collegio ritiene opportuno partire dal dato testuale dell’[OSCURATO:PERSONA].

3.1. L’allegato D così prevede:“1.

Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate, in calce al presente allegato D, nelnomenclatore-tariffario.

2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore- tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente.

3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature. 4.Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente.

Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito.

5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, la autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all’Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato dall’assistito, o da chi per lui, a conferma dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni.6.Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all’art. 14, comma 4”.

4. Visto il tenore dei punti 4 e 6 innanzi riportati, va altresì ricordato come il tema della possibilità da parte dei contratti collettivi di introdurre oneri decadenziali è stato invero lungamente discusso in dottrina.

4.1. Un primo orientamento ha, infatti, ritenuto che la contrattazione collettiva (e naturalmente anche i contratti individuali) non possano validamente limitare i diritti dei lavoratori con oneri decadenziali; in senso contrario,altra scuola ha invece osservato che decadenze possono essere previste anche nella contrattazione collettiva, a patto che concernano diritti che trovino la loro fonte nello stesso contratto collettivo e non nella legge.

4.2. La giurisprudenza, di contro,ha affermato l’ammissibilità dei termini di decadenza, in materia di lavoro, sempre che il termine assegnato per l’esercizio del diritto sia congruo (cfr. Cass. n. 1604/1983, rv. 426446-01 e le successive conformi, Cass. n. 3737/1985, rv. 441317-01, Cass. n. 829/1986, rv. 444365-01).

4.3. Sul piano degli approdi giurisprudenziali, va altresì ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente affermato che la natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita dello stesso in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta([OSCURATO:PERSONA].

U. n. 3760/2024, rv. 670011-01, ma anche la precedente Cass.8680/2000, rv. 538042-01).

5. Fatte queste premesse e ricordata altresì la lettera dell’art.2936 c.c. a mente del quale è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, giova esaminare la fattispecie concreta qui all’attenzione. 6.Ebbene, osservato che nel caso di specie vengono in rilievo compensi previsti e disciplinati dalla stessa contrattazione collettiva, in adesione alla posizione della giurisprudenza (cfr. innanzi) che ritiene possibile l’apposizione di clausole di decadenza all’interno dei contratti collettivi, vieppiù quando esse concernono diritti che in esso trovano la loro genesi, va verificato se effettivamente la clausola in esame preveda un termine perentorio.

6.1. L’esame della lettera del punto

4. dell’Allegato D all’A.C.N. del 2000 rende innanzi tutto chiaro che il termine - del 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le prestazioni -per l’inoltro delle richieste non è stato espressamente definito dal legislatore perentorio.

6.2. Va quindi verificato se la natura perentoria possa essere desunta in via interpretativa.

6.3. Affermano le Sezioni Unite (cfr.la già citata Cass. Sez.

U. n. 3760/2024) che se il termine non è espressamente definito perentorio, nella specie dall’autonomia collettiva, la perentorietà deve desumersi in modo univoco dalla comminata perdita del diritto per il caso di mancata osservanza.

6.4. Tanto non accade alla luce dell’esame delle norme collettive che, infatti, dopo aver previsto al punto 6 che “il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo” al successivo punto 7 dispongono che “qualorail ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all’art. 14, comma 4”.

6.6. L’esame delle disposizioni scopre la natura meramente acceleratoria del termine in esame, in quanto volto a sollecitare la tempestività delle richieste di pagamento allo scopo di favorire i controlli da parte dell’ente, controlli che in caso di ritardo dovuto a forza maggiore, recita la norma, sono pur sempre ammessi, sebbene devoluti ad altri soggetti (cfr.il successivo punto 7).

6.7. Insomma, come del resto evidenziato anche dalla Corte territoriale, alla mancata osservanza del termine di cui innanzi la contrattazione collettiva non fa espressamente seguire l’espressa perdita del diritto o specifiche sanzioni.

6.8. Manca insomma quella univocità richiesta dalla S.C. perché un termine possa qualificarsi,in via interpretativa, perentorio.

6.9. Tale ermeneusi è avallata dall’espressa previsione della possibilità –sebbene attraverso l’utilizzo di procedure di controllo diverse –di richiedere l’erogazione della prestazione, in caso di forza maggiore, anche dopo la scadenza del termine di cui al citato punto 4.

6.10. Del resto nel proprio percorso argomentativo e sulla scorta della documentazione versata in atti la Corte territoriale (cfr.pag. 6 della sentenza impugnata), a sostegno della ritenuta natura acceleratoria del termine de quo, evidenziava come l’ASREM ha provveduto al pagamento degli emolumenti pretesi anche in caso di richieste presentate tardivamente, espungendo dalla richiesta di liquidazione solo le prestazioni non ritenute provate.6.11.

La previsione della richiesta di pagamento da parte del medico di medicina generale in un termine così stringente ha lo scopo, allora , di favorire i controlli da parte d i ASREM , ma la richiesta tardiva non comporta la perdita del diritto, ma solo una diversa procedura di controllo e da parte di soggetti diversi (cfr. punto 7 cit).

7. La qualificazione del termine all’attenzione come acceleratorio e non perentorio è conseguenza anche di un ulteriore rilievo.

7.1. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’apposizione da parte dell’autonomia negoziale di un termine è valida, sempre che detto termine sia congruo in relazione all’esercizio dei diritti da parte dei lavoratori (cfr. Cass. n. 829/1986, rv. 444365-01, ma anche Cass. n. 1604/1983, rv. 42644601, Cass. n. 3186/1998, rv. 51399001).

7.2. Depone allora nel senso che il termine all’attenzione abbia mera natura sollecitatoria anche un’ulteriore assorbente considerazione: il termine brevissimo (variabile in una forbice tra 45 e 16 giorni) concesso al lavoratore per l’attivazione delle proprie pretese.

7.3. La natura perentoria del termine imporrebbe, infatti, una ulteriore indagine sulla congruità dello stesso ai fini dell’esercizio dei diritti di credito per le prestazioni aggiuntive.

7.4. Detta indagine, attesa la brevità del termine come innanzi evidenziata, a fronte della previsione per i compensi pretesi di una prescrizione quinquennale, imporrebbe dii interrogarsi sulla validità della clausola, se il termine venisse qualificato come perentorio.

Ne consegue che, anche in applicazione del principio di conservazione dellenorme contrattuali di cui all’art. 1367 c.c., in virtù del quale il contratto e le singole clausole devono intendersi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno,il termine di cui al punto 4 dell’Allegato D dell’A.C.N.del 2000, va qualificato come acceleratorio e non perentorio.

8. Afferma quindi il Collegio che:il termine per la presentazione delle domande di pagamento dei compensi aggiuntivi dei medici di medicina generale, di cui al punto 4 dell’Allegato D dell’A.C.N. del 2000, fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento delle prestazioni, è un termine di natura meramente acceleratoria e non perentoria. 9.Alla luce di quanto innanzi il ricorso va rigettato .

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26111del 2020 proposto da: A.S.R.E.M. – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 113 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con laquale è elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci, n. 24; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] medicina generale – Prestazioni aggiuntive – Domanda di pagamento – Allegato D dell’ACN del 2000 –Termine perentorio – Esclusione. R.G.N.26111/2020 Cron. Rep. Ud.22/11/2024 CC avverso la sentenza n.237 del 2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 31.1.2020, R.G.N. 38/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , nel senso d el rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], medico di medicina generale, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Isernia decreto ingiuntivo n. 96del 2015 per il pagamento, da parte di A.S.R.E.M. – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito anche solo: ASREM), dell’importo di € 9.754,48, oltre accessori e spese legali, per lo svolgimento negli anni 2006-2010 di prestazioni aggiuntive - regolate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei medici di medicina generaledel 2000 ed ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. 2.Proposta opposizione dall’ASREM, in accoglimento della stessa, il decreto ingiuntivo innanzi indicato veniva revocato per violazione dell’allegato D dell’ANC del 2000, essendo state tardivamente proposte le istanze di liquidazione dei compensi. 3. La Corte di Appello di Campobasso, investita del gravame, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermava il decreto ingiuntivo, dichiarandone l’esecutività. 4. La Corte territoriale, accertata l’effettiva esecuzione delle prestazioni aggiuntive di cui viene richiesto il pagamento sulla base dei documenti in atti, osservava che, a differenza di quanto sostenuto dall’ASREM, il termine di cui alcomma 4 dell’Allegato D dell’accordo collettivo 2000 è meramente ordinatorio, non essendo prevista alcuna decadenza o sanzione per il caso di tardiva consegna delle richieste di pagamento. 5. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, ASREM. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. Entrambe le parti depositano memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei punti 4 e 6 dell’allegato D dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generaledel 2000 edell’art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992. 1.2.La doglianza è volta a sostenere la perentorietà del termine per la richiesta di pagamento delle prestazioni aggiuntive prevista ai punti 4 e 6 dell’allegato D dell’ACN innanzi ricordato, con conseguente perdita del diritto al pagamento degli emolumenti per cui è causada parte del medico ricorrente ex art.414 c.p.c. 1.3. Nel mezzo sirimarca che la natura perentoria di un termine, ancorchénon espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche con riferimento allo scopo ed alla funzione che esso è destinato ad assolvere, tutte le volte che alla mancata osservanza di esso consegueil venir meno del diritto. 1.4. La disposizione qui all’attenzione, si soggiunge, prevede un termine specifico ( il giorno 15 di ciascun mese) entro il quale trasmettere il riepilogo delle prestazioni del mese precedente al fine di consentire all’Ente di eseguire i tempestivi controlli e procedere, all’esito, alla liquidazione o meno dei compensi. Ne deriva, si argomenta, che la mancata osservanzadel termine non consente alle Aziende sanitarie di svolgere i controlli per verificare che le prestazioni siano state effettivamente svolte e provvedere, indi, alla liquidazione, previo inserimento nei relativi capitoli di spesa, di modo che la tardiva presentazione della richiesta di pagamento non può che determinare il venir meno del diritto al pagamento dei compensi. 2. Preliminarmente si osserva che il ricorso, a differenza di quanto dedotto dalla parte ricorrente, non difetta di specificità, sub specie di autosufficienza (art. 366 c.p.c.). 2.1. Del resto, breviter evidenziata dal Collegio l’inammissibilità dell’unico mezzo articolato nella parte in cui sembra sollecitare, attraverso lo schermo della violazione e falsa applicazione delle norme innanzi ricordate, una rivalutazione della documentazione posta dalla Corte di Appello a fondamento della verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, la questione di diritto articolata è chiara e involge l’accertamento della natura perentoria o meramente acceleratoria del termine previsto al punto 4 dell’A.C.N. per i medici di medicina generale del 2000. 2.2. L’accertamento dell’effettivo svolgimento , sulla base dei documenti versati in atti,delle prestazioni qui pretese è, invece, come si è già accennato, indagine di merito, preclusa al giudice di legittimità, salvo il limite (qui nemmeno invocato) dell’assenza di motivazione. 3. Venendo alla questione di diritto posta nel motivo, il Collegio ritiene opportuno partire dal dato testuale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3.1. L’allegato D così prevede:“1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate, in calce al presente allegato D, nelnomenclatore-tariffario. 2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore- tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente. 3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature. 4.Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito. 5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, la autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all’Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato dall’assistito, o da chi per lui, a conferma dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni.6.Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo. 7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all’art. 14, comma 4”. 4. Visto il tenore dei punti 4 e 6 innanzi riportati, va altresì ricordato come il tema della possibilità da parte dei contratti collettivi di introdurre oneri decadenziali è stato invero lungamente discusso in dottrina. 4.1. Un primo orientamento ha, infatti, ritenuto che la contrattazione collettiva (e naturalmente anche i contratti individuali) non possano validamente limitare i diritti dei lavoratori con oneri decadenziali; in senso contrario,altra scuola ha invece osservato che decadenze possono essere previste anche nella contrattazione collettiva, a patto che concernano diritti che trovino la loro fonte nello stesso contratto collettivo e non nella legge. 4.2. La giurisprudenza, di contro,ha affermato l’ammissibilità dei termini di decadenza, in materia di lavoro, sempre che il termine assegnato per l’esercizio del diritto sia congruo (cfr. Cass. n. 1604/1983, rv. 426446-01 e le successive conformi, Cass. n. 3737/1985, rv. 441317-01, Cass. n. 829/1986, rv. 444365-01). 4.3. Sul piano degli approdi giurisprudenziali, va altresì ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente affermato che la natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita dello stesso in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta([OSCURATO:PERSONA]. U. n. 3760/2024, rv. 670011-01, ma anche la precedente Cass.8680/2000, rv. 538042-01). 5. Fatte queste premesse e ricordata altresì la lettera dell’art.2936 c.c. a mente del quale è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione, giova esaminare la fattispecie concreta qui all’attenzione. 6.Ebbene, osservato che nel caso di specie vengono in rilievo compensi previsti e disciplinati dalla stessa contrattazione collettiva, in adesione alla posizione della giurisprudenza (cfr. innanzi) che ritiene possibile l’apposizione di clausole di decadenza all’interno dei contratti collettivi, vieppiù quando esse concernono diritti che in esso trovano la loro genesi, va verificato se effettivamente la clausola in esame preveda un termine perentorio. 6.1. L’esame della lettera del punto 4. dell’Allegato D all’A.C.N. del 2000 rende innanzi tutto chiaro che il termine - del 15 del mese successivo a quello in cui sono state eseguite le prestazioni -per l’inoltro delle richieste non è stato espressamente definito dal legislatore perentorio. 6.2. Va quindi verificato se la natura perentoria possa essere desunta in via interpretativa. 6.3. Affermano le Sezioni Unite (cfr.la già citata Cass. Sez. U. n. 3760/2024) che se il termine non è espressamente definito perentorio, nella specie dall’autonomia collettiva, la perentorietà deve desumersi in modo univoco dalla comminata perdita del diritto per il caso di mancata osservanza. 6.4. Tanto non accade alla luce dell’esame delle norme collettive che, infatti, dopo aver previsto al punto 6 che “il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo” al successivo punto 7 dispongono che “qualorail ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all’art. 14, comma 4”. 6.6. L’esame delle disposizioni scopre la natura meramente acceleratoria del termine in esame, in quanto volto a sollecitare la tempestività delle richieste di pagamento allo scopo di favorire i controlli da parte dell’ente, controlli che in caso di ritardo dovuto a forza maggiore, recita la norma, sono pur sempre ammessi, sebbene devoluti ad altri soggetti (cfr.il successivo punto 7). 6.7. Insomma, come del resto evidenziato anche dalla Corte territoriale, alla mancata osservanza del termine di cui innanzi la contrattazione collettiva non fa espressamente seguire l’espressa perdita del diritto o specifiche sanzioni. 6.8. Manca insomma quella univocità richiesta dalla S.C. perché un termine possa qualificarsi,in via interpretativa, perentorio. 6.9. Tale ermeneusi è avallata dall’espressa previsione della possibilità –sebbene attraverso l’utilizzo di procedure di controllo diverse –di richiedere l’erogazione della prestazione, in caso di forza maggiore, anche dopo la scadenza del termine di cui al citato punto 4. 6.10. Del resto nel proprio percorso argomentativo e sulla scorta della documentazione versata in atti la Corte territoriale (cfr.pag. 6 della sentenza impugnata), a sostegno della ritenuta natura acceleratoria del termine de quo, evidenziava come l’ASREM ha provveduto al pagamento degli emolumenti pretesi anche in caso di richieste presentate tardivamente, espungendo dalla richiesta di liquidazione solo le prestazioni non ritenute provate.6.11. La previsione della richiesta di pagamento da parte del medico di medicina generale in un termine così stringente ha lo scopo, allora , di favorire i controlli da parte d i ASREM , ma la richiesta tardiva non comporta la perdita del diritto, ma solo una diversa procedura di controllo e da parte di soggetti diversi (cfr. punto 7 cit). 7. La qualificazione del termine all’attenzione come acceleratorio e non perentorio è conseguenza anche di un ulteriore rilievo. 7.1. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’apposizione da parte dell’autonomia negoziale di un termine è valida, sempre che detto termine sia congruo in relazione all’esercizio dei diritti da parte dei lavoratori (cfr. Cass. n. 829/1986, rv. 444365-01, ma anche Cass. n. 1604/1983, rv. 42644601, Cass. n. 3186/1998, rv. 51399001). 7.2. Depone allora nel senso che il termine all’attenzione abbia mera natura sollecitatoria anche un’ulteriore assorbente considerazione: il termine brevissimo (variabile in una forbice tra 45 e 16 giorni) concesso al lavoratore per l’attivazione delle proprie pretese. 7.3. La natura perentoria del termine imporrebbe, infatti, una ulteriore indagine sulla congruità dello stesso ai fini dell’esercizio dei diritti di credito per le prestazioni aggiuntive. 7.4. Detta indagine, attesa la brevità del termine come innanzi evidenziata, a fronte della previsione per i compensi pretesi di una prescrizione quinquennale, imporrebbe dii interrogarsi sulla validità della clausola, se il termine venisse qualificato come perentorio. Ne consegue che, anche in applicazione del principio di conservazione dellenorme contrattuali di cui all’art. 1367 c.c., in virtù del quale il contratto e le singole clausole devono intendersi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno,il termine di cui al punto 4 dell’Allegato D dell’A.C.N.del 2000, va qualificato come acceleratorio e non perentorio. 8. Afferma quindi il Collegio che:il termine per la presentazione delle domande di pagamento dei compensi aggiuntivi dei medici di medicina generale, di cui al punto 4 dell’Allegato D dell’A.C.N. del 2000, fissato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di espletamento delle prestazioni, è un termine di natura meramente acceleratoria e non perentoria. 9.Alla luce di quanto innanzi il ricorso va rigettato . 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 10.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.
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