CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 09972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9972/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 580/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36787/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] *avverso l ordinanza emessa il 20/05/2025 dal * di sorveglianza di Messinavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 20 maggio 2025 il * di sorveglianza di Messinarespingeva l istanza presentata da * * sottoposto alla misura della detenzionedomiciliare finalizzata a ottenere l autorizzazione ad allontanarsi dalla sua abitazione perdue ore al giorno per svolgere l attività fisica necessaria alla cura delle sue patologiediabetiche così come prescrittagli dai medici del * * “G * diMessina che lo avevano in cura2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * *proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Messina che riqualificava l impugnazioneproposta dal detenuto come ricorso per cassazioneCon l originaria impugnazione si deduceva la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato conseguente al fatto che il respingimentodell istanza presentata dal ricorrente non teneva conto della gravità delle gravi patologiediabetiche che lo affliggevano che non potevano essere curate presso la sua abitazione eche imponevano di autorizzare * ad allontanarsi da casa per due ore al giorno alloscopo di effettuare delle passeggiate2 1 Infine il 9 gennaio 2026 il difensore di fiducia di * * munito di procuraspeciale depositava l atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal suo assistitoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso per cassazione proposto da * * così come qualificato dalTribunale di sorveglianza di Messina è inammissibile per sopravvenuta rinuncia2 * il Collegio che il 9 gennaio 2026 dopo la presentazione dell impugnazioneil difensore di fiducia di * * l avv * * munito di procuraspeciale depositava l atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo assistitoLa rinuncia all impugnazione proposta dal difensore di fiducia del ricorrente è causa diinammissibilità dell atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento con cuiveniva censurata l ordinanza emessa dal * di sorveglianza di Messina il 20 maggio2025 ai sensi dell art 591 comma 1 lett d cod proc penNe discende conclusivamente l inammissibilità del ricorso proposto da * *con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma alla * delle ammende che si quantifica in 500 00 euroDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9972/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 580/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36787/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] *avverso l ordinanza emessa il 20/05/2025 dal * di sorveglianza di Messinavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 20 maggio 2025 il * di sorveglianza di Messinarespingeva l istanza presentata da * * sottoposto alla misura della detenzionedomiciliare finalizzata a ottenere l autorizzazione ad allontanarsi dalla sua abitazione perdue ore al giorno per svolgere l attività fisica necessaria alla cura delle sue patologiediabetiche così come prescrittagli dai medici del * * “G * diMessina che lo avevano in cura2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * *proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Messina che riqualificava l impugnazioneproposta dal detenuto come ricorso per cassazioneCon l originaria impugnazione si deduceva la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato conseguente al fatto che il respingimentodell istanza presentata dal ricorrente non teneva conto della gravità delle gravi patologiediabetiche che lo affliggevano che non potevano essere curate presso la sua abitazione eche imponevano di autorizzare * ad allontanarsi da casa per due ore al giorno alloscopo di effettuare delle passeggiate2 1 Infine il 9 gennaio 2026 il difensore di fiducia di * * munito di procuraspeciale depositava l atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal suo assistitoCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso per cassazione proposto da * * così come qualificato dalTribunale di sorveglianza di Messina è inammissibile per sopravvenuta rinuncia2 * il Collegio che il 9 gennaio 2026 dopo la presentazione dell impugnazioneil difensore di fiducia di * * l avv * * munito di procuraspeciale depositava l atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo assistitoLa rinuncia all impugnazione proposta dal difensore di fiducia del ricorrente è causa diinammissibilità dell atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento con cuiveniva censurata l ordinanza emessa dal * di sorveglianza di Messina il 20 maggio2025 ai sensi dell art 591 comma 1 lett d cod proc penNe discende conclusivamente l inammissibilità del ricorso proposto da * *con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma alla * delle ammende che si quantifica in 500 00 euroDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *