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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21841/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di IVREAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, riservando la deduzione dei motivi al difensore; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Considerato, inoltre, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di IVREAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, riservando la deduzione dei motivi al difensore; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Considerato, inoltre, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ap
Sentenza Cassazione n. 21841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris