CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27964/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi, per l’imputato, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;lette le memorie contenenti motivi nuovi e conclusioni scritte presentate dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nell’interesse diGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere del delittoprevisto dagli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1 e 2, 223, r.d. 16marzo 1942, n. 267, perché, quale amministratore di fatto della società laMediterranea servizi società cooperativa in liquidazione, dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021, in concorso conl’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], aveva distratto un’autovetturamarca Peugeot, cedendola, senza corrispettivo, alla Mediterranea servizi s.r.l. il 7maggio 2019; e perché aveva distrutto ovvero occultato, al fine di procurare a séo ad altri un profitto o di recare pregiudizio ai creditori, tutti i libri sociali e granparte delle scritture contabili. Con sentenza del 26 giugno 2024, emessa all’esitodi giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milanocondannò l’imputato, riconosciuta la diminuente del rito, alla pena di due anni edue mesi di reclusione, nonché alle pene accessorie previste dall’art. 216, ult.comma, legge fall., determinandone la durata in tre anni.2. Con sentenza del 21 novembre 2025, la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto all’imputato le circostanzebancarotta e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in due anni di reclusione e lepene accessorie di cui all’art. 216 ult. comma legge fall. nella medesima misura,confermando, nel resto, le statuizioni della sentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadi appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt.216, primo comma, nn. 1 e 2 e 223, r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli.La Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la qualifica diamministratore di fatto dalla natura familiare della compagine societaria, dagliincarichi da lui in precedenza ricoperti e dalle dichiarazioni della liquidatriceAntelmi, senza confrontarsi con le deduzioni difensive secondo cui quest’ultimaavrebbe accettato l’incarico anche su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], all’epocapresidente del consiglio di amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto un meroruolo di interlocuzione. La motivazione sarebbe, inoltre, carente nella parte in cuinon avrebbe indicato elementi concreti attestanti l’esercizio, da partedell’imputato, di effettivi poteri gestori, organizzativi o commerciali, né sarebberostati svolti adeguati accertamenti istruttori sul punto.Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza nonavrebbe chiarito il titolo della responsabilità ascritta all’imputato, né individuatogli elementi dimostrativi del concorso dello stesso nelle condotte contestate. Inparticolare, non risulterebbero accertate né la materiale sottrazione delladocumentazione contabile né la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice. La decisione si fonderebbe, inoltre, sulle indicazioni contenute nellarelazione del curatore, senza che sia stata acquisita idonea documentazione attaa verificare quali scritture fossero state effettivamente consegnate dalprofessionista incaricato alla società e, successivamente, al curatore fallimentare.Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte di appello avrebbe ritenutoincongruo il prezzo di cessione della vettura sulla base di dati tratti da fonti apertee di listini di mercato non acquisiti al processo, senza considerare le effettivecondizioni del mezzo. Ne deriverebbe l’insussistenza di elementi idonei adimostrare il carattere distrattivo dell’operazione e, conseguentemente, la suaresponsabilità in ordine al reato contestato.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., l’omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimentoapplicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestataaggravante. La Corte territoriale avrebbe totalmente omesso di spiegare per qualemotivo le attenuanti generiche non siano state accordate in regime di prevalenza.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla richiestadi applicazione, nella misura minima, della pena accessoria prevista dall’art. 322,comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019. A fronte della richiesta formulata con il quartomotivo dell’atto di appello, la Corte territoriale avrebbe omesso totalmente dipronunciarsi sul punto, atteso che il riferimento alla pena accessoria sarebbepresente solo nel dispositivo e non anche in motivazione.4. Con requisitoria scritta in data 21 aprile 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la motivazione inordine alla qualifica di amministratore di fatto e alla sussistenza dei reaticontestati. Quanto alla bancarotta patrimoniale, sarebbe gravato sull’imputatol’onere di dimostrare la legittima destinazione del bene o del relativo ricavato.Quanto alla bancarotta documentale, sarebbe stata provata l’assenza di una partesignificativa delle scritture contabili e la sussistenza dell’elemento soggettivo,desunto anche dall’episodio distrattivo accertato. Infine, immune da censuresarebbe il trattamento sanzionatorio.5. In data 5 maggio 2026 sono pervenute, via PEC, due distinte memoriepresentate dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato motivi nuovi con i quali èstata ribadita l’insufficienza e l’illogicità della motivazione delle sentenze conriguardo sia alla bancarotta patrimoniale sia alla bancarotta documentale. Inrelazione alla contestata distrazione, l’incongruità del prezzo di cessione sarebbestata affermata sulla base di valutazioni meramente congetturali, fondate sugenerici riferimenti a fonti aperte e listini dell’usato, senza alcun accertamentotecnico sulle effettive condizioni del mezzo e senza considerare il valore risultantedalla contabilità societaria. Quanto alla bancarotta documentale, entrambe lememorie contestano soprattutto la prova del dolo specifico, atteso che la decisioneimpugnata non dimostrerebbe adeguatamente che l’eventuale incompletezza delladocumentazione contabile fosse finalizzata a procurare un profitto ingiusto o arecare pregiudizio ai creditori. A tal fine si sottolinea che una parte significativadelle scritture era stata comunque consegnata alla curatela e che il dissesto dellacooperativa sarebbe dipeso principalmente dalla crisi economica edall’impossibilità di riscuotere crediti commerciali, piuttosto che da condottefraudolente. Le difese escludono inoltre che vi siano elementi concreti persostenere il trasferimento fraudolento del patrimonio della cooperativa allaMediterranea [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando sia l’assenza di beni sociali di particolarerilievo sia la successiva messa in liquidazione della stessa s.r.l. a breve distanzatemporale dalla cooperativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Con il primo motivo, il ricorso deduce vizio di violazione di legge e di illogicitàe contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei delitticontestati, articolando varie censure in relazione alla qualifica di amministratoredi fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA], alla configurabilità della bancarotta documentale, purnon essendo stato provato che l’imputato avesse continuato a ingerirsinell’amministrazione della società e non essendo stato dimostrato il dolo specifico,nonché, alla bancarotta patrimoniale, non essendo stato provato che il prezzopagato per l’acquisto del mezzo fosse incongruo.2.1. Le doglianze articolate dal ricorrente, pur formalmente prospettate sottoil duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, si risolvono inlarga misura nella sollecitazione di una rivalutazione del compendio probatorio edegli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito, operazione preclusa algiudice di legittimità a fronte di una motivazione immune da manifeste illogicità.La Corte territoriale ha infatti fornito una ricostruzione coerente e logicamenteargomentata del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della gestione della societàfallita, valorizzando una pluralità di elementi convergenti, esaminati nel lorocomplessivo significato dimostrativo e non già isolatamente considerati.In particolare, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alle dichiarazioni resedalla liquidatrice Antelmi al curatore fallimentare, legittimamente utilizzabili ai finidella decisione in quanto confluite nella relazione fallimentare, la quale costituiscefonte di prova non soltanto con riguardo agli aspetti documentali e contabiliaccertati dal curatore, ma anche in relazione alle informazioni e alle dichiarazionida quest’ultimo raccolte nell’esercizio delle sue funzioni (Sez. 5, n. 17828 del09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 - 01). Sul punto è stato, infatti, affermato cheè corretto l’inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo deldibattimento «in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agliaccertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all’inizio delprocedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare»;sicché «possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore i contributi diconoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cuiparole ha verbalizzato» (Sez. 5, n. 24781 del 8/03/2017, Corrieri, Rv. 270599-01;Sez. 5, n. 39001 del 9/06/2004, Canavini, Rv 229330 - 01).Muovendo da tali risultanze, la Corte di appello ha evidenziato come la stessaAntelmi avesse riferito di avere assunto la carica di liquidatrice su richiesta delfiglio [OSCURATO:PERSONA] e della nuora, circostanza ritenuta sintomatica di un ruolo gestorioeffettivamente esercitato dagli stessi.La diversa lettura prospettata dalla difesa, secondo cui il ricorrente avrebbesvolto una mera funzione di intermediazione, è stata implicitamente disattesaprobatorio, nel cui ambito l’indicata circostanza non è stata considerataisolatamente, bensì unitamente agli ulteriori elementi valorizzati nella sentenza.Né assume decisivo rilievo la dedotta incompletezza delle indagini in ordineall’audizione di dipendenti, fornitori o altri soggetti operanti nell’impresa. Invero,il giudizio di responsabilità non risulta fondato su mere congetture, bensì suelementi positivi ritenuti convergenti dalla Corte territoriale, cui si aggiungono lecaratteristiche dell’assetto societario della fallita e della società beneficiariadell’atto distrattivo, entrambe connotate da una struttura sostanzialmentefamiliare, nonché la diretta riconducibilità al ricorrente della società che avevatratto vantaggio dall’operazione oggetto di contestazione.Dunque, non assume rilievo la dedotta mancanza di prove dirette dell’eserciziodi funzioni organizzative o commerciali, posto che la qualifica di amministratore difatto può essere desunta anche da un complesso di elementi sintomatici, idonei adimostrare l’inserimento stabile del soggetto nella gestione dell’impresa el’esercizio in modo non episodico di poteri tipici dell’organo amministrativo.2.2. Parimenti infondate sono le censure concernenti il delitto di bancarottafraudolenta documentale.La sentenza impugnata individua, infatti, con sufficiente precisione ladocumentazione rinvenuta e consegnata al curatore fallimentare, relativa agli anni2015-2019, evidenziando, per converso, l’assenza della documentazione contabileobbligatoria relativa agli anni successivi, ossia dal 2020, nonché del libro giornale,del libro soci, del libro verbali assembleari e del libro inventari (cfr. fg. 2 dellasentenza). In tale contesto, la prospettata necessità di acquisire un ulterioreelenco dei documenti transitati dallo studio professionale incaricato dellacontabilità si rivela priva di decisività, giacché la contestazione investe proprio ladocumentazione risultata non reperibile all’esito della procedura. Invero, una voltaaccertata la posizione di amministratore di fatto del ricorrente fino all’epoca deldissesto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che egli fosse destinatariodegli obblighi di conservazione e tenuta della documentazione contabile gravantisull’organo gestorio e potesse pertanto rispondere direttamente del reato dibancarotta documentale, senza che si ponga alcuna questione di concorsodell’extraneus.Quanto all’elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha correttamentedesunto la sussistenza del dolo valorizzando il complessivo quadro delle condotteaccertate e, in particolare, l’entità e dalla sistematicità delle omissioni contabiliaccertate, nonché il contestuale compimento dell’operazione distrattiva ritenutaprovata, elementi che denotano la finalizzazione della condotta ad ostacolare laricostruzione delle vicende patrimoniali e finanziarie dell’impresa. Tale percorsoargomentativo appare coerente con l’orientamento di legittimità che ammette laricostruzione dell’elemento psicologico del reato alla luce dell’intera condottadell’agente e del contesto nel quale essa si inserisce (Sez. 5, n. 2228 del04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 – 01).2.3. Non meritano accoglimento neppure le doglianze relative alla bancarottafraudolenta patrimoniale.La Corte di appello ha accertato che un bene appartenente alla società fallitaera fuoriuscito dal patrimonio aziendale in favore di una società sostanzialmentericonducibile al ricorrente, rilevando altresì l’assenza di evidenze contabiliOrbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la prova delladistrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da partedell’amministratore o del gestore di fatto dell’impresa, della destinazione dei benisociali o del relativo ricavato, gravando sul medesimo un preciso onere diallegazione e dimostrazione di circostanze idonee a giustificarne la fuoriuscita dalpatrimonio sociale (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv.267710 - 01; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01).Ne consegue che la censura difensiva incentrata sulla mancata dimostrazionedell’incongruità del prezzo di cessione non coglie la ratio decidendi della sentenzaimpugnata. Ciò che la Corte territoriale ha valorizzato non è, infatti,esclusivamente l’esiguità del corrispettivo pattuito, ma soprattutto l’assenza diprova dell’effettivo versamento dello stesso nelle casse sociali, circostanza cherendeva irrilevante la questione relativa alla sua congruità rispetto al valore dimercato del bene.2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure formulate con ilprimo motivo si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dellerisultanze processuali e non evidenziano alcuna manifesta illogicità ocontraddittorietà del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, ilquale risulta pertanto immune dai vizi denunciati. Ne consegue il rigetto delmotivo.3. Con il secondo motivo il ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordineal giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanzaaggravante contestata, effettuato in regime di equivalenza e non di prevalenza,come invece richiesto dalla difesa dell’imputato.3.1. In argomento va osservato che il giudizio di bilanciamento tra circostanzeaggravanti e attenuanti costituisce espressione di un potere discrezionale riservatoal giudice di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità ove siasorretto da sufficiente motivazione, senza che sia necessaria un’analiticaesposizione dei criteri di valutazione adottati (cfr. Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Rv. 279838 - 02).3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente richiamato glielementi valorizzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e ha qualificato come «congruo» il giudizio di equivalenza conl’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. Una motivazione che appareadeguata alla luce della entità della pena inflitta, pari al minimo edittale, poiulteriormente ridotta in applicazione della diminuente del rito.4. Infondato è, infine, il terzo motivo, con cui la difesa lamenta la mancanzadi motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione delle peneaccessorie nella misura minima.Va premesso che l’art. 322, comma 4, d.lgs. n. 14 del 2019 stabilisce che «lacondanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l’inabilitazioneall’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivipresso qualsiasi impresa fino a dieci anni».La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura nonfissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deveessere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui all’art. 133cod. pen. e non rapportata alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod.pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01). Si è, inoltre,precisato che il relativo onere motivazionale deve essere specificamente declinatoin relazione ai criteri, soggettivi e oggettivi, previsti dall’art. 133 cod. pen., ove ladurata della pena accessoria fallimentare sia stata determinata in misura superiorealla media edittale, tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva epreventiva della pena; a maggior ragione ove sussista una significativadivaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale,irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01; v. anche Sez. 5, n. 11329 del09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01).Nel caso di specie, il ricorso opina che la Corte territoriale si sia espressa, nelsolo dispositivo, nei seguenti termini: «riduce la pena inflitta all’imputato ad annidue di reclusione e le pene accessorie di cui all’art. 216 u.c. l.f. nella medesimamisura», senza fornire una specifica motivazione della relativa scelta.In realtà, la Corte di appello ha espressamente rilevato che la rideterminazionedella durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale inflittarisultasse «conforme ai criteri di cui all’art. 133 c.p.» (v. pag. 8 della sentenzaimpugnata). Su tali premesse, considerato che la riduzione della pena accessoriain misura di due anni è stata operata in termini esattamente corrispondenti alladurata della pena principale inflitta e, dunque, ben al di sotto del minimo edittaledella pena principale, deve escludersi la necessità di ulteriori specificazioni, allaluce dell’indirizzo giurisprudenziale già richiamato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]