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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 37989/2021

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e ORDINANZA sul ricorso 9463-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ',R UTOSTRAD1'.

SICILIANI:,, in persona del Presidente [OSCURATO:PERSONA] tempore, domiciliato in R"-\, C-\\."-JR presso la CANCH ik,RIA della C.\SSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato) SAI NATOR1', AMICO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in RON1A, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCITLFRI:\ della ( ASSAZIONK, rappresentar() e difeso dall'avvocato (; ILJSVPP1.

TRIBUI,AT); - controricorrente - avverso la sentenza n. 911/2019 della CORTI 1 D'APP11.1,0 di (..\TANI.\, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R0131 1n0 1311 ,1,1 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto le domanda di risarcimento del danno proposta [OSCURATO:PERSONA], assunto reiteratamente a tempo determinato presso il Consorzio . \utostrade Siciliane (di seguito CAS) e ci O sul presupposto della mancanza di forma scritta e per genericità delle causali.,

2. la Corte territoriale condannava quindi il CAS al pagamento al predetto) titolo di sei mensilità di retribuzione globale di fatto;

3. la predetta sentenza è impugnata per cassazione dal CAS mediante un unico motivo, resistito da controricorso del lavoratore;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]

1. l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione dell'art. 36, cc). 5, d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e in esso si afferma che, trattandosi di contratti plurimi ma distanti tra loro nel tempo, non si potrebbe parlare di successione o reiterazione

2. l'ambito del decidere riguarda pacificamente il tema della reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine con una pubblica Ric. 2020 n. 9465 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- amministrazione o comunque con soggetto che, per i legami giuridici istituzionali esistenti con una sia soggetto) alle medesime regole sostanziali sul punto;

3. rispetto) a CAS questa S.C. ha del resto già affermato che «i rapporti di lavoro instaurati dal Consoqio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della

1. n. 931 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina de/pubblico impiego contrattualito di cui al digo. n. 163 del 2001; conseguentemente, in applica:zione dell'art. 36, comma 5, di tale decreto, l'illegittima apposione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costitu,-ione di un rapporto a tempo indeterminato» (C. 3558/2021), valendo altresì il consequenziale principio per cui «in materia di piibblico impigo privatiato, nell'ipotesi di abusiva reiteraione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va intei retata in confOrmita al canone di efie ttività della tutela .1)ermato dalla Corte di Giustiia VE (ordinan:za 12 dicembre 2013, in C-1. 50113), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricors-o ai criteri previsti per il licemziamento &Ottimo, può laiyi rifrrimento allala ttispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, e/e//al. n.183 del 2010, quale danno presunto, con valerqn sanionatoria e quali:tic:abile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio soffi rto„ -en,-,a che ne derivi una posi-ione di /u!/'ore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il Mino, l'indennità jo' limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass., S.U., 5072/2016)

4. in concreto Cass. 559/2021, in un caso e su motivo analogo al presente, sempre nei riguardi di (AS, ha ritenuto) che «l'impugnata .pronuncia condivisibile ... dove ha ritenuto esseiú stata l'impugnak-ione di una successione di contratti (e non di singoli contratti) stante il denun.ziato utilio abusivo del medesimo lavoratore con upologie contrattuali a tempo determinato dal Ric. 2020 n. 9465 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -3- 1992 al 2010, sia pure con intervalli temporali tra di esse, in violaione della clausola 5 dell'ilccordo quadro recepito nella direttiva 1999/ 70/ CE»;

5. tenuto conto della ripetitività annuale dal 1999 al 2006, con uno iato solo nell'anno) 2003 e parzialmente nel 2000, e nell'ultimo anno anche con due contratti, il collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente appena citato

6. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado) di legittimità; P.Q.M. .a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °,./'0 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso) articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consigli() del 13.7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 9463-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ',R UTOSTRAD1'. SICILIANI:,, in persona del Presidente [OSCURATO:PERSONA] tempore, domiciliato in R"-\, C-\\."-JR presso la CANCH ik,RIA della C.\SSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato) SAI NATOR1', AMICO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in RON1A, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCITLFRI:\ della ( ASSAZIONK, rappresentar() e difeso dall'avvocato (; ILJSVPP1. TRIBUI,AT); - controricorrente - avverso la sentenza n. 911/2019 della CORTI 1 D'APP11.1,0 di (..\TANI.\, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R0131 1n0 1311 ,1,1 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto le domanda di risarcimento del danno proposta [OSCURATO:PERSONA], assunto reiteratamente a tempo determinato presso il Consorzio . \utostrade Siciliane (di seguito CAS) e ci O sul presupposto della mancanza di forma scritta e per genericità delle causali., 2. la Corte territoriale condannava quindi il CAS al pagamento al predetto) titolo di sei mensilità di retribuzione globale di fatto; 3. la predetta sentenza è impugnata per cassazione dal CAS mediante un unico motivo, resistito da controricorso del lavoratore; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. entrambe le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione dell'art. 36, cc). 5, d. lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e in esso si afferma che, trattandosi di contratti plurimi ma distanti tra loro nel tempo, non si potrebbe parlare di successione o reiterazione 2. l'ambito del decidere riguarda pacificamente il tema della reiterazione abusiva di contratti di lavoro a termine con una pubblica Ric. 2020 n. 9465 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- amministrazione o comunque con soggetto che, per i legami giuridici istituzionali esistenti con una sia soggetto) alle medesime regole sostanziali sul punto; 3. rispetto) a CAS questa S.C. ha del resto già affermato che «i rapporti di lavoro instaurati dal Consoqio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della 1. n. 931 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina de/pubblico impiego contrattualito di cui al digo. n. 163 del 2001; conseguentemente, in applica:zione dell'art. 36, comma 5, di tale decreto, l'illegittima apposione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costitu,-ione di un rapporto a tempo indeterminato» (C. 3558/2021), valendo altresì il consequenziale principio per cui «in materia di piibblico impigo privatiato, nell'ipotesi di abusiva reiteraione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va intei retata in confOrmita al canone di efie ttività della tutela .1)ermato dalla Corte di Giustiia VE (ordinan:za 12 dicembre 2013, in C-1. 50113), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricors-o ai criteri previsti per il licemziamento &Ottimo, può laiyi rifrrimento allala ttispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, e/e//al. n.183 del 2010, quale danno presunto, con valerqn sanionatoria e quali:tic:abile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio soffi rto„ -en,-,a che ne derivi una posi-ione di /u!/'ore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il Mino, l'indennità jo' limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass., S.U., 5072/2016) 4. in concreto Cass. 559/2021, in un caso e su motivo analogo al presente, sempre nei riguardi di (AS, ha ritenuto) che «l'impugnata .pronuncia condivisibile ... dove ha ritenuto esseiú stata l'impugnak-ione di una successione di contratti (e non di singoli contratti) stante il denun.ziato utilio abusivo del medesimo lavoratore con upologie contrattuali a tempo determinato dal Ric. 2020 n. 9465 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- 1992 al 2010, sia pure con intervalli temporali tra di esse, in violaione della clausola 5 dell'ilccordo quadro recepito nella direttiva 1999/ 70/ CE»; 5. tenuto conto della ripetitività annuale dal 1999 al 2006, con uno iato solo nell'anno) 2003 e parzialmente nel 2000, e nell'ultimo anno anche con due contratti, il collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente appena citato 6. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado) di legittimità; P.Q.M. .a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 °,./'0 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso) articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consigli() del 13.7
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