CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 05997/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5930-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 37 MILANO; - intimato - avverso la sentenza n. 2103/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5930/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 5997/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2103 del 19. 8. 2020 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la decisione del tribunale di rigetto della sua domanda di annullamento della delibera del 21. 6. 2016 dell’assemblea del condominio di viale Piave n. 37, che aveva respinto la sua proposta transattiva di una lite in corso; il ricorso, con un unico motivo, denunzia vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, atteso che la delibera impugnata era stata sostituita con altra delibera in data 13. 2. 2017; il ricorso appare manifestamente infondato; la Corte territoriale si è pronunciata sulla allegazione dell’appellante di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che essa non si era tradotta in una specifica domanda ed era comunque incompatibile con la reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, della sua richiesta di annullamento della delibera impugnata; la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, situazione, questa, che il ricorso non solo non rappresenta ma anzi appare escludere, atteso che la tesi secondo cui la controversia sulla delibera impugnata sarebbe venuta meno in ragione della decisione assunta nella successiva assemblea del 13. 2. 2017 si scontra con il relativo deliberato, per come riportato nello stesso ricorso ( pag. 7 ), che appare del tutto confermativo della delibera del 21. 6. 2016, avendo anche in tale riunione l’assemblea rigettato la proposta transattiva dell’odierno ricorrente; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5930/2021 Numero sezionale 354/2022 in tema di contenzioso sulle delibere condominiali la cessazione deNumero di raccolta generale 5997/2022lla materia Data pubblicazione 23/02/2022 del contendere può ravvisarsi solo nel caso in cui il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo nel senso richiesto dal condomino che impugna, non anche nel caso in cui reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile del 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .