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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 14767/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' 'vRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Torino ha accolto solo parzialmente (con riferimento al trattamento sanzionatorio) l'appello proposto dal predetto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il giorno 14 gennaio 2025, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione personale, contravveniva agli obblighi ed alle prescrizioni essendo stato fermato alle ore 20:00 in via [OSCURATO:PERSONA] e via Casorati in Torino, violando così la prescrizione del divieto di ritorno in tale Comune per la durata di anni tre disposto con il provvedimento del Questore (fatto accertato in Torino il 1° giugno 2022); Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato, in modo coerente, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, il quale era stato trovato nei luoghi sopra indicati, a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha poi escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. dando rilievo al particolare contesto nel quale l'azione era stata realizzata e, in modo specifico, alle ragioni per le quali l'imputato si era recato a Torino, di talché doveva escludersi la sussistenza della invocata causa di non punibilità; [OSCURATO:PERSONA] che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);2 pv^,"Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa le precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta; Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali con riferimento all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M23 Afs'5 2026 %FUMI an Marz:t iì iS 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' 'vRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Torino ha accolto solo parzialmente (con riferimento al trattamento sanzionatorio) l'appello proposto dal predetto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il giorno 14 gennaio 2025, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione personale, contravveniva agli obblighi ed alle prescrizioni essendo stato fermato alle ore 20:00 in via [OSCURATO:PERSONA] e via Casorati in Torino, violando così la prescrizione del divieto di ritorno in tale Comune per la durata di anni tre disposto con il provvedimento del Questore (fatto accertato in Torino il 1° giugno 2022); Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato, in modo coerente, il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, il quale era stato trovato nei luoghi sopra indicati, a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha poi escluso l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. dando rilievo al particolare contesto nel quale l'azione era stata realizzata e, in modo specifico, alle ragioni per le quali l'imputato si era recato a Torino, di talché doveva escludersi la sussistenza della invocata causa di non punibilità; [OSCURATO:PERSONA] che rispetto alla negata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);2 pv^,"Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa le precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta; Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali con riferimento all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara in P.Q.M23 Afs'5 2026 %FUMI an Marz:t iì iS 3
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