CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 32436/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t RG 12483/25 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il ricorso risulta depositato in violazione dei termini previsti dalla legge: a fronte di sentenza pronunciata in data 16/01/2025 e depositata, nel termine ordinario di giorni 15, in data 18/01/2025, il termine di 30 giorni per proporre impugnazione scadeva in data 3 marzo 2025. Anche a voler applicare l'aumento di 15 giorni di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., il termine scadeva in data 17 marzo 2025. Il ricorso risulta depositato in data 20 marzo 2025, dunque fuori termine; Considerato, ancora, che a prescindere dalle assorbenti superiori considerazioni, il ricorso riposa anche su temi di criticità oltre che generici, comunque inerenti alla responsabilità, estranei ai motivi oggetto del devoluto in appello; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis