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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 36470/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 22 febbraio 2023, il Tribunale di Roma — in composizione monocratica — ha rigettato l'istanza con la quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, aveva chiesto la restituzione del termine per costituirsi parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA].

La persona offesa aveva depositato l'atto di costituzione di parte civile all'udienza del 30 novembre 2022, davanti al giudice dott. [OSCURATO:PERSONA].

All'udienza del 15 febbraio 2023, il giudice, nella diversa persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva estromesso la parte civile, ritenendo tardiva la costituzione.

Con istanza del 21 febbraio 2023, il difensore della persona offesa aveva chiesto la restituzione del termine, sostenendo che: il decreto di citazione a giudizio era stato erroneamente notificato alla persona offesa presso il domicilio sito in Roma a Via delle Mimose n 33; il decreto andava, invec:e, notificato presso il luogo di residenza, sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 42, atteso che il domicilio presso il quale era stata eseguita la notifica coincideva con quello dell'imputato; il vizio della notifica aveva impedito alla persona offesa di venire a conoscenza della prima udienza del processo e di costituirsi tempestivamente; soltanto a seguito della sua citazione comparire come teste, avvenuta in data 30 agosto 2022, la persona offesa aveva avuto conoscenza del procedimento; la persona offesa solo alla prima udienza utile del 30 novembre 2022 aveva potuto costituirsi parte civile.

Il Tribunale ha rigettato l'istanza sostenendo che: il decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato alla persona offesa presso il suo domicilio; l'istanza di restituzione del termine, in ogni caso, risultava tardiva, essendo stata proposta ben oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 175 cod. proc. pen.

Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale ha evidenziato che: la stessa persona offesa aveva sostenuto di essere venuta a conoscenza del procedimento il 30 agosto 2022, in occasione della citazione come teste; l'istanza di restituzione del termine era stata presentata solo il 21 febbraio 2023.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 154 e 175 cod. proc. pen.

Sostiene che, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen, il domicilio dove era stata effettuata la notifica non poteva considerarsi idoneo, sotto due differenti profili: coincideva con quello dell'imputato; quest'ultimo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Sostiene, inoltre, che l'istanza di restituzione del termine non dovrebbe essere considerata tardiva, atteso che il termine di 10 giorni per proporla non doveva essere fatto decorrere dal 30 agosto 2022, momento dell'avvenuta citazione della persona offesa quale testimone, ma dal momento in cui il difensore della persona offesa, contattato pochi giorni prima dell'udienza del 30 novembre 2022, aveva preso visione del capo di imputazione, effettuando scrupolose ricerche presso la cancelleria.

Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia che il 30 agosto 2022 la persona offesa aveva ricevuto semplicemente un atto di citazione a comparire come teste e non certo il decreto di citazione a giudizio.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO uv DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'istanza di restituzione del termine risulta tardiva.

Il termine di dieci giorni per proporre l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. decorreva dal momento dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione quale teste (che riportava le generalità dell'imputato e gli estremi del procedimento), con il quale la persona offesa era venuta a conoscenza del procedimento.

Nell'originaria istanza di restituzione del termine significativamente si afferma che: «il [OSCURATO:PERSONA], come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha avuto conoscenza del procedimento indicato in epigrafe solamente in data 30 agosto 2022...».

Il termine di dieci giorni per proporre l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., pertanto, decorreva da quella data e non dal momento in cui il difensore era andato a effettuare le ricerche presso la cancelleria.

Ricerche, peraltro, sicuramente tardive, atteso che sono state effettuate solo in prossimità dell'udienza del 30 novembre 2022, quando l'atto di citazione quale teste - che riportava tutti gli estremi del procedimento - era stato notificato il 30 agosto 2022.

Va evidenziato, inoltre, che, anche se si facesse riferimento al momento delle ricerche effettuate presso la cancelleria, l'istanza risulterebbe comunque tardiva.

Quest'ultima, infatti, risulta presentata il 21 febbraio 2023, mentre le ricerche presso la cancelleria, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, sarebbero state effettuate in prossimità dell'udienza del 30 novembre 2022.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22 febbraio 2023, il Tribunale di Roma — in composizione monocratica — ha rigettato l'istanza con la quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, aveva chiesto la restituzione del termine per costituirsi parte civile nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La persona offesa aveva depositato l'atto di costituzione di parte civile all'udienza del 30 novembre 2022, davanti al giudice dott. [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del 15 febbraio 2023, il giudice, nella diversa persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva estromesso la parte civile, ritenendo tardiva la costituzione. Con istanza del 21 febbraio 2023, il difensore della persona offesa aveva chiesto la restituzione del termine, sostenendo che: il decreto di citazione a giudizio era stato erroneamente notificato alla persona offesa presso il domicilio sito in Roma a Via delle Mimose n 33; il decreto andava, invec:e, notificato presso il luogo di residenza, sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 42, atteso che il domicilio presso il quale era stata eseguita la notifica coincideva con quello dell'imputato; il vizio della notifica aveva impedito alla persona offesa di venire a conoscenza della prima udienza del processo e di costituirsi tempestivamente; soltanto a seguito della sua citazione comparire come teste, avvenuta in data 30 agosto 2022, la persona offesa aveva avuto conoscenza del procedimento; la persona offesa solo alla prima udienza utile del 30 novembre 2022 aveva potuto costituirsi parte civile. Il Tribunale ha rigettato l'istanza sostenendo che: il decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato alla persona offesa presso il suo domicilio; l'istanza di restituzione del termine, in ogni caso, risultava tardiva, essendo stata proposta ben oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale ha evidenziato che: la stessa persona offesa aveva sostenuto di essere venuta a conoscenza del procedimento il 30 agosto 2022, in occasione della citazione come teste; l'istanza di restituzione del termine era stata presentata solo il 21 febbraio 2023. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 154 e 175 cod. proc. pen. Sostiene che, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen, il domicilio dove era stata effettuata la notifica non poteva considerarsi idoneo, sotto due differenti profili: coincideva con quello dell'imputato; quest'ultimo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Sostiene, inoltre, che l'istanza di restituzione del termine non dovrebbe essere considerata tardiva, atteso che il termine di 10 giorni per proporla non doveva essere fatto decorrere dal 30 agosto 2022, momento dell'avvenuta citazione della persona offesa quale testimone, ma dal momento in cui il difensore della persona offesa, contattato pochi giorni prima dell'udienza del 30 novembre 2022, aveva preso visione del capo di imputazione, effettuando scrupolose ricerche presso la cancelleria. Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia che il 30 agosto 2022 la persona offesa aveva ricevuto semplicemente un atto di citazione a comparire come teste e non certo il decreto di citazione a giudizio. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO uv DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che l'istanza di restituzione del termine risulta tardiva. Il termine di dieci giorni per proporre l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. decorreva dal momento dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione quale teste (che riportava le generalità dell'imputato e gli estremi del procedimento), con il quale la persona offesa era venuta a conoscenza del procedimento. Nell'originaria istanza di restituzione del termine significativamente si afferma che: «il [OSCURATO:PERSONA], come emerge inequivocabilmente dagli atti, ha avuto conoscenza del procedimento indicato in epigrafe solamente in data 30 agosto 2022...». Il termine di dieci giorni per proporre l'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., pertanto, decorreva da quella data e non dal momento in cui il difensore era andato a effettuare le ricerche presso la cancelleria. Ricerche, peraltro, sicuramente tardive, atteso che sono state effettuate solo in prossimità dell'udienza del 30 novembre 2022, quando l'atto di citazione quale teste - che riportava tutti gli estremi del procedimento - era stato notificato il 30 agosto 2022. Va evidenziato, inoltre, che, anche se si facesse riferimento al momento delle ricerche effettuate presso la cancelleria, l'istanza risulterebbe comunque tardiva. Quest'ultima, infatti, risulta presentata il 21 febbraio 2023, mentre le ricerche presso la cancelleria, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, sarebbero state effettuate in prossimità dell'udienza del 30 novembre 2022. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
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